Legislazione

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@I. Decr. (Min. Salute) 22 dicembre 2004. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 34 dell'11 febbraio 2005).

1. 1. Le regioni e province autonome che entro il 31 gennaio 2005 abbiano fatto o facciano regolare e motivata richiesta al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, possono stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, già concesse per i parametri Boro, Arsenico, Fluoro, Vanadio, Selenio, Nichel, Cloriti e Trialometani entro i seguenti Valori Massimi Ammissibili (VMA):

Boro 3 mg/l;

Arsenico 50 (micro)g/l;

Fluoro 2,5 mg/l;

Vanadio 160 (micro)g/l;

Selenio 20 (micro)g/l;

Nichel 50 (micro)g/l;

Cloriti 1,3 mg/l;

Trialometani 80 (micro)g/l.

  1. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005.

  2. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

  3. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle Autorità regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

  4. Le regioni e province autonome che si avvarranno della facoltà di deroga dovranno presentare, entro il 30 settembre 2005, una documentazione completa e dettagliata relativamente:

    a) allo stato di avanzamento degli interventi posti in atto per rientrare nei limiti richiesti dalla normativa vigente;

    b) ai provvedimenti per la copertura finanziaria degli interventi;

    c) alle analisi effettuate nel periodo settembre 2004-settembre 2005 relative ai parametri per i quali è stata richiesta la deroga;

    d) ai provvedimenti di risanamento ambientale già realizzati e quelli in programmazione nel caso in cui la deroga sia richiesta per motivi collegati alla situazione ambientale; e) alle attività realizzate ai fini dell'informazione alla popolazione interessata dal problema, in attuazione al disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

    2. 1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1 del presente decreto, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

    3. 1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

  5. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano, congiuntamente, una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.

    Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    1. Ris. (Ag. Entrate) 7 aprile 2005, n. 44/E. Istanza di interpello - Art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Comuni ad alta tensione abitativa. Benefici fiscali per la locazione di immobili a canone agevolato.

    Con istanza* di interpello, inoltrata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, la XY ha chiesto chiarimenti in merito alla applicazione dei benefici fiscali previsti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei proprietari di immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa.

    ESPOSIZIONE DEL QUESITO

    L'XY, associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari, chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'art. 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che prevede agevolazioni fiscali ai fini della determinazione del reddito imputabile agli immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa e ceduti in locazione sulla base dei contratti disciplinati dall'art. 2, comma 3, della sopra citata legge n. 431/1998.

    Atteso che ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 431/1998, è rimesso al CIPE il compito di provvedere all'aggiornamento biennale dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa, l'associazione istante chiede di conoscere se, nell'ipotesi in cui il Comune in cui è sito l'immobile locato non rientri più tra quelli ad alta tensione abitativa, i locatori che abbiano comunque stipulato contratti convenzionali prima della pubblicazione della delibera del CIPE possano continuare a fruire, per tutta la durata del contratto e per il periodo di proroga biennale, delle agevolazioni fiscali in argomento vigenti al momento della stipula.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

    L'associazione istante, ritenendo che le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituiscano un incentivo per la stipula deiPage 366 contratti convenzionali, di cui all'art. 2, comma 3, della stessa legge n. 431/1998, è del parere che le stesse spettino per tutta la durata del contratto, proroga biennale compresa.

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    L'istanza di interpello pervenuta è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in quanto presentata da una associazione di categoria non per esprimere interessi personali della stessa ma interessi diffusi.

    Con la circolare 31 maggio 2001, n. 50, è stato chiarito espressamente che tra i soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza di interpello sono esclusi i «portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati» (punto n. 3.1).

    In presenza di tale causa di inammissibilità, l'istanza presentata non produce gli effetti tipici dell'interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

    Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno esaminare nel merito la fattispecie prospettata nell'istanza e fornire il seguente parere, reso nel quadro dell'attività di consulenza generica disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99.

    In via preliminare, occorre fare un breve richiamo alla normativa vigente in materia di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione regolamentati.

    L'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e degli immobili adibiti ad uso abitativo), prevede che «le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, (...) ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative».

    I contratti di locazione sopra citati, ad eccezione di quelli aventi natura transitoria, di cui all'art. 5 della legge n. 431/ 1998, non possono avere durata inferiore ai tre anni e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo dei medesimi, sono prorogati di diritto per altri due anni (art. 2, comma 5).

    Per quanto concerne le locazioni poste in essere nei Comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, l'art. 8, comma 1, della sopra citata legge n. 431/1998 introduce specifiche agevolazioni fiscali in materia di imposizione sul reddito e di imposta di registro. È previsto, infatti, che «il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 a seguito di accordo definito in sede locale (...), è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento».

    Il successivo comma 4 del richiamato art. 8, dispone che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministro dei Lavori Pubblici), di intesa...

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