Sentenza nº 376 da Constitutional Court (Italy), 30 Dicembre 2003

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione30 Dicembre 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 376

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI†† "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Alfio† FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

††††††††††† nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2002", promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Campania, EmiliañRomagna e Umbria notificati il 22, il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1∞, il 7 e l'8 marzo successivi ed iscritti ai numeri 10, 12, 21, 23 e 24 del registro dei ricorsi 2002.

††††††††††† Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

††††††††††† uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Le Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna ed Umbria, con ricorsi notificati il 22, il 26 e il 27 febbraio e depositati in cancelleria il 28 febbraio, l'1, il 6, il 7 e l'8 marzo 2002 (reg. ric. nn. 10, 12, 21, 23 e 24 del 2002) hanno impugnato, tra l'altro, l'art. 41 (la Regione Toscana limitatamente ai commi 1 e 2 e le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria limitatamente al comma 1) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2002), in riferimento: agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 119, primo comma, della Costituzione, la Regione Marche; agli artt. 117 e 119 della Costituzione, la Regione Toscana; all'art. 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, la Regione Campania; all'art. 117 della Costituzione, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Umbria.

  2. ñ In tutti i giudizi si Ë costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

  3. ñ L'art. 41, rubricato ´Finanza degli enti territorialiª, prevede, al comma 1, che ´Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle citt‡ metropolitane, delle comunit‡ montane e delle comunit‡ isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchÈ dei consorzi tra enti territoriali e delle Regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalit‡ del coordinamento nonchÈ dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati entiª.

    Il comma 2 della disposizione stabilisce che gli enti di cui sopra ´possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passivit‡ totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1∞ aprile 1996, n. 239, e successive modificazioniª.

    Il comma 3 abroga l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

    Infine, il comma 4 prevede che ´Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3ª.

  4. ñ La Regione Marche (reg. ric. n. 10 del 2002) sostiene che la norma, nella parte in cui prevede un coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze nella regolazione dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali, incide direttamente su una materia, la finanza statale e regionale, sottratta alla competenza legislativa dello Stato, non essendo ricompresa negli elenchi di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. Pertanto essa sarebbe lesiva della sfera di competenza legislativa residuale riconosciuta e garantita alle Regioni dal quarto comma dell'art. 117 della Costituzione. Inoltre, qualora si ritenga che la norma riguardi la materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", attribuita alla potest‡ legislativa regionale concorrente dal terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, essa sarebbe comunque lesiva delle competenze regionali, in quanto non stabilirebbe "principi fondamentali", ma recherebbe una disciplina dalla stringente portata prescrittiva.

    Secondo la Regione Marche, la disposizione violerebbe inoltre l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, perchÈ, al di fuori di materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, affida ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione...

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