N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 febbraio 2009

Ricorso per la Regione Calabria, in persona del l.r. pro tempore Presidente della Giunta regionale on.le Agazio Loiero, rappresentata e difesa, giusta delibera della Giunta regionale e correlato decreto del dirigente l'Avvocatura regionale di incarico, nonche' in virtu' di procura speciale a margine del presente atto, dagli avvocati prof.

Massimo Luciani, Mariano Calogero e Giuseppe Naimo dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone, 78, (Studio BDL), presso lo studio del primo difensore;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 42, e 3, comma 1, della legge n.

203/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008, s.o. 285, dei quali il secondo sostituisce l'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ed il primo integra l'art.

77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, gia' impugnati dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86/2008 Registro ricorsi.

1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 62 del d.l. n. 112 del 2008, sostituito dall'art. 3, legge n. 203 del 2008, per violazione degli articoli 23, 117, terzo comma, 97, 118 e 119 Cost., e per violazione del principio di effettiva e leale collaborazione.

1.1. - L'art. 62 del d.l. n. 112/2008, per come sostituito dall'art. 3 della legge impugnata, al comma 6, pone il divieto assoluto di stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e di ricorso all'indebitamento in forme diverse da quelle ivi previste.

1.2. - Il divieto totale di cui al comma 6 della disposizione impugnata, in combinato disposto con il comma 1, viola gli artt. 97;

117, terzo comma; 118; 119 Cost.

Come chiarito da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 376 del 2003, 'La disciplina delle condizioni e dei limiti dell'accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali rientra principalmente nell'ambito di quel 'coordinamento della finanza pubblica' che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potesta' legislativa concorrente delle regioni, vincolata al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato'.

I poteri di coordinamento 'devono essere configurati in modo consono all'esistenza di sfere di autonomia, costituzionalmente garantite, rispetto a cui l'azione di coordinamento non puo' mai eccedere i limiti, al di la' dei quali si trasformerebbe in attivita' di direzione o in indebito condizionamento dell'attivita' degli enti autonomi'.

Non e' il caso di sottacere come il divieto di cui al comma 6 collida con l'ultimo comma dell'art. 119 Cost.: infatti la Carta costituzionale consente il ricorso all'indebitamento (senza limitazione alcuna, quanto agli strumenti utilizzabili) per spese di investimento, mentre la norma sopra citata preclude in radice detto ricorso anche per tale finalita'.

Violati, poi, sono gli artt. 97 e 118 della Costituzione.

L'astratta e generale previsione normativa statale di divieto di certe tipologie contrattuali impedisce la considerazione delle peculiarita' delle singole regioni e appare in frontale contrasto con l'esigenza del puntuale apprezzamento delle esigenze dell'amministrazione regionale, sottesa al principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre, determina una diretta invasione nel dominio dell'Amministrazione regionale, che l'art. 118 Cost. riserva alle regioni stesse.

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