Sentenza nº 179 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 1999

RelatoreRiccardo Chieppa
Data di Resoluzione20 Maggio 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 179

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott.† Renato GRANATA†††† Presidente

- Prof.† Giuliano†††††††††† VASSALLI†††† Giudice

- Prof.† Francesco††††††† GUIZZI†††††††††††††††††††††† "

- Prof.† Cesare MIRABELLI†††††††††††††† "

- Prof. Fernando††††††††† SANTOSUOSSO††††††††††††††††† "

- Avv. Massimo††††††††† VARI††††††††††††† "

- Dott.† Cesare RUPERTO††††††††††††††††† "

- Dott.† Riccardo††††††††† CHIEPPA†††††††††††††††††† "

- Prof.† Gustavo†††††††††† ZAGREBELSKY††††††††††††††††††† "

- Prof.† Valerio ONIDA†††††††††††††††††††††† "

- Prof.† Carlo†† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††† "

- Avv.† Fernanda†††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† "

- Prof.† Guido†† NEPPI MODONA†††††††††††††††† "

- Prof.† Piero Alberto†† CAPOTOSTI††††††††††††† "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e dell'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 aprile 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 1∞ luglio 1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Comune di Roma contro Cestelli Guidi Riccardo ed altri, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Cestelli Guidi Riccardo ed altri e del Comune di Roma, nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi gli avvocati Giuseppe Lavitola per Cestelli Guidi Riccardo ed altri, Mauro Mertis per il Comune di Roma, e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del giudizio di appello promosso avverso la sentenza 14 aprile 1993, n. 600 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, che aveva definito il giudizio di impugnazione avverso delibera della Giunta municipale di Roma con la quale erano stati reiterati vincoli urbanistici divenuti inefficaci per scadenza del quinquennio di legge, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, a cui il ricorso era stato rimesso dalla IV Sezione dello stesso Consiglio, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 aprile 1942, n. 1150), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 97, 9, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione.

    Il giudice rimettente, dopo aver ricostruito l'iter processuale della vicenda, avente ad oggetto la predetta deliberazione della giunta municipale di Roma, ha osservato, in via preliminare, che la cognizione della questione È, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione, devoluta al giudice amministrativo.

    In diritto, il giudice a quo richiama i vari interventi normativi e le sentenze della Corte costituzionale che, in sostanza, hanno creato la disciplina attuale dei vincoli inaedificandi.

    Conseguentemente, la legge 19 novembre 1968, n. 1187 ha previsto, all'art. 2, primo comma: "Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilit‡, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non puÚ essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione".

    Il predetto termine di scadenza dell'efficacia delle indicazioni di piano È stato successivamente prorogato fino all'entrata in vigore della legge sulla edificabilit‡ dei suoli e delle relative leggi regionali sull'implicito presupposto che la questione avrebbe trovato definitiva soluzione in quella sede.

    CiÚ, in realt‡, non È avvenuto, in quanto - come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980 - lo ius aedificandi continua ad inerire al diritto di propriet‡, con il conseguente obbligo di indennizzo anche nel caso di espropriazioni di valore.

    Sulla questione È intervenuta la Corte costituzionale, una prima volta con la sentenza n. 82 del 1982, la quale ha ammesso la legittimit‡ costituzionale delle disposizioni degli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 1187 del 1968, ritenendo che il legislatore abbia la facolt‡ di scelta tra la previsione di un indennizzo e la predeterminazione di un termine di durata dell'efficacia del vincolo; successivamente, con la sentenza n. 575 del 1989, ha affermato che la temporaneit‡ e la indennizzabilit‡ dei vincoli urbanistici di natura espropriativa sono tra loro alternative, per cui l'indeterminatezza temporale comporta il diritto all'indennizzo.

    CiÚ posto, il giudice a quo si pone il problema relativo al trattamento della reiterazione di vincoli temporanei: reiterazione che sarebbe ammissibile senza indennizzo a condizione di non superare la soglia massima di temporaneit‡ del vincolo, al di l‡ della quale la reiterazione integrerebbe gli estremi della fattispecie espropriativa e determinerebbe la corresponsione dell'indennizzo.

    Tale problema non troverebbe soluzione nella normativa vigente, la quale non contiene la previsione di una fattispecie espropriativa "tassativa"; il che, ad avviso del giudice a quo, puÚ costituire un primo profilo di illegittimit‡ costituzionale del sistema, in relazione alla riserva di legge di cui all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'accertamento degli estremi della fattispecie espropriativa sarebbe rimesso all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione e del giudice, con compromissione della certezza del diritto in una materia che esige uniformit‡ di soluzioni.

    Altro profilo di illegittimit‡ costituzionale, sempre in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, È ravvisato dal giudice a quo nella mancanza, nella legge, di criteri di determinazione dell'indennizzo per i casi di espropriazione di valore, determinazione che sarebbe necessaria sia per la concreta attuabilit‡ del diritto all'indennizzo che per la copertura della spesa.

    Infine, la mancata determinazione con legge dei casi in cui la reiterazione dei vincoli costituisce espropriazione e comporta la corresponsione dell'indennizzo, appare al giudice a quo in contrasto con gli artt. 97 della Costituzione, in quanto deviazione dal modello di buon andamento della pianificazione urbanistica, 9, secondo comma...

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