SENTENZA Nº 201906472 di Consiglio di Stato, 25-06-2019

Presiding JudgeCARLOTTI GABRIELE
Judgement Number201906472
Published date27 Settembre 2019
Date25 Giugno 2019
Pubblicato il 27/09/2019

N. 06472/2019REG.PROV.COLL.

N. 03849/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3849 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso lo studio Placidi S.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

contro

Comune di Bari (BA), in persona suo del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio Roberto Ciociola in Roma, via Antonio Bertoloni, 37, e comunque con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00812/2010, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia in sanatoria


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per le parti l’avvocato Alessio Petretti su delega dell’avvocato Luigi D’Ambrosio, e l’avvocato Fabio Caiaffa su delega dell’avvocato Augusto Farnelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1.L’attuale appellante, Sig. ra -OMISSIS-, espone di aver realizzato nell’anno 1982 nel quartiere di Bari (BA) denominato -OMISSIS-, Località -OMISSIS-, nella Strada “Detta della Marina”, un immobile consistente in un’abitazione allo stato rustico, composta da piano terra e primo piano, in ordine alla quale ha presentato al Comune di Bari, a’ sensi dell’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche una domanda di condono edilizio.

Tale costruzione insiste su di un’area destinata a verde pubblico dal vigente Piano regolatore generale del Comune e ricade – altresì – in una fascia di 300 metri dal limite del demanio marittimo

L’anzidetta istanza di condono è stata respinta con provvedimento del Direttore della Ripartizione edilizia del Comune di Bari Prot. 14241 dd. 23 marzo 1999 in quanto la surriferita costruzione è stata realizzata su di un’area assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, a’ sensi del combinato disposto dell’art. 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 51, lett. f), della l.r. 31 maggio 1980, n. 56.

1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 1574 del 1999 innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, la -OMISSIS- ha pertanto chiesto l’annullamento di tale provvedimento e il conseguente risarcimento dei danni da lei asseritamente subiti , deducendo al riguardo i seguenti tre ordini di censure:

1) inapplicabiilità dell’anzidetto art. 51, lett. f), della l.r. 56 del 1980 per incompatibilità del relativo vincolo con quello imposto a’ sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497;

2) violazione degli anzidetti art. 39 della l. 724 del 1993 e art. 33 della l. 47 del 1985, nonché dell’art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni con l. 8 agosto 1985, n. 431 e dell’art. 1 e ss. della l.r. 11 maggio 1990, n. 30;

3) violazione del combinato disposto dell’art. 51, lett. f, della l.r. 56 del 1980 e dell’art. 29 della l. 47 del 1985 con riferimento al capo IV della medesima l. 47 del 1985.

1.3. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Comune di Bari, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.4. Con sentenza n. 812 dd. 8 marzo 2010 la Sezione II^ dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di tale primo grado di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 2.500,00.- (duemilacinquecento/00).

2.1. Con l’appello in epigrafe la -OMISSIS- chiede ora la riforma di tale sentenza, complessivamente deducendo al riguardo l’avvenuta violazione ed erronea applicazione dell’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 in relazione all’art. 33 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 della l. 19 novembre ,1968, n. 1187 e dell’art. 51, lett. f), della l.r. 31 maggio 1980, n. 56, violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 della l. 10 febbraio 1953, n. 62 in relazione al d.l. 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni in l. 8 agosto 1985, n. 431, nonché eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, erroneità della motivazione ed erronea presupposizione.

Sostanzialmente pertanto la parte appellante qui ripropone le medesime censure dedotte in primo grado, ancorchè riferendole al contenuto della sentenza impugnata, e sollevando – altresì – talune questioni di incostituzionalità sia dell’art. 51, lett. f), della l.r. 56 del 1980, sia dell’art. 39 della l. 724 del 1994 che saranno qui appresso illustrate.

La parte – da ultimo – reputa pure “eccessivamente punitiva … la condanna alle spese disposta dal primo giudice, considerando se non altro che al momento di proposizione del ricorso le questioni giuridiche prospettate non erano (come peraltro non sono) di pacifica interpretazione” (cfr. pag. 9 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio, e chiede pertanto che - quantomeno - sia disposta la compensazione delle spese medesime tra le parti per il giudizio di primo grado.

2.2. Anche nel presente grado di giudizio si è costituito il Comune di Bari, concludendo per la reiezione dell’appello.

3. All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.

4.2. Giova innanzitutto evidenziare che il diniego di condono impugnato dall’attuale appellante si fonda sul combinato disposto dell’art. 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 - applicabile anche al condono disciplinato dall’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche (cfr. ivi, comma 1), nella specie richiesto - e dell’art. 51, lett. f), della l.r. 31 maggio 1980, n. 56.

Per quanto qui segnatamente interessa, l’art. 33 della l. 47 del 1985, nel testo ad oggi vigente e in vigore altresì all’epoca dei fatti di causa, nel disciplinare le ipotesi di c.d. “inedificabilità assoluta”, esclude dal condono edilizio le opere che “sono in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; …d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree”.

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