Sentenza nº 363 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996

RelatoreFrancesco Guizzi
Data di Resoluzione31 Dicembre 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 363

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Avv. Mauro FERRI

Giudici

Prof. Luigi MENGONI giudice

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

Prof. Valerio ONIDA

Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), e 33 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sul ricorso proposto dal Ministero della difesa contro Mandarà Guglielmo, iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.52, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

  1. -- Investito del ricorso proposto dal Ministero della difesa nei confronti di Mandarà Guglielmo per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 318 del 1994, avente per oggetto la perdita del grado e la cessazione dal servizio del Mandarà, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), e dell'art. 33 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

    Il Ministero della difesa, nel ricorso in appello, sostiene che il Tribunale amministrativo ha erroneamente applicato l'art.9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19: osservazione, questa, condivisa dal Collegio rimettente, secondo il quale sorgerebbe in tal modo un dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge n. 1168 del 1961, nonchè dell'art. 33 del codice militare di pace, con riguardo innanzi tutto all'art. 27 della Costituzione, perchè la pena accessoria - al di là della denominazione che ne sia data - e' una vera e propria pena criminale, a carattere interdittivo. Onde il contrasto con l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, il quale impone ch'essa sia proporzionata all'entità del fatto commesso e alla personalità dell'autore: dosaggio che solo il giudice può effettuare, mentre la competenza a infliggere la sanzione disciplinare e' attribuita alla pubblica amministrazione.

    Tali principi non sarebbero rispettati dalle disposizioni denunciate. A causa della concorrente applicazione delle norme del codice penale e, in sede amministrativa, della disciplina speciale - oltre che dell'art. 33 del codice penale militare - la valutazione sulla pena accessoria e' sottratta al giudice naturale e rimessa alla pubblica amministrazione, che non potrebbe però compiere alcun apprezzamento discrezionale.

    Il Collegio non ignora quanto...

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