Sentenza nº 363 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996
Relatore | Francesco Guizzi |
Data di Resoluzione | 31 Dicembre 1996 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 363
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Avv. Mauro FERRI
Giudici
Prof. Luigi MENGONI giudice
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
Prof. Valerio ONIDA
Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), e 33 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sul ricorso proposto dal Ministero della difesa contro Mandarà Guglielmo, iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.52, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto in fatto
-
-- Investito del ricorso proposto dal Ministero della difesa nei confronti di Mandarà Guglielmo per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 318 del 1994, avente per oggetto la perdita del grado e la cessazione dal servizio del Mandarà, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), e dell'art. 33 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
Il Ministero della difesa, nel ricorso in appello, sostiene che il Tribunale amministrativo ha erroneamente applicato l'art.9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19: osservazione, questa, condivisa dal Collegio rimettente, secondo il quale sorgerebbe in tal modo un dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge n. 1168 del 1961, nonchè dell'art. 33 del codice militare di pace, con riguardo innanzi tutto all'art. 27 della Costituzione, perchè la pena accessoria - al di là della denominazione che ne sia data - e' una vera e propria pena criminale, a carattere interdittivo. Onde il contrasto con l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, il quale impone ch'essa sia proporzionata all'entità del fatto commesso e alla personalità dell'autore: dosaggio che solo il giudice può effettuare, mentre la competenza a infliggere la sanzione disciplinare e' attribuita alla pubblica amministrazione.
Tali principi non sarebbero rispettati dalle disposizioni denunciate. A causa della concorrente applicazione delle norme del codice penale e, in sede amministrativa, della disciplina speciale - oltre che dell'art. 33 del codice penale militare - la valutazione sulla pena accessoria e' sottratta al giudice naturale e rimessa alla pubblica amministrazione, che non potrebbe però compiere alcun apprezzamento discrezionale.
Il Collegio non ignora quanto...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201505162 di TAR Campania - Napoli, 21-10-2015
...in cui la misura interdittiva sia solo temporanea. Peraltro, nemmeno può essere sottaciuto che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 363 del 1996, ebbe già a dichiarare l’incostituzionalità dell' art. 12 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, lettera f), e dell'art. 34, n. 7, della legg......
-
Sentenza nº 268 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 2016
...Più precisamente il giudice a quo considera estensibili al caso di specie i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 363 del 1996, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, numero 7, della l. n. 1168 del 1961, secondo cui alla pena accessoria dell......
-
SENTENZA Nº 202203714 di Consiglio di Stato, 12-04-2022
...Consiglio di Stato, VI Sezione, 27 gennaio 2014 n. 389). Punto di partenza della problematica in questione è la già richiamata sentenza n. 363 del 1996 della Corte Costituzionale, la quale, riprendendo precedenti pronunce della medesima Corte (ordinanze nn. 201 e 137 del 1994, e sentenza n.......
-
Sentenza nº 112 da Constitutional Court (Italy), 05 Maggio 2014
...dell’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, oggetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 363 del 1996, n. 197 del 1993 e n. 971 del 1988. In secondo luogo, la norma in esame si porrebbe in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto – escludendo la val......
-
ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201505162 di TAR Campania - Napoli, 21-10-2015
...in cui la misura interdittiva sia solo temporanea. Peraltro, nemmeno può essere sottaciuto che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 363 del 1996, ebbe già a dichiarare l’incostituzionalità dell' art. 12 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, lettera f), e dell'art. 34, n. 7, della legg......
-
Sentenza nº 268 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 2016
...Più precisamente il giudice a quo considera estensibili al caso di specie i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 363 del 1996, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, numero 7, della l. n. 1168 del 1961, secondo cui alla pena accessoria dell......
-
SENTENZA Nº 202203714 di Consiglio di Stato, 12-04-2022
...Consiglio di Stato, VI Sezione, 27 gennaio 2014 n. 389). Punto di partenza della problematica in questione è la già richiamata sentenza n. 363 del 1996 della Corte Costituzionale, la quale, riprendendo precedenti pronunce della medesima Corte (ordinanze nn. 201 e 137 del 1994, e sentenza n.......
-
Sentenza nº 112 da Constitutional Court (Italy), 05 Maggio 2014
...dell’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, oggetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 363 del 1996, n. 197 del 1993 e n. 971 del 1988. In secondo luogo, la norma in esame si porrebbe in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto – escludendo la val......