LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19 - Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti

Coming into Force28 Febbraio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/02/13/090G0053/ORIGINAL
Published date13 Febbraio 1990
Enactment Date07 Febbraio 1990
Official Gazette PublicationGU n.36 del 13-02-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale e' sostituito dai seguenti:

"Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".

Art 2.
  1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';".

Art 3.
  1. L'articolo 118 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 118 (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). - Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono".

Art 4.
  1. L'articolo 166 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 166 (Effetti della sospensione). - La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa".

Art 5.
  1. All'articolo 34 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei...

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