Sentenza nº 218 da Constitutional Court (Italy), 01 Giugno 1995

RelatoreRenato Granata
Data di Resoluzione01 Giugno 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 218

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Antonio BALDASSARRE

Giudici

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, 1 della stessa legge 19 luglio 1993, n. 236, 2, comma 5, 12, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), 5 del decreto- legge 11 dicembre 1992, n. 478, 5 del decreto legge 12 febbraio 1993, n. 431, 6, comma 7, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, promossi con quattro ordinanze emesse il 12 maggio 1994, dal pretore di Parma, il 30 maggio 1994 dal pretore di Bergamo, il 12 agosto 1994 dal pretore di Bologna, il 29 settembre 1994 dal pretore di Busto Arsizio iscritte rispettivamente ai nn. 443, 509, 661 e 663 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 30, 38 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visti gli atti di costituzione di Ugolotti Giancarlo, Sangaletti Primo, Vannini Graziano e dell'I.N.P.S., nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata; uditi gli avv.ti Franco Agostini per Ugolotti Giancarlo e Sangaletti Primo, Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza del 12 maggio 1994 il Pretore di Parma - nel corso del giudizio promosso da Ugolotti Giancarlo nei confronti dell'INPS per il riconoscimento della differenza tra il trattamento di mobilità, spettantegli per essere stato assoggettato a licenziamento collettivo, e l'assegno di invalidità, differenza prima erogatagli dall'INPS fino al 14 dicembre 1992, ma successivamente sospesa a seguito dell'incompatibilità tra i due istituti previdenziali introdotta dall'art. 5 del decreto-legge n.478 del 1992 - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè dell'art. 1 della legge n. 236 del 1993 nella parte in cui fa salvi gli effetti prodotti dall'art. 5 del decreto-legge n. 478 del 1992, dall'art. 5 del decreto-legge n. 31 del 1993, dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 57 del 1993, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Premette il giudice rimettente che - mentre in precedenza l'art. 10, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.887 faceva salva in ogni caso la quota del trattamento di disoccupazione eventualmente eccedente l'importo del trattamento pensionistico - il cit. art. 5 del decreto-legge n. 478 del 1992 ha stabilito la totale incompatibilità fra i trattamenti di disoccupazione e l'indennità di mobilità, da un lato, ed i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dall'altro.

Non essendo intervenuta la conversione in legge, il suo contenuto è stato reiterato con i decreti-legge n. 31 del 1993 (art. 4) e n. 57 del 1993 (art. 6, comma 7), anch'essi non convertiti e infine con il decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, che all'art. 6, comma 7, ha disposto la totale incompatibilità fra indennità di mobilità e trattamenti pensionistici. L'art. 1 della legge di conversione ha fatto salvi gli effetti dei precedenti decreti non convertiti. In via interpretativa il pretore rimettente ritiene che nella categoria dei , previsti dall'art. 10, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n.887 come incompatibili con i trattamenti ordinari di disoccupazione rientri anche l'assegno di invalidità e che d'altra parte l'indennità di mobilità (conseguente al licenziamento collettivo) ben può qualificarsi come un trattamento di disoccupazione. Quanto alla lesione dei parametri evocati, il pretore rimettente ritiene sussistere un principio generale per cui, in caso di concorrenza fra due prestazioni non cumulabili, al titolare deve essere garantita la possibilità di optare per l'una o l'altra prestazione. La mancanza di tale possibilità urta contro il principio di ragionevolezza, crea disparità di trattamento ed appare in contrasto con l'art. 38 della Costituzione che esige che il lavoratore venga garantito sia in caso di invalidità che in caso di disoccupazione involontaria. In sostanza, afferma il giudice a quo, si può escludere il cumulo, ma non anche il diritto di opzione o la conservazione del secondo beneficio nei limiti della differenza. Anche sotto un altro profilo c'è poi violazione del principio di uguaglianza perchè la totale incompatibilità sussiste solo per il breve spazio di tempo dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 478 del 1992 all'entrata in vigore del decreto-legge n.40 del 1994 che ha introdotto la facoltà di opzione (comunque non rilevante per il ricorrente perchè a quest'ultima data era ormai già scaduto il periodo di spettanza dell'indennità di mobilità); peraltro il decreto- legge n.40 del 1994, non convertito, è stato reiterato con il decreto-legge n. 185 del 1994.

1.2 - è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata. L'Avvocatura - nel ricordare che con decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40 (art. 2, comma 5) e con decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185 (art. 2, comma 5), è stato abrogato il principio della incompatibilità di cui alle norme censurate ed introdotto il diritto di conservare il trattamento più favorevole per il lavoratore - rileva che la limitatezza temporale del periodo nel quale ci sarebbe stata la pretesa violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, da un lato, può essere indice di una valutazione del legislatore ispirata alle particolari condizioni economiche e sociali del paese; d'altra parte, la ridotta incidenza del presunto contrasto con i precetti costituzionali non può considerarsi espressione di una generale vulnerazione del principio di ragionevolezza e di uniformità di trattamento cui devono ispirarsi le leggi in genere.

1.3. - Si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Premessa la non assimilabilità dell'indennità di mobilità al trattamento di integrazione salariale...

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