Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 12 Gennaio 1994

RelatoreCesare Mirabelli per il giudizio sull'ammissibilità della richiesta iscritto al n
Data di Resoluzione12 Gennaio 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 2

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare, dichiarate legittime dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993, per l'abrogazione:

1) dell'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione dei beni patrimoniali suscettibili di gestione economica), convertito in legge con la legge 29 gennaio 1992, n. 35, nel testo risultante per effetto dell'art. 18 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 19 marzo 1993, n. 68, articolo modificativo del sedicesimo comma; iscritto al n. 65 del Registro referendum.

2) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici), come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè dell'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti);iscritto al n. 63 del Registro referendum;

3) degli artt. 1; 2; 3, primo, secondo, terzo e quarto comma; 4, come modificato dall'art. 11, trentottesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.537; 5, primo e quarto comma; 6 primo comma; 7, primo, secondo e terzo comma, e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dell'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti);iscritto al n. 64 del Registro referendum.

Viste le ordinanze del 1o dicembre e del 22 dicembre 1993 e del 4 gennaio 1994 con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha integrato i quesiti referendari rispettivamente sub 2) e 3), sub 1) e sub 2) e 3).

Uditi, nella camera di consiglio del 30 dicembre 1993 e del 10 gennaio 1994, il Redattore Ugo Spagnoli per i giudizi sull'ammissibilità delle richieste di referendum iscritti ai nn.63 e 64 del Registro referendum ed il Giudice relatore Cesare Mirabelli per il giudizio sull'ammissibilità della richiesta iscritto al n. 65 dello stesso Registro;

uditi, per i comitati promotori, l'avvocato Massimo Luciani (per i giudizi sull'ammissibilità delle richieste di referendum iscritti ai nn.63 e 64 del Registro referendum) e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto (per il giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum iscritto al n. 65 dello stesso Registro) nella camera di consiglio del 30 dicembre 1993 e nuovamente l'avvocato Massimo Luciani nella camera di consiglio del 10 gennaio 1994.

Ritenuto in fatto

l.l. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, esaminata la richiesta di referendum popolare presentata da Roberto Musacchio, Davide Pedron e Stefano Semenzato, concernente l'abrogazione dell'art. 2 del decreto- legge 5 dicembre 1991, n. 386 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica), convertito in legge con la legge 29 gennaio 1992, n. 35, verificata la regolarità della richiesta, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1993 l'ha dichiarata legittima.

l.2. - L'Ufficio centrale ha esaminato anche la richiesta di referendum popolare presentata da Massimo Giancarlo Stroppa, Marco Lombardi, Vincenzo Miliucci e Angiolino Mazzieri, concernente l'abrogazione dell'intero testo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonchè la proposta di referendum popolare, presentata dagli stessi promotori, relativa all'abrogazione del medesimo decreto legislativo n. 503 del 1992, "limitatamente alle seguenti parti: - art. 1 (Età per il pensionamento di vecchiaia);

- art. 2 (Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia);

- art. 3, comma 1 "Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile e' determinata con riferimento ai periodici indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione."; comma 2 "Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti."; comma 3 "In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1o gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto."; comma 4 "L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni.";

- art. 4 (Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo);

- articolo 5, comma 1 "Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego."; comma 4 "In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1o gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.";

- art. 6, comma 1 "Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati.";

- articolo 7, comma 1 "Per i lavoratori iscritti a forme di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
4 temas prácticos
  • Sentenza nº 24 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 2011
    • Italia
    • 26 Gennaio 2011
    ...imprescindibile della manovra finanziaria o della tenuta complessiva del sistema (nel senso chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1994); b) non trova ostacolo neppure negli ulteriori limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale in via di interpretazione siste......
  • Sentenza nº 5 da Constitutional Court (Italy), 27 Gennaio 2015
    • Italia
    • 27 Gennaio 2015
    ...produca effetti di contenimento della spesa pubblica in vista del riequilibrio del bilancio statale (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1994); b) non creerebbero, in caso di esito favorevole dei referendum, alcun vuoto normativo, suscettibile di precludere l’esercizio ......
  • N. 24 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2011
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 28 Gennaio 2011
    • 28 Gennaio 2011
    ...imprescindibile della manovra finanziaria o della tenuta complessiva del sistema (nel senso chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1994); b) non trova ostacolo neppure negli ulteriori limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale in via di interpretazione siste......
  • n. 5 SENTENZA 14 - 27 gennaio 2015 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 28 Gennaio 2015
    • 27 Gennaio 2015
    ...effetti di contenimento della spesa pubblica in vista del riequilibrio del bilancio statale (e' citata la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1994); non creerebbero, in caso di esito favorevole dei referendum, alcun vuoto normativo, suscettibile di precludere l'esercizio della funz......
2 sentencias
  • Sentenza nº 24 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 2011
    • Italia
    • 26 Gennaio 2011
    ...imprescindibile della manovra finanziaria o della tenuta complessiva del sistema (nel senso chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1994); b) non trova ostacolo neppure negli ulteriori limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale in via di interpretazione siste......
  • Sentenza nº 5 da Constitutional Court (Italy), 27 Gennaio 2015
    • Italia
    • 27 Gennaio 2015
    ...produca effetti di contenimento della spesa pubblica in vista del riequilibrio del bilancio statale (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1994); b) non creerebbero, in caso di esito favorevole dei referendum, alcun vuoto normativo, suscettibile di precludere l’esercizio ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT