Sentenza nº 372 da Constitutional Court (Italy), 27 Ottobre 1994

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione27 Ottobre 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 372

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2043 e 2059 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Sgrilli Piero ed altri e Colzi Marco ed altra, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

  1. Nel corso di un giudizio civile, promosso da Piero Sgrilli ed altri contro Marco Colzi e la s.p.a. MEIE Assicuratrice per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un proprio congiunto cagionata da un incidente stradale, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 27 ottobre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt.2, 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.2043 cod. civ. e, in subordine, dell'art. 2059 cod. civ., "nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita".

    L'ordinanza non precisa se nella specie la morte dell'infortunata è stata immediata oppure è sopravvenuta dopo un periodo di infermità. Ma i referenti di fatto dell'argomentazione lasciano arguire che si versa nel primo caso.

    2.1. Premesso che la domanda di risarcimento deve considerarsi proposta alternativamente iure successionis o iure proprio, il giudice remittente osserva, con riguardo al primo profilo, "che non si tratta di accertare se in conseguenza della morte del soggetto si sia determinato un vero e proprio danno biologico in senso stretto (o fisiologico) risarcibile, ma se dalla lesione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost. o, comunque, dalla lesione del diritto alla vita, nasca un conseguente diritto al risarcimento del danno in capo agli eredi". Invero, la costruzione teorica della lesione del diritto alla salute elaborata dalla sentenza n. 184 del 1986 di questa Corte - secondo cui il danno alla salute si identifica con l'illecito costituito dal fatto menomativo della salute fisio-psichica del soggetto offeso, e "in quanto tale costituisce un danno presunto" - deve essere estesa "alla ancor più pregnante ipotesi di violazione del diritto alla vita", in ordine al quale "poco conta che la norma di riferimento sia l'art. 32 Cost. ovvero l'art. 2 Cost. o il combinato disposto di entrambe le norme".

    Ciò posto, l'ordinanza ritiene che "se la lesione della salute è l'intrinseca antigiuridicità obiettiva dell'evento dannoso, del tutto distinto dalle conseguenze", la violazione del diritto alla vita appare "idonea a determinare effetti risarcitori in quanto tale, cioé a prescindere dalle conseguenze possibili, ma solo eventuali (non solo per quanto attiene al danno patrimoniale, ma altresì per quanto attiene al danno morale, stante la norma di cui all'art. 2059 cod. civ.)". L'argomento contrario alla trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento desunto dalla natura personalissima del diritto alla vita e alla salute confonde questo diritto, sicuramente non patrimoniale, col diritto patrimoniale (credito) al risarcimento dei danni prodotti dalla lesione del diritto.

    Il vero ostacolo, conclude il giudice remittente, è costituito dalla natura non patrimoniale del danno insito nella lesione del diritto alla salute (o alla vita) per sè considerata, mentre "non sfugge che una lettura dell'art. 2043 cod. civ. all'interno del titolo IX del libro IV del codice civile può indurre a ritenere risarcibile il solo danno produttivo di conseguenze patrimoniali".

    Se così è, l'art. 2043, in quanto non consente il risarcimento della lesione, per sè considerata, dei diritti primari alla salute e alla vita, non solo contrasta con gli artt. 2 e 32 Cost., ma pure con l'art. 3 Cost. Invero, dopo le sentenze nn. 356 e 485 del 1991 di questa Corte, la rendita corrisposta dall'INAIL ai superstiti del lavoratore deceduto in seguito all'infortunio include una funzione di ristoro anche del danno biologico, "almeno per quella parte che appare riconducibile alla mera attitudine a produrre reddito". Si verificherebbe perciò "una inammissibile violazione del principio di eguaglianza: l'illecito previdenziale riceverebbe un trattamento giuridico privilegiato rispetto all'illecito civile, tutte le volte in cui la conseguenza dell'illecito fosse la morte del soggetto leso".

    2.2. Qualora si ritenesse che l'art. 2043 cod.civ., in quanto destinato a regolare il risarcimento del danno patrimoniale, non può essere censurato perchè non prevede la risarcibilità dei danni non patrimoniali connessi a violazioni del diritto alla salute o del diritto alla vita, la censura dovrebbe rivolgersi contro l'art. 2059 cod.civ., sia perchè generalmente interpretato in senso ristretto al solo danno morale soggettivo, sia perchè limita il risarcimento alle ipotesi di illecito penale.

  2. Passando ad esaminare la domanda di risarcimento...

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