Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine259-294

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 11 novembre 2003, n. 16952. Pres. Fiduccia - Est. Limongelli - P.M. Carestia (conf.)Bernese Assicurazioni Spa (avv. Pignataro) c. Brandi e Municchi (avv. Lo Sardo).

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Limiti del massimale - Persona danneggiata - Individuazione - Criteri.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'indagine diretta a stabilire se, per «persona danneggiata», in relazione alla quale la polizza assicurativa fissi un determinato massimale, debba intendersi solo quella direttamente coinvolta nel sinistro, ovvero ogni persona che, per effetto del sinistro stesso, subisca un danno - così che il massimale stesso resti riferito a ciascuna delle pretese di detti soggetti, autonomamente considerata - va condotta in base alla ricostruzione della comune volontà dei contraenti secondo le ordinarie regole di ermeneutica negoziale, anche quando si verta in tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, tenuto conto che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 990 del 1969, l'autonomia privata trova un limite con riferimento ai minimi di garanzia assicurativa, ma non anche con riferimento ad una maggiore estensione della garanzia stessa sotto il profilo oggettivo, soggettivo o causale. (C.c., art. 1917; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 27) (1).

    (1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 1 aprile 1981, n. 1845, pubblicata con motivazione in questa Rivista 1981, 391.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il 13 marzo 1980 un'autovettura condotta dal proprietario Antonucci Roberto investì Municchi Angiolo, cagionandone la morte. Con citazione del 20 dicembre 1990 - 9 gennaio 1991 Brandi Colomba e Municchi Franco, eredi di Municchi Angiolo, sul presupposto che al momento del sinistro l'Antonucci non fosse assicurato per la responsabilità civile automobilitica, convennero l'Antonucci e l'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia Spa (quale impresa designata alla liquidazione dei danni per conto dell'Ina - Fondo di garanzia per le vittime della strada) dinanzi al Tribunale di Roma per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni. Contumace l'Antonucci, l'Assitalia contestò il fondamento della domanda proposta nei suoi confronti, opponendo che l'Antonucci al momento del sinistro risultava assicurato per la r.c.a. dalla Bernese Assicurazioni Spa. A sostegno del suo assunto produsse fotocopia di un certificato di assicurazione rilasciato all'Antonucci dalla Bernese. La Bernese, chiamata in causa, contestò l'efficacia probatoria di detto documento ed oppose che al momento del sinistro la garanzia assicurativa non era operativa perché l'Antonucci non aveva pagato il premio relativo al periodo di tempo in cui il sinistro si era verificato. In subordine convenne in rivalsa l'assicurato Antonucci. Con sentenza del 18 dicembre 1997 il tribunale condannò l'Antonucci e la Bernese in solido al risarcimento dei danni in favore degli eredi Minucchi. Condannò, inoltre, l'Antonucci a rivalere la Bernese. Su appello della Bernese la Corte di Roma, con sentenza del 18 maggio 2000, ha ridotto gli importi dei risarcimenti dovuti dalla Bernese ed ha confermato nel resto la sentenza del tribunale, osservando che, in forza del certificato di assicurazione prodotto in fotocopia dall'Assitalia, al momento del sinistro la garanzia assicurativa era operativa in favore dei danneggiati. Ricorre la Bernese con due motivi. Resistono la Brandi e il Municchi Franco con controricorso. L'Assitalia non ha svolto difese scritte ed ha chiesto di partecipare alla discussione orale. L'intimato Antonucci non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Col primo motivo la società ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di legge», nonché vizi motivazionali. Insiste nel sostenere che al momento del sinistro l'Antonucci non era assistito dalla garanzia assicurativa della Bernese perché non aveva pagato il premio relativo al periodo di tempo in cui il sinistro si era verificato. Afferma che il suo assunto sarebbe riscontrato sia dal rapporto dell'incidente con cui la polizia stradale aveva attestato che l'Antonucci era sprovvisto del certificato assicurativo, sia dalla deposizione di un teste, la quale aveva affermato che il premio era stato pagato dall'Antonucci il giorno successivo al sinistro e che solo all'atto di tale pagamento gli era stato consegnato il certificato di assicurazione. Lamenta che la Corte di merito abbia trascurato di considerare queste circostanze di fatto. La doglianza non ha fondamento, giacché la Corte territoriale ha osservato che dalla fotocopia del certificato assicurativo prodotta dall'Assitalia era risultato che la copertura assicurativa dell'automezzo dell'Antonucci era stata fatta decorrere dalla Bernese dal 18 febbraio 1980 al 18 giugno 1980 ed era quindi operativa nel giorno del sinistro, avvenuto il 13 marzo 1980. La ricorrente obietta che la fotocopia del documento, in quanto sprovvista di autenticazione e priva di data non avrebbe potuto considerarsi idonea provare la decorrenza della copertura assicurativa e la data di pagamento del premio.

L'obiezione non può condividersi. L'inefficacia probatoria della copia fotografica (o fotostatica di una scrittura privata è subordinata, ai sensi dell'art. 2719 c.c., al concorso cumulativo di due condizioni: 1) la mancanza di autenticazione della copia; 2) l'espresso disconoscimento della conformità della copia all'originale. La Bernese ha, bensì, dedotto la assenza di autenticazione della fotocopia, ma non ha espressamente disconosciuto la conformità della fotocopia all'originale del certificato assicurativo e quindi alla fotocopia: la Corte distrettuale ha correttamente riconosciuto la stessa efficacia probatoria dell'originale per quanto concerne la decorrenza della copertura assicurativa. Nessun de-Page 260cisivo rilievo può, inoltre, annettersi al momento del pagamento del premio. È, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa (che è stabilita dall'art. 1901 c.c. se il contraente assicurato non abbia pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta) può essere dall'assicuratore invocata nei confronti dell'assicurato che abbia tardivamente pagato il premio (Cass. 1 luglio 2000, n. 9554; Cass. 2 agosto 2002, n. 11542; Cass. 27 ottobre 1992, n. 11694). Non meritano, quindi, censura le statuizioni con cui la Corte di merito ha confermato sia la condanna della Bernese al pagamento degli indennizzi in favore dei congiunti dell'infortunato deceduto, sia la condanna dell'assicurato Antonucci a rivalere la Bernese di quanto da questa pagato ai danneggiati.

Col secondo motivo la ricorrente Bernese denuncia «violazione di legge ed erronea e contraddittoria motivazione». Lamenta d'essere stata condannata dalla corte di merito al pagamento dell'intero massimale assicurativo in favore di ciascuno dei danneggiati, quantunque, avendo la polizza assicurativa, previsto un massimale di lire 20.000.000 «per persona» ed essendo rimasta coinvolta nel sinistro solo la persona del defunto Municchi Angiolo, ai danneggiati eredi di quest'ultimo, collettivamente considerati, avrebbe dovuto attribuirsi un unico risarcimento di importo corrispondente al detto massimale. La doglianza è priva di fondamento. In tema di assicurazione della responsabilità civile l'indagine diretta a stabilire se per «persona danneggiata», in relazione alla quale la polizza fissa un determinato massimale, debba intendersi solo quella direttamente coinvolta nel sinistro ovvero ogni persona che per effetto del sinistro subisca un danno, così che il massimale stesso resti riferito a ciascuna delle pretese di detti soggetti, autonomamente considerata, va condotta in base alla ricostruzione della comune volontà dei contraenti secondo le ordinarie regole di ermeneutica, anche quando si verta in tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, tenuto conto che nella disciplina introdotta dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 l'autonomia privata trova limiti circa i minimi della garanzia, ma non anche per quanto riguarda una maggiore estensione della garanzia stessa sotto il profilo oggettivo, soggettivo o causale (Cass. 1 aprile 1981, n. 1845). Nella specie la corte territoriale ha interpretato la polizza assicurativa nel senso che il previsto massimale di lire 20.000.000 «per persona» fosse dovuto a ciascuna persona rimasta danneggiata in conseguenza del sinistro ed ha, quindi, attribuito l'intero massimale a ciascuno degli attoriappellati. La ricorrente non ha chiarito la consistenza della denunziata violazione di legge, né, tanto meno, ha prospettato la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., né, infine, ha definito la consistenza della denunziata contraddittorietà di motivazione, che comunque non è dato ravvisare. Il motivo di impugnazione fin qui esaminato va pertanto, disatteso.

Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della Brandi e del Municchi Franco, nonché alla rifusione dei relativi onorari, che stimasi di liquidare in euro 3.500,00. Non v'è luogo a provvedere sulle spese in favore dell'Antonucci, che non ha svolto difese, né in favore dell'Assitalia, il cui difensore non ha proposto controricorso e non è stato ammesso alla discussione orale, non essendo munito di procura speciale. (Omissis).

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