Corte di cassazione civile sez. lav., 10 febbraio 2014, n. 2886

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
La citata giurisprudenza concerne i casi in cui venga
in questione la domanda del debitore di condanna del
condebitore solidale a corrispondergli pro quota quanto
da lui pagato al creditore, in relazione ai normali rapporti
obbligatori, nei quali il creditore può agire indifferente-
mente per l’intero nei confronti dell’uno o dell’altro dei
condebitori.
In questi casi è indubbio che il debitore condannato
possa impugnare la sentenza di assoluzione del condebi-
tore solidale solo se abbia ritualmente proposto domanda
di rivalsa. Nel caso in esame, per contro, gli appellanti non
hanno proposto domanda di regresso contro la compagnia
assicuratrice al f‌ine di ottenere essi stessi il rimborso pro
quota della somma che sono tenuti a versare al danneg-
giato.
Hanno chiesto invece (in subordine, nel caso di loro
accertata responsabilità) che anche l’assicuratore sia con-
dannato a pagare quanto dovuto al danneggiato (non ad
essi stessi) in risarcimento dei danni, in forza delle norme
in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile automobilistica e della conseguente responsabilità
diretta dell’assicuratore verso il danneggiato.
Si ricorda che nei casi di responsabilità civile automo-
bilistica, ove la legge prevede l’azione diretta del danneg-
giato contro l’assicuratore, oltre che contro proprietario
e conducente dell’automezzo, ed il litisconsorzio neces-
sario fra gli stessi, al f‌ine di garantire che il giudizio sulla
responsabilità sia unitario e opponibile a tutti i corre-
sponsabili e che il diritto del danneggiato al risarcimento
dei danni trovi adeguata garanzia anche nella condanna
dell’assicuratore al pagamento, non possono essere negati
al privato danneggiante l’interesse e il diritto a far valere
la responsabilità dell’assicuratore nei confronti del dan-
neggiato, in solido con la propria, qualora non sia stata
emessa condanna in tal senso, anche indipendentemente
dall’esercizio dell’azione di regresso.
Il diritto del privato responsabile è effetto consequen-
ziale dell’accertamento della responsabilità del sinistro,
in termini opponibili all’assicuratore, e tale effetto non
è soggetto a limitazione alcuna, in mancanza di specif‌i-
ca domanda dell’assicurato, qualora la domanda contro
l’assicuratore sia stata inequivocabilmente proposta dal
danneggiato, al sensi degli artt. 18 ss. legge n. 990/1969
cit. L’interesse del medesimo a che l’azione venga accolta
è indubbio e innegabile, per non essere egli stesso il solo
chiamato a rispondere dei danni.
3. - Il terzo ed il quarto motivo, che attengono all’onere
delle spese processuali, risultano assorbiti.
4. - In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la
sentenza impugnata è annullata, con rinvio della causa
alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione,
aff‌inché decida la controversia facendo applicazione dei
principi sopra enunciati e con congrua e logica motivazio-
ne.
5. - La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del
presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 10 FEBBRAIO 2014, N. 2886
PRES. VIDIRI – EST. BUFFA – P.M. CERONI (CONF.) – RIC. PICALE (AVV.
QUATTROMINI ED ALTRO) C. SEPSA S.P.A. (AVV. NAPPI)
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Danno morale y Danno da stress e/o da usura
psicof‌isica y Risarcibilità y Condizioni y Onere di
allegazione e prova y Necessità y Fattispecie in
tema di mancata fruizione da parte del lavoratore
delle pause obbligatorie nella guida di automezzi
destinati al trasporto pubblico su tratte urbane ed
extraurbane.
. Il danno da stress, o usura psicof‌isica, si inscrive nella
categoria unitaria del danno non patrimoniale causato
da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità
presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto
sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava
l’onere della relativa allegazione e prova, anche at-
traverso presunzioni semplici. Ne consegue che, ai f‌ini
del risarcimento del danno derivante dal mancato ri-
conoscimento delle soste obbligatorie, nella guida per
una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella
successiva e, complessivamente, di almeno un’ora per
turno giornaliero - previste del Regolamento n. 3820/85/
CEE, nonché dall’ art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67
del 1939 e dall’art. 6, primo comma, lett. a) della legge
14 febbraio del 1958, n. 138 -, il lavoratore è tenuto
ad allegare e provare il tipo di danno specif‌icamente
sofferto ed il nesso eziologico con l’inadempimento del
datore di lavoro. (l. 14 febbraio 1958, n. 138, art. 6; reg.
20 dicembre 1985, n. 3820; c.c., art. 1218; c.c., art. 2043;
c.c., art. 2059) (1)
(1) Nello stesso senso, in fattispecie analoga, si veda Cass. civ., 13
maggio 2011, n. 10527, in questa Rivista 2012, 695.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2137 del 19 maggio 2009, la Corte
d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribu-
nale partenopeo del 5 dicembre 2007, che aveva rigettato
la domanda di Picale Alfonso (autista dipendente dalla
società SEPSA con mansioni di guida di automezzi de-
stinati al trasporto pubblico di persone, su tratte urbane e
extraurbane), volta ad ottenere il risarcimento del danno
non patrimoniale da stress lavorativo, subito in ragione del
mancato riconoscimento delle soste retribuite - previste
dal regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall’art. 14 del
regolamento OIL n. 67 del 1939, e dall’art. 6 comma 1 lett.
A) della legge n. 138 del 1958 - per una durata di almeno
15 minuti tra una corsa e quella successiva e, comples-
sivamente per turno giornaliero, di almeno un’ora.
2. La sentenza impugnata, premessa la distinzione tra,
da un lato, l’inadempimento datoriale dell’obbligazione
legale relativa alle pause lavorative e, dall’altro lato, il
danno risarcibile, ha ritenuto che il lavoratore non avesse
allegato in modo specif‌ico il danno subito né le circostanze
fattuali su cui la domanda avrebbe trovato supporto, esclu-

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