LEGGE 14 febbraio 1958, n. 138 - Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori

Coming into Force30 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/03/15/058U0138/CONSOLIDATED/20091214
Published date15 Marzo 1958
Enactment Date14 Febbraio 1958
Official Gazette PublicationGU n.65 del 15-03-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079, si applicano anche al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori.

Art 2.

La durata, del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non puo' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvi i casi regolati dal successivo art. 3.

Art 3.

L'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario e' vietata per il personale di cui al precedente art. 2, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficolta' dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Il lavoro straordinario, nei, casi consentiti ai sensi del comma precedente, non puo' superare le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali. La sua esecuzione deve essere denunciata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed all'Ispettorato del lavoro competenti per territorio, entro 48 ore dall'inizio, indicando i motivi che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario.

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, il pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.

Art 4.

Si considera notturno il lavoro effettuato, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5.

Art 5.

Al personale viaggiante non puo' essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5.

Non e' consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno un'ora.

Qualora durante la guida si verifichino per esigenze di servizio interruzioni non superiori a 30 minuti primi, due di esse devono calcolarsi ai fini della durata massima del periodo continuativo di guida stabilito nel primo comma.

Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano al personale di guida dei servizi a breve percorso ed a frequenti corse, quando le soste ai capolinea siano di durata superiore ai 15 minuti primi.

Art 6.

Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante:

  1. il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore e obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui e' autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti;

  2. il tempo in cui e' richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di eccedenza, manutenzione e riparazione dell'autoveicolo;

  3. il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore e' comandato a disposizione dell'azienda;

  4. il tempo impiegato in prestazioni accessorie:

    1) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili;

    2) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta;

  5. il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore;

  6. un'aliquota non inferiore al 12 per cento nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che...

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