La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
Dopo l'art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923 n. 692, e' inserito il seguente articolo: Art. 5-bis.
Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario e' vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraversa l'assunzione di altri lavoratori.
L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi con sentiti a sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnicoproduttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.
L'Ispettorato del lavoro puo' ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.
L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 15 per cento della...