Sentenza nº 10 da Constitutional Court (Italy), 19 Gennaio 1993

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione19 Gennaio 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 10

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo comma, 456, secondo comma, e 458, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 marzo 1992 dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di MUJANOVIC Kasim, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1992 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di HAKIMI Noureddin, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto in fatto

l. Nel corso di un giudizio penale l'imputato, cittadino slavo, condotto in udienza in stato di detenzione, dichiarava, avvalendosi dell'assistenza dell'interprete nominatogli durante gli atti introduttivi del dibattimento, di non conoscere la lingua italiana e, pertanto, di ignorare il contenuto dell'imputazione contestatagli mediante notifica in carcere del decreto di citazione. Di fronte a questa circostanza, la quale risultava dagli atti di causa per esser stata rilevata al momento della convalida dell'arresto, il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con la prima delle due ordinanze riportate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei confronti dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui tale norma non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, accompagnato da una traduzione nella lingua a lui nota.

Con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la norma impugnata è ritenuta di dubbia costituzionalità dal Pretore rimettente, in quanto essa determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra l'imputato straniero che ignora la lingua italiana e gli imputati che non versano in tale particolare condizione. Lo straniero, infatti, vedrebbe leso il suo diritto a conoscere il contenuto del decreto di citazione, in tutti i suoi elementi costitutivi, sin dal momento della notifica, con la conseguente vanificazione, nei suoi riguardi, dello scopo tipico della notificazione del decreto di citazione, irrimediabilmente pregiudicato anche quando, come nel caso di specie, il decreto di citazione venga tradotto all'imputato dall'interprete nominatogli in udienza.

A quest'ultima osservazione si collega la censura mossa all'art. 555, terzo comma, c.p.p., anche in riferimento al parametro rappresentato dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Infatti, in conseguenza della suesposta ingiustificata discriminazione in ordine alla concreta realizzazione dell'effetto funzionale della notifica del decreto di citazione, l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana non sarebbe posto in condizione di apprestare adeguatamente la propria difesa, sia in ordine al contenuto dell'accusa che gli viene mossa, sia in ordine alle facoltà processuali che gli sono riconosciute (da quelle, più elementari, derivanti dalla conoscenza del tempo e del luogo della celebrazione del giudizio a suo carico, a quelle, di più complessa azionabilità, come la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato ed essere ammesso allo sconto di pena previsto da quel particolare rito).

Infine, il Pretore di Torino assume la violazione dell'art. 76 della Costituzione, argomentando che la norma impugnata non rispetterebbe la direttiva espressa dall'art. 2, prima parte, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), che prescrive il rispetto delle norme e delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona e al processo penale.

In particolare, il giudice a quo richiama, innanzitutto, l'art. 6, terzo comma, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, il quale stabilisce che "ogni accusato ha diritto (..) a essere informato (..) in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico" . In secondo luogo, richiama l'art. 14, terzo comma, lett. a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, il quale stabilisce che "ogni individuo accusato di un reato ha il diritto (...) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato in una lingua a lui comprensibile della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta". Secondo il giudice rimettente, tali principi non possono dirsi attuati da una norma, come quella dell'art.555, terzo comma, c.p.p., la quale non prevede che il decreto di citazione venga notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, tradotto in una lingua a lui nota.

  1. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale in oggetto.

    In via di premessa, l'Avvocatura dello Stato ricorda che il rispetto del principio di uguaglianza non impone una assoluta identità di trattamento normativo per situazioni oggettivamente diversificate. A tale proposito la stessa difesa rinvia, più in particolare, al consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo il qua le la diversità della posizione del cittadino rispetto a quella dello straniero, seppure non precluda il riconoscimento all'uno e all'altro dei diritti fonda mentali, consente al legislatore, nell'ambito del suo ragionevole apprezzamento, di stabilire modalità normativamente diversificate nel godimento di tali situazioni soggettive costituzionalmente garantite.

    Pertanto, la norma impugnata, considerata sistematicamente con la disciplina del processo penale - disciplina che, sebbene imponga l'uso della lingua italiana per il compimento degli atti del processo penale (art. 109 c.p.p.), riconosce all'imputato (art. 143 c.p.p.) e all'indagato (art. 61 c.p.p.), che non conoscono la lingua italiana, il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete - non appare in contrasto con i principi costituzionali. Al contrario, continua l'Avvocatura dello Stato, sicuramente irrazionale sarebbe una norma, come quella che il giudice a quo mira a introdurre nell'ordinamento con la pronunzia additiva richiesta con riguardo all'art. 555, terzo comma, c.p.p., dal momento che la preventiva traduzione del decreto di citazione nella lingua nota all'imputato straniero sarebbe operativamente pregiudicata dalla difficoltà di individuare anticipatamente quale sia la lingua da questi effettivamente conosciuta, non potendo considerarsi decisiva in tal senso la sua nazionalità.

    L'Avvocatura dello Stato osserva, inoltre, che una considerazione complessiva della disciplina del processo penale relativa alla figura dell'interprete induce a ritenere infondate anche le censure mosse alla norma impugnata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

    Posto che il contenuto essenziale del diritto di difesa riposa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
12 temas prácticos
  • Massimario di legittimità
    • Italia
    • Rivista penale Numero 11-2000, November 2000
    • 1 Novembre 2000
    ...Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 143 c.p.p., quale suggerita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993, deve ritenersi che anche l'ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal pubblico ministero sia soggetto alla disciplina dettata dal ......
  • Giurisprudenza di legittimità
    • Italia
    • Archivio della nuova procedura penale Numero 2-2004, April 2004
    • 1 Aprile 2004
    ...1999, n. 1527, P.M. in proc. Braka ed altri, rv. 214348. Secondo queste sentenze «dalla combinata lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993, con la quale è stato affermato che il diritto all'interprete di cui all'art. 143 c.p.p., comprende il diritto alla traduzione d......
  • Giurisprudenza di legittimità
    • Italia
    • Archivio della nuova procedura penale Numero 1-2000, January 2000
    • 1 Gennaio 2000
    ...si ritiene di dover ribadire perché pienamente condivisibili. Il collegio è ben consapevole che la Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 1993, di natura «interpretativa», ha riconosciuto alla disposizione di cui all'art. 143 c.p.p. una «particolare forza espansiva» ritenendo errata u......
  • Massimario di legittimitá
    • Italia
    • Rivista penale Numero 6-2005, June 2005
    • 1 Giugno 2005
    ...atti, la disposizione di cui all'art. 143 c.p.p. - nell'interpretazione estensiva ad essa data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993 - si riferisce anche al decreto che dispone il giudizio immediato trattandosi di un atto fondamentale del processo. (La Corte, con riferim......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
1 sentencias
  • Sentenza Nº 29158 della Corte Suprema di Cassazione, 21-10-2020
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 21 Ottobre 2020
    ...Rv. 240813; Sez. 1, n. 19136 del 26/05/2006 - dep. 31/05/2006, Zhao ed altro, Rv. 234301). Il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 1993 da parte del ricorrente non appare decisivo rispetto alla mancata traduzione dell'atto di cui si discute: quella sentenza si fondava......
11 artículos doctrinales
  • Massimario di legittimità
    • Italia
    • Rivista penale Numero 11-2000, November 2000
    • 1 Novembre 2000
    ...Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 143 c.p.p., quale suggerita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993, deve ritenersi che anche l'ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal pubblico ministero sia soggetto alla disciplina dettata dal ......
  • Giurisprudenza di legittimità
    • Italia
    • Archivio della nuova procedura penale Numero 2-2004, April 2004
    • 1 Aprile 2004
    ...1999, n. 1527, P.M. in proc. Braka ed altri, rv. 214348. Secondo queste sentenze «dalla combinata lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993, con la quale è stato affermato che il diritto all'interprete di cui all'art. 143 c.p.p., comprende il diritto alla traduzione d......
  • Giurisprudenza di legittimità
    • Italia
    • Archivio della nuova procedura penale Numero 1-2000, January 2000
    • 1 Gennaio 2000
    ...si ritiene di dover ribadire perché pienamente condivisibili. Il collegio è ben consapevole che la Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 1993, di natura «interpretativa», ha riconosciuto alla disposizione di cui all'art. 143 c.p.p. una «particolare forza espansiva» ritenendo errata u......
  • Massimario di legittimitá
    • Italia
    • Rivista penale Numero 6-2005, June 2005
    • 1 Giugno 2005
    ...atti, la disposizione di cui all'art. 143 c.p.p. - nell'interpretazione estensiva ad essa data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993 - si riferisce anche al decreto che dispone il giudizio immediato trattandosi di un atto fondamentale del processo. (La Corte, con riferim......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT