Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 20 febbraio 2004, n. 7242 (ud. 27 gennaio 2004). Pres. Rizzo - Est. Piccialli - P.M. Viglietta (diff.) - Ric. Bernardelli ed altri.

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Patteggiamento allargato - Sospensione del dibattimento illegittimamente disposta in Cassazione - Incidenza sul decorso dei termini di prescrizione - Esclusione.

La sospensione del dibattimento, prevista dall'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003 n. 133 sul c.d. «patteggiamento allargato», ove sia stata, indebitamente, disposta in sede di cassazione, non incide sul regolare decorso dei termini di prescrizione del reato, non potendosi essa considerare come «imposta da una particolare disposizione di legge» né finalizzata ad un esclusivo interesse della parte istante. (Mass. Redaz.). (L. 12 giugno 2003, n. 133, art. 5) (1).

    (1) Nulla risulta edito sullo specifico punto. Per utili riferimenti in tema di patteggiamento cd. allargato, si rinvia a Trib. pen. Roma, ord. 17 settembre 2003, Gattegna, in Riv. pen. 2004, 75. In dottrina, si veda DI DEDDA ENRICO, La disciplina transitoria del patteggiamento «allargato»; tra incertezze applicative e dubbi di legittimità costituzionale, in questa Rivista 2003, 482.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - Giuseppe, Cinzia e Carlo Bernardelli ricorrono, tramite comune difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa di quella in data 9 luglio 2002 del Tribunale monocratico di Lodi, con la quale erano stati dichiarati colpevoli, in concorso tra loro, quali conduttori di un fondo sul quale era stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi, della contravvenzione di cui all'art. 51 comma 3 D.L.vo 22/97 (acc. il 1º marzo 1999), e condannati ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, oltre statuizioni accessorie, tra cui quelle risarcitorie e di rimborso delle spese in favore della parte civile, Carlo Giovanni Telli, possessore e concedente del fondo.

L'impugnazione è affidata a due motivi.

Nel primo si denuncia violazione dell'art. 179 in relazione all'art. 601 c.p.p., sostenendosi la nullità del giudizio contumaciale di secondo grado, per invalida notifica del relativo decreto di citazione, in quanto eseguita non presso gli imputati, ma a mani del loro difensore avv. Casarola, sul presupposto, insussistente, dell'elezione di domicilio presso il medesimo.

Con il secondo si censura la manifesta illogicità della motivazione, in punto di conferma della responsabilità degli imputati, che sarebbe avvenuta con affermazioni superficiali, apodittiche ed illogiche, specificamente in punto di affermata protrazione della discarica fino al 31 marzo 1999 (data del sequestro), senza fornire adeguata risposta alle deduzioni dell'appello, in parte travisando ed in parte ignorando le risultanze processuali, conclamanti la cessazione delle opere e delle attività di discarica tra la fine del 1994 e l'inizio del 1995.

La parte civile ha depositato memoria e documentazione al fine di confutare il primo motivo di ricorso.

Giova, preliminarmente, precisare, ai fini della prescrizione del reato (già prevista, ex artt. 157 n. 5 e 160 u.c. per il 30 settembre 2003), che il giudizio, inizialmente fissato per la p.u. del 24 settembre 1993, ha subito un rinvio a quella odierna, con sospensione del «dibattimento» e dei termini prescrizionali, ai ritenuti sensi dell'art. 5 comma 2 L. 12 giugno 2003 n. 133, ai fini del c.d. «patteggiamento allargato».

Nelle more è tuttavia intervenuta la pronunzia delle SS.UU. penali di questa Corte 24 settembre 2003, Petrella + 1, che, componendo le iniziali incertezze interpretative in ordine alle citate recenti innovazioni processuali, ha escluso che la procedura per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, prevista dall'art. 5 commi 1 e 2 della legge sopra citata, si applichi anche al giudizio di cassazione.

Da tale principio, del quale le parti si sono limitate, nel corso della discussione, a prendere atto senza contestarne la fondatezza, questo collegio non intende discostarsi, pienamente condividendolo, segnatamente sulla base delle considerazioni che il comma 1 dell'art. 4 fa riferimento ad attività dibattimentali estranee al giudizio di legittimità, mentre il comma 3 espressamente prevede, a differenza che per il «patteggiamento», l'applicabilità delle sanzioni sostitutive anche in sede di giudizio per cassazione, così evidenziando una chiara scelta legislativa, che invece deve escludersi, quanto all'altro istituto processuale oggetto della «novella», per la nota regola di ermeneutica normativa ubi dixit voluit, ubi non dixit noluit.

Ne consegue che la sospensione, motivata dall'applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 5 comma 2 cit. L. 134/03, che la prevede nei casi in cui l'imputato ne abbia formulato richiesta, è stata nella specie indebitamente disposta, non essendo esperibile la scelta processuale, limitata ai gradi di merito, cui la sospensione è finalizzata; ne discende, quale ulteriore conseguenza, l'inapplicabilità della sospensione dei termini della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p., il cui primo comma prevede un siffatto effetto solo in correlazione ai casi in cui «la sospensione del procedimento penale... è imposta da una particolare disposizione di legge».

Né, sotto diverso profilo, la sospensione potrebbe discendere dai principi elaborati dalla nota pronunzia delle SS.UU. n. 28/01, Cremonese, considerato che nella specie l'istanza di parte ha solo dato spunto al provvedimento sospensivo, adottato non in vista di esigenze delle parti istanti, ma sull'erroneo presupposto dell'applicabilità alla fattispecie della citata disposizione transitoria, errore le cui conseguenze non possono farsi ricadere sugli imputati (considerazioni valevoli anche in relazione ai motivi di mera opportunità processuale, connessi alla pendenza del giudi-Page 160 zio presso le sezioni unite in ordine all'applicabilità delle disposizioni in questione).

Ne consegue che il termine, ex artt. 157 n. 5 e 160 u.c. c.p., di prescrizione della contravvenzione, che, secondo la sentenza di merito, si sarebbe protratta sino alla fine di marzo del 1999, quando fu eseguito il sequestro, e che non ha subito altro genere di sospensioni, è sicuramente maturato alla data del 30 settembre 2003.

Il collegio ritiene, peraltro, opportuno soggiungere che alla declaratoria estintiva del reato, già alla data della precedente pubblica udienza del 24 settembre 2003 (di soli sette giorni antecedente quella del compimento dei quattro anni e sei mesi a partire dall'esecuzione del sequestro), si sarebbe comunque pervenuti anche sulla base del principio del favor rei, posto che dalle sentenze di merito, segnatamente da quella di secondo grado, non emergono elementi certi atti a far ritenere che, effettivamente, al momento dell'esecuzione della misura cautelare, l'attività tipica, integrante la contravvenzione di cui all'art. 51 comma 3 D.L.vo 22/97 fosse ancora in atto. I giudici di appello, al riguardo ed a fronte di un motivo di gravame deducente la lontana risalenza nel tempo della trasformazione subita dal fondo (mediante scavo ed interramento di rifiuti), si sono limitati ad osservare che le risultanze acquisite (raffronto tra i rilievi aerofotogrammetrici eseguiti nel 1994 dall'autorità regionale, dai quali era emerso che l'area in quell'anno era stata per 4/5 «manomessa», e l'esito delle più recenti indagini, dalle quali era emersa l'integrale successiva manomissione della stessa) provavano che tra il 1994 ed 1999 la trasformazione del sito interessato dalla abusiva attività era divenuta totale, essendo stato trasformata la residua quinta parte dello stesso; ma tale accertamento, pur nella sua incensurabile logicità, non può equivalere ad affermare che l'attività di abusiva gestione della discarica, a suo tempo re alizzata ed ampliata, sia proseguita ininterrottamente fino al 31 marzo 1999, non dandosi atto di elementi di prova conclamanti che l'interramento sistematico dei rifiuti in quel sito fosse proseguito fino ad epoca anteriore a prossima alla suddetta data del sequestro.

Per il suesposto duplice ordine di considerazioni si impone, in assenza peraltro di ragioni assolutorie più radicali e favorevoli, connotate dall'evidenza richiesta dall'art. 129 comma 2 c.p.p., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per estinzione del reato ascritto ai tre ricorrenti imputati.

La presenza di statuizioni civili nella decisione impugnata, che hanno recepito le istanze risarcitorie della parte offesa Carlo Giovanni Telli, impone tuttavia, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., l'esame dei motivi di ricorso, ai soli fini della relativa conferma.

A tal riguardo, deve, preliminarmente, osservarsi che, al fine di dirimere le questioni processuali insorte con la proposizione del primo motivo di impugnazione, acquistano rilievo le produzioni di parte intervenute nel presente grado, e costituite dalle copie dei seguenti atti: a) processo «verbale di identificazione ex artt. 349 c.p.p. di dichiarazione di domicilio per le notificazioni, ex art. 161 c.p.p. e di eventuale nomina di difensore di fiducia, ex art. 96 c.p.p., della persona oggetto di indagini» (nella specie Bernardelli Carlo) redatto in data 7 ottobre 1999, in S. Fiorano, dalla «sezione di polizia giudiziaria nucleo ecologico», dipendente dalla Procura della Repubblica di Lodi (atto prodotto dalla parte civile); b) «processo verbale di interrogatorio, su delega dell'A.G. della persona indagata» (nella specie, Bernardelli Cinzia), redatto in data 28 ottobre 1999 dalla Sezione di Polizia Giudiziaria - Polizia di Stato, su incarico della Procura suddetta (atto prodotto dalla difesa degli imputati). L'acquisizione di tali documenti non può ritenersi preclusa nella presente sede di legittimità, riguardando atti del procedimento penale, non prove relative a vicende di fatto attinenti al merito, in ordine ai quali...

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