Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 23 Gennaio 1990

RelatoreMauro Ferri
Data di Resoluzione23 Gennaio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.26

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO,

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti), così come attuato dall'art. 4, lett. c), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (Regolamento per la professione di perito industriale), e dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75 (Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1989 dal Consiglio nazionale dei periti industriali sul ricorso proposto da Tolomeo Gioacchino, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il perito industriale Gioacchino Tolomeo chiese, il 3 giugno 1981, l'iscrizione all'albo dei periti industriali di Palermo in base al diploma di "maturità tecnica" conseguito a norma del decreto legge 15 febbraio 1969 n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969 n. 119.

    L'istanza fu respinta dal Collegio di Palermo e respinto fu pure il successivo ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine il quale ritenne, in base alla sentenza di questa Corte n. 43 del 1972, che il titolo di studio era stato conseguito con un esame esclusivamente scolastico e non professionale.

    La decisione dei Consiglio é stata poi cassata, con rinvio, dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione che hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il diploma di perito industriale che, a norma del combinato disposto degli artt. 1 e 4, comma primo, lett. c) del regolamento per la professione di perito industriale, approvato con regio decreto Il febbraio 1929, n. 275, dà diritto al titolo di perito industriale ed alla iscrizione nell'albo professionale, si identifica in quello che sia conseguito in base alle norme dell'ordinamento degli esami di Stato, vigente al momento della domanda di iscrizione nell'albo, e ad esso corrisponde, nel caso di specie, il diploma di maturità tecnica (industriale) previsto dall'ordinamento degli esami di Stato istituito con decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119. Il Consiglio dell'Ordine non può, pertanto, portare a fondamento dei diniego di iscrizione all'albo i diversi o più rigorosi criteri di valutazione dell'idoneità tecnico-pratica all'esercizio professionale, che esso ritenga fossero previsti dal diverso ordinamento scolastico vigente al momento della pubblicazione del citato regolamento per la professione di perito industriale.

    In sede di rinvio, con l'ordinanza in epigrafe, il Consiglio nazionale dei periti industriali ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma della legge 24 giugno 1923, n. 1395, così come attuato dall'art. 4 lett. c) del regio decreto Il febbraio 1929, n. 275, in riferimento all'art. 33 della Costituzione, poichè consente l'iscrizione all'albo professionale previo il superamento di un esame solo scolastico e non professionale, nonchè dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto dà luogo ad una illegittima disparità di trattamento prescrivendo soltanto per i geometri, e non anche per i periti industriali, l'onere di superare un esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione.

  2. - Sostiene il giudice remittente che con la riforma degli esami di maturità attuata dal decreto legge 15 novembre 1969, n. 9, poi convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e con l'interpretazione di tale disciplina resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43 del 1972...

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