DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1969, n. 9 - Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media

Coming into Force15 Febbraio 1969
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date15 Febbraio 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/02/15/069U0009/CONSOLIDATED/20101215
Published date15 Febbraio 1969
Official Gazette PublicationGU n.42 del 15-02-1969
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme per il riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media, con efficacia fin dal corrente anno scolastico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Esami di maturita'

A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturita'.

L'esame di maturita' e' esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti.

Il titolo conseguito nell'esame di maturita' posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale abilita rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.

Art 1.

Esami di maturita'

A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturita'.

L'esame di maturita' e' esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Le modalita' stabilite negli articoli seguenti si intendono valide, in via sperimentale, fino al 30 settembre 1970.

Il titolo conseguito nell'esame di maturita' posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale abilita rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Condizioni di ammissione

Possono sostenere gli esami di maturita' gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

Lo scrutinio finale di cui al precedente comma e' inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe e consiste nella formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie.

L'ammissione e' deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi.

Agli alunni non ammessi a sostenere gli esami di maturita' viene comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio o dalle prove sostitutive di cui al comma secondo del successivo art. 3.

Art 2.

Condizioni di ammissione

Possono sostenere gli esami di maturita' gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, del liceo artistico, dello istituto tecnico e dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

Lo scrutinio finale di cui al precedente comma e' inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe e consiste nella formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie.

L'ammissione e' deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza. In caso di parita' di voti il candidato e' ammesso.

Agli alunni non ammessi a sostenere gli esami di maturita' viene comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio ....

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Altre condizioni di ammissione

Alle operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute sopraintende, con funzioni di vigilanza e di controllo, il commissario governativo previsto dalle norme vigenti.

Per l'ammissione all'esame i candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta devono sostenere nell'istituto statale o pareggiato presso il quale hanno presentato domanda d'esame, salvo il disposto di cui all'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, prove sostitutive dello scrutinio di cui al precedente art. 2, aventi la finalita' di valutare il loro grado di preparazione nelle singole materie di studio dell'ultima classe. Per i candidati non forniti di idoneita' all'ultima classe, le prove vertono anche sui programmi delle classi precedenti dalle quali i candidati stessi non abbiano conseguito la promozione.

L'ammissione e' deliberata dalla commissione esaminatrice con la stessa maggioranza di cui al terzo comma del precedente art. 2.

Gli alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, appartenenti al penultimo anno d; corso, per essere ammessi all'esame di maturita', quando siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente, debbono sostenere, nella scuola di appartenenza, le prove delle materie di studio dell'ultima classe.

Art 3.

Altre condizioni di ammissione

((Le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si svolgono secondo le norme vigenti.

I candidati non considerati nel primo comma dello articolo 2 per le materie per le quali, a norma del presente decreto non e' prevista una regolare prova d'esame, saranno sottoposti dalla stessa commissione esaminatrice a prove orali integrative, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato e' provvisto, secondo norme di orientamento da emanarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione. La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di una eventuale altra maturita' o abilitazione precedentemente conseguita.

Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e dimostri di avere adempiuto l'obbligo scolastico puo' chiedere di essere ammesso all'esame di maturita')).

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Riunioni di studio

Nel periodo che intercorre fra lo scrutinio di cui al precedente art. 2 e l'inizio degli esami di maturita' saranno organizzate negli istituti riunioni di studio, alle quali hanno facolta' di partecipare i candidati ammessi all'esame di maturita', per essere guidati, a cura dei professori di classe, nell'approfondimento dei concetti essenziali che sono a fondamento delle materie di esame e ne possono costituire un organico coordinamento.

Nel periodo in cui si svolgono le riunioni di studio i professori di cui al comma precedente sono a disposizione della scuola.

Art 4.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 APRILE 1969, N. 119

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

Prove di esame

L'esame di maturita' ha come fine la valutazione globale della personalita' del candidato considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

L'esame, salvo quanto disposto dai successivi commi quarto e quinto, consta di due prove scritte e di un colloquio.

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacita' espressive e critiche.

La seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico puo' anche essere grafica o scritto-grafica, verte su una delle materie di cui alla allegata tabella A.

Restano ferme le disposizioni che prevedono esami con una sola prova scritta.

Salvo quanto previsto dall'art. 86 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, i temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero.

La correzione degli elaborati viene effettuata collegialmente.

Art 5.

Prove di esame

L'esame di maturita' ha come fine la valutazione globale della personalita' del candidato considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

L'esame, salvo quanto disposto dai successivi commi quarto e quinto, consta di due prove scritte e di un colloquio.

La prima prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacita' espressive e critiche.

Le seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico puo' essere grafica o scritto-grafica, sara' indicata dal Ministero entro il 10 maggio e vertera' su materie indicate nell'allegata Tabella A.

Nelle zone dove esistono scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove saranno svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana o in lingua tedesca.

Restano ferme le disposizioni che prevedono esami con una sola prova scritta.

((I temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero. Qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, i temi stessi sono proposti e scelti dalla commissione giudicatrice secondo le modalita' previste per gli esami dall'articolo 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana il Ministero provvedera' alla traduzione nelle rispettive lingue di insegnamento dei temi proposti)).

La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.

Art 5.

Prove di esame

L'esame di maturita' ha come fine la valutazione globale della personalita' del candidato considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

L'esame, salvo quanto disposto dai successivi commi quarto e quinto, consta di due prove scritte e di un colloquio.

La prima prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti...

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