CAPO I
DELLE SCUOLE NON REGIE
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art
1.
Le denominazioni stabilite dalle leggi per gli istituti dell'ordine medio e degli ordini superiore e femminile possono essere assunte soltanto dalle scuole non Regie che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni Regie e svolgano l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario.
Le istituzioni scolastiche non Regie, che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle scuole Regie, assumono la denominazione generica di corsi.
L'Ente nazionale per l'insegnamento medio (E.N.I.M.), istituito col R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, assume la denominazione di Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.). Alla sua vigilanza sono sottoposti le scuole non Regie, e i corsi che hanno per scopo di impartire l'istruzione per il conseguimento di titoli di studio di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e femminile.
All'E.N.I.M.S. puo' essere affidata, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico.
La facolta' concessa all'E.N.I.M.S. dall'art. 18 del decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, di istituire in via d'esperimento scuole-tipo deve intendersi riferita, ai sensi della presente legge, alla istituzione e alla gestione di corsi organizzati con speciali programmi, metodi e in segnamenti, subordinatamente all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Fatta eccezione dei corsi per lavoratori di cui al Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, tutte le istituzioni scolastiche non Regie non considerate nel precedente comma 3° o per cui il Ministro per l'educazione nazionale non disponga ai sensi del comma 4°, sono qualificate corsi liberi d'istruzione tecnica e come tali sono sottoposte, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, alla vigilanza amministrativa, disciplinare e didattica del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, il quale, previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, ne autorizza l'apertura, ne ordina la chiusura e ne da' notizia al Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e d'istruzione.
Art
1.
Le denominazioni stabilite dalle leggi per gli istituti dell'ordine medio e degli ordini superiore e femminile possono essere assunte soltanto dalle scuole non Regie che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni Regie e svolgano l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario.
Le istituzioni scolastiche non Regie, che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle scuole Regie, assumono la denominazione generica di corsi.
L'Ente nazionale per l'insegnamento medio (E.N.I.M.), istituito col R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, assume la denominazione di Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.). Alla sua vigilanza sono sottoposti le scuole non Regie, e i corsi che hanno per scopo di impartire l'istruzione per il conseguimento di titoli di studio di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e femminile.
All'E.N.I.M.S.puo' essere affidata, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico.
La facolta' concessa all'E.N.I.M.S. dall'art. 18 del decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, di istituire in via d'esperimento scuole-tipo deve intendersi riferita, ai sensi della presente legge, alla istituzione e alla gestione di corsi organizzati con speciali programmi, metodi e in segnamenti, subordinatamente all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Fatta eccezione dei corsi per lavoratori di cui al Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, tutte le istituzioni scolastiche non Regie non considerate nel precedente comma 3° o per cui il Ministro per l'educazione nazionale non disponga ai sensi del comma 4°, sono qualificate corsi liberi d'istruzione tecnica e come tali sono sottoposte, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, alla vigilanza amministrativa, disciplinare e didattica del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, il quale, previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, ne autorizza l'apertura, ne ordina la chiusura e ne da' notizia al Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e d'istruzione. 1
Art
2.
Le scuole non Regie e i corsi di cui al terzo comma del precedente articolo possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il 30° anno di eta' e siano in possesso dei necessari requisiti professionali, morali e politici. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalita'.
La stessa facolta' e' riconosciuta alle persone giuridiche italiane, ma in tal caso i requisiti dianzi indicati devono essere posseduti dal rappresentante legale dell' Ente.
Art
3.
Salvo il disposto dell'art. 28, l'autorizzazione ad aprire scuole e corsi puo' essere concessa dall'E.N.I.M.S. previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, a condizione:
che l'istituzione abbia sede in locali adatti e salubri, e disponga dei necessari mezzi tecnici e didattici;
che siano assicurate, col rispetto delle norme relative, le esercitazioni pratiche, se richieste dagli ordinamenti scolastici;
che la direzione e i singoli insegnamenti siano affidati a persone in possesso dei necessari requisiti morali e politici, nonche' dell'iscrizione all'albo professionale, o, se si tratti d'insegnamenti per i quali non e' prevista l'iscrizione all'albo, del titolo legale di abilitazione;
che da apposito piano finanziario risulti assicurata la possibilita' di funzionamento della scuola o del corso di cui si chiede l'autorizzazione.
Le spese per gli accertamenti necessari ai fini della concessione di cui al primo comma sono a carico dell'Ente o della persona richiedente l'apertura della scuola o del corso. Inoltre la persona o l'Ente che ha ottenuto l'autorizzazione all'apertura della scuola o del corso e' tenuto a corrispondere una tassa annua di funzionamento.
La misura, cosi' della spesa necessaria per i sopradetti accertamenti, come della tassa annua di funzionamento, e' indicata nella tabella A annessa alla presente legge. L'importo di dette tasse e' devoluto all'E.N.I.M.S. La predetta tabella A puo' essere modificata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E.N.I.M.S.
Contro la denegata autorizzazione ad aprire scuole e corsi di cui all'art. 1 e' ammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Art
3.
Salvo il disposto dell'art. 28, l'autorizzazione ad aprire scuole e corsi puo' essere concessa dall'E.N.I.M.S. previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, a condizione:
che l'istituzione abbia sede in locali adatti e salubri, e disponga dei necessari mezzi tecnici e didattici;
che siano assicurate, col rispetto delle norme relative, le esercitazioni pratiche, se richieste dagli ordinamenti scolastici;
che la direzione e i singoli insegnamenti siano affidati a persone in possesso dei necessari requisiti morali e politici, nonche' dell'iscrizione all'albo professionale, o, se si tratti d'insegnamenti per i quali non e' prevista l'iscrizione all'albo, del titolo legale di abilitazione;
che da apposito piano finanziario risulti assicurata la possibilita' di funzionamento della scuola o del corso di cui si chiede l'autorizzazione.
Le spese per gli accertamenti necessari ai fini della concessione di cui al primo comma sono a carico dell'Ente o della persona richiedente l'apertura della scuola o del corso. Inoltre la persona o l'Ente che ha ottenuto l'autorizzazione all'apertura della scuola o del corso e' tenuto a...