LEGGE 7 marzo 1985, n. 75 - Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri

Coming into Force30 Marzo 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/03/15/085U0075/CONSOLIDATED/20100423
Enactment Date07 Marzo 1985
Published date15 Marzo 1985
Official Gazette PublicationGU n.64 del 15-03-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.

Art 2.

Per essere iscritto nell'albo dei geometri e' necessario:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta;

4) essere in possesso del diploma di geometra;

5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

Le modalita' di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 2.

Per essere iscritto nell'albo dei geometri e' necessario:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';1

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta;

4) essere in possesso del diploma di geometra;

5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

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