LEGGE 5 aprile 1969, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media

Coming into Force17 Aprile 1969
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/04/16/069U0119/CONSOLIDATED/20101215
Published date16 Aprile 1969
Enactment Date05 Aprile 1969
Official Gazette PublicationGU n.97 del 16-04-1969
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, concernente il riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturita'".

All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"L'esame di maturita' e' esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Le modalita' stabilite negli articoli seguenti si intendono valide, in via sperimentale, fino al 30 settembre 1970".

All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Possono sostenere gli esami di maturita' gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, del liceo artistico, dello istituto tecnico e dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale".

All'articolo 2, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"L'ammissione e' deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza. In caso di parita' di voti il candidato e' ammesso".

All'articolo 2, quarto comma, sono soppresse le parole: o dalle prove sostitutive di cui al comma secondo del successivo articolo 3.

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si svolgono secondo le norme vigenti.

I candidati non considerati nel primo comma dello articolo 2 per le materie per le quali, a norma del presente decreto non e' prevista una regolare prova d'esame, saranno sottoposti dalla stessa commissione esaminatrice a prove orali integrative, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato e' provvisto, secondo norme di orientamento da emanarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione. La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di una eventuale altra maturita' o abilitazione precedentemente conseguita.

Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e dimostri di avere adempiuto l'obbligo scolastico puo' chiedere di essere ammesso all'esame di maturita'".

L'articolo 4 e' soppresso.

All'articolo 5, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"La prima prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacita' espressive e critiche".

All'articolo 5, il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Le seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico puo' essere grafica o scritto-grafica, sara' indicata dal Ministero entro il 10 maggio e vertera' su materie indicate nell'allegata Tabella A".

All'articolo 5, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:

"Nelle zone dove esistono scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove...

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