Sentenza nº 238 da Constitutional Court (Italy), 08 Maggio 1990
Relatore | Ugo Spagnoli |
Data di Resoluzione | 08 Maggio 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.238
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Buttiglione Fiorentina Maria Antonietta contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
-
- Decidendo sul ricorso proposto da Buttiglione Fiorentina, magistrato di Tribunale con funzione di giudice presso il Tribunale di Cagliari, avverso due decreti del Ministro di grazia e giustizia con i quali le venivano concessi due periodi di congedo straordinario per maternit‡, con diritto a tutti gli assegni ma con esclusione della speciale indennit‡ di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, con ordinanza del 21 febbraio 1989, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., una questione di legittimit‡ costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui appunto prevede che detta indennit‡ - istituita a favore dei magistrati ordinari "in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivit‡" - non spetti, tra l'altro, nei periodi di "assenza obbligatoria o facoltativa previsti dagli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204".
-
- Il Tribunale amministrativo regionale richiama, come tertium comparationis, il disposto dell'art. 41 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che assicura alle dipendenti statali in congedo straordinario per gravidanza e puerperio il pagamento di tutti gli assegni, escluse solo "le indennit‡ per servizio e funzioni di carattere speciale" (oltre a quella per lavoro straordinario); ed...
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