Sentenza nº 238 da Constitutional Court (Italy), 08 Maggio 1990

RelatoreUgo Spagnoli
Data di Resoluzione08 Maggio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.238

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Buttiglione Fiorentina Maria Antonietta contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

  1. - Decidendo sul ricorso proposto da Buttiglione Fiorentina, magistrato di Tribunale con funzione di giudice presso il Tribunale di Cagliari, avverso due decreti del Ministro di grazia e giustizia con i quali le venivano concessi due periodi di congedo straordinario per maternit‡, con diritto a tutti gli assegni ma con esclusione della speciale indennit‡ di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, con ordinanza del 21 febbraio 1989, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., una questione di legittimit‡ costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui appunto prevede che detta indennit‡ - istituita a favore dei magistrati ordinari "in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivit‡" - non spetti, tra l'altro, nei periodi di "assenza obbligatoria o facoltativa previsti dagli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204".

  2. - Il Tribunale amministrativo regionale richiama, come tertium comparationis, il disposto dell'art. 41 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che assicura alle dipendenti statali in congedo straordinario per gravidanza e puerperio il pagamento di tutti gli assegni, escluse solo "le indennit‡ per servizio e funzioni di carattere speciale" (oltre a quella per lavoro straordinario); ed...

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