ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201608762 di TAR Lazio - Roma, 06-07-2016

Presiding JudgeVOLPE CARMINE
Published date28 Luglio 2016
Court Rule Number201608762
Date06 Luglio 2016
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 28/07/2016N. 13646/2015 REG.RIC.

N. 08762/2016 REG.PROV.COLL.

N. 13646/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13646 del 2015, proposto da:


Francesco Crisafulli, Emanuela Lo Presti, Salvatore Saija, Daniela Cavaliere, Rosalia Russo Femminella, Andrea La Spada, Lorena Canaparo, Serena Andaloro, Luigi Umberto Riganti, Raffaella Filoni, Sebastiano Neri, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Lipani C.F. LPNLSN69L20F839Y, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;


contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutti in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istat - Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del dpcm 7.8.15 adottato di concerto con il Ministero della giustizia ed il Ministero dell’economia e delle finanze, su GU n.210 del 10.9.15, concernente l'adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati; b) se e per quanto occorra, del provvedimento di cui alla nota m_dg.DOG.04/09/2015.0095475.0 del Direttore Generale dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale del bilancio e della contabilità del Ministero della Giustizia; c) della nota dell’I.S.T.A.T. del 20.2.2015 prot. n. SP/ 96.2015, allo stato non conosciuta; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dell'atto o degli atti, ove esistenti, con i quali è stato disposto, in esecuzione del D.P.C.M. impugnato sub a), il recupero di somme corrisposte quale stipendio ai ricorrenti;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire le somme corrisposte a titolo di adeguamento dello stipendio e delle correlative indennità fino al mese di settembre 2015 incluso ed illegittimamente individuate quale "credito erariale" dalle Amministrazioni resistenti e fatte oggetto di recupero, nonché per l'accertamento e la declaratoria della conseguente inesistenza del diritto delle Amministrazioni resistenti di ripetere le predette somme, con ogni conseguente statuizione come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato e ritenuto in fatto ed in diritto:

1 - Che con il ricorso in epigrafe, proposto da Magistrati ordinari in servizio presso differenti Uffici giudiziari italiani, viene impugnato il D.P.C.M. 7.8.2015 (di seguito, anche “Decreto”) recante “adeguamento triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati (15AO6752)”, pubblicato sulla G.U. 10.9.2015 n. 210, unitamente ai relativi provvedimenti applicativi, con i quali, nei confronti degli odierni esponenti, è stata disposta l’applicazione dell’adeguamento triennale nella misura dello 0,01 per cento, a decorrere dal 1°.1.2015, alla misura della retribuzione in vigore al 1°.1.2012, nonché del conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1°.1.2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014. L’impugnazione è stata estesa anche alla nota dell’ISTAT 20.2.2015 sulla cui base è stato emesso il D.P.C.M. predetto.

I ricorrenti chiedono inoltre l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto a percepire le somme corrisposte a titolo di adeguamento dello stipendio e delle correlative indennità fino al mese di settembre 2015 incluso, ed illegittimamente fatte oggetto di recupero da parte delle Amministrazioni resistenti;

2 – Che il contenzioso in esame concerne la vicenda applicativa del D.P.C.M. 7.8.2015, adottato di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, applicativo degli artt. 11 e 12 della L. 2.4.1979 n. 97, come sostituiti dall’art. 2 della L. 19.2.1981 n. 27, e dell'art. 24 della L. 23.12.1998 n. 448, il quale stabilisce:

- All’articolo 1, che " 1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2012 sono incrementate dello 0,01 per cento con decorrenza 1° gennaio 2015, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014.”

All’articolo 2, che “Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, non sono incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, per ciascuno degli anni 2016 e 2017”;

3 – Che, in attuazione della citate disposizioni, le Amministrazioni resistenti hanno provveduto al recupero in danno dei ricorrenti di emolumenti assuntivamente non dovuti e del quale gli interessati sono venuti a conoscenza soltanto dalla lettura del cedolino paga relativo al mese di ottobre 2015, nel quale l'Amministrazione dell'economia e delle finanze si limitava a comunicare quanto segue: "in applicazione del DPCM 7.8.2015 relativo all'adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di Magistratura ed equiparati, è stato accertato un credito erariale di Euro [...] imponibile fiscale (al netto delle ritenute previdenziali) con recupero in 3 rate mensili, a decorrere dalla mensilità di ottobre 2015".

Che gli odierni esponenti si dolgono della circostanza che, per effetto del Decreto, in considerazione della trascurabile entità dell'incremento (0,01 per cento), prossima allo zero, gli stipendi dei ricorrenti non riceverebbero, per un triennio, alcun adeguamento che possa compensare l'aumento del costo della vita e la perdita di potere di acquisto dello stipendio stesso; infatti, la detta percentuale sarebbe anche di gran lunga inferiore al tasso di inflazione programmata per l'anno 2015 (0,6 per cento, poi rivisto allo...

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