n. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 13646 del 2015, proposto da: Francesco Crisafulli, Emanuela Lo Presti, Salvatore Saija, Daniela Cavaliere, Rosalia Russo Femminella, Andrea La Spada, Lorena Canaparo, Serena Andaloro, Luigi Umberto Riganti, Raffaella Filoni, Sebastiano Neri, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Lipani codice fiscale LPNLSN69L20F839Y, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, tutti in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Istat - Istituto nazionale di statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Per l'annullamento: a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015 adottato di concerto con il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2015, concernente l'adeguamento triennale degli stipendi e delle indennita' del personale di magistratura ed equiparati;

  1. se e per quanto occorra, del provvedimento di cui alla nota m_dg.DOG.04/09/2015.0095475.0 del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del bilancio e della contabilita' del Ministero della giustizia;

  2. della nota dell'I.S.T.A.T. del 20 febbraio 2015 prot. n. SP/ 96.2015, allo stato non conosciuta;

  3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

per la declaratoria di nullita' e/o l'annullamento dell'atto o degli atti, ove esistenti, con i quali e' stato disposto, in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri impugnato sub a), il recupero di somme corrisposte quale stipendio ai ricorrenti;

nonche' per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire le somme corrisposte a titolo di adeguamento dello stipendio e delle correlative indennita' fino al mese di settembre 2015 incluso ed illegittimamente individuate quale «credito erariale» dalle Amministrazioni resistenti e fatte oggetto di recupero, nonche' per l'accertamento e la declaratoria della conseguente inesistenza del diritto delle Amministrazioni resistenti di ripetere le predette somme, con ogni conseguente statuizione come per legge. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato e ritenuto in fatto ed in diritto 1. - Che con il ricorso in epigrafe, proposto da Magistrati ordinari in servizio presso differenti Uffici giudiziari italiani, viene impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015 (di seguito, anche «Decreto») recante «adeguamento triennale stipendi e indennita' del personale di magistratura ed equiparati (15AO6752)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2015 n. 210, unitamente ai relativi provvedimenti applicativi, con i quali, nei confronti degli odierni esponenti, e' stata disposta l'applicazione dell'adeguamento triennale nella misura dello 0,01 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alla misura della retribuzione in vigore al 1° gennaio 2012, nonche' del conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014. L'impugnazione e' stata estesa anche alla nota dell'ISTAT 20 febbraio 2015 sulla cui base e' stato emesso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predetto. I ricorrenti chiedono inoltre l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto a percepire le somme corrisposte a titolo di adeguamento dello stipendio e delle correlative indennita' fino al mese di settembre 2015 incluso, ed illegittimamente fatte oggetto di recupero da parte delle Amministrazioni resistenti;

  1. - Che il contenzioso in esame concerne la vicenda applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015, adottato di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, applicativo degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979 n. 97, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, e dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale stabilisce: All'art. 1, che «1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2012 sono incrementate dello 0,01 per cento con decorrenza 1° gennaio 2015, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014.» All'art. 2, che «Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, non sono incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, per ciascuno degli anni 2016 e 2017»;

  2. - Che, in attuazione della citate disposizioni, le Amministrazioni resistenti hanno provveduto al recupero in danno dei ricorrenti di emolumenti assuntivamente non dovuti e del quale gli interessati sono venuti a conoscenza soltanto dalla lettura del cedolino paga relativo al mese di ottobre 2015, nel quale l'Amministrazione dell'economia e delle finanze si limitava a comunicare quanto segue: «in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015 relativo all'adeguamento triennale degli stipendi e delle indennita' del personale di Magistratura ed equiparati, e' stato accertato un credito erariale di euro [...] imponibile fiscale (al netto delle ritenute previdenziali) con recupero in 3 rate mensili, a decorrere dalla mensilita' di ottobre 2015». Che gli odierni esponenti si dolgono della circostanza che, per effetto del Decreto, in considerazione della trascurabile entita' dell'incremento (0,01 per cento), prossima allo zero, gli stipendi dei ricorrenti non riceverebbero, per un triennio, alcun adeguamento che possa compensare l'aumento del costo della vita e la perdita di potere di acquisto dello stipendio stesso;

    infatti, la detta percentuale sarebbe anche di gran lunga inferiore al tasso di inflazione programmata per l'anno 2015 (0,6 per cento, poi rivisto allo 0,3 per cento). Che, poiche' ad avviso delle Amministrazioni resistenti l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015 legittimerebbe addirittura la ripetizione delle somme ricevute dai ricorrenti a titolo di adeguamenti stipendiali fino al mese di settembre 2015 incluso, per questi ultimi si renderebbe necessario contestare il predetto Decreto, per dedurne il contrasto con la normativa primaria in materia di adeguamento degli stipendi e delle indennita' spettanti ai Magistrati ordinari ed equiparati, come pure la stessa ripetizione delle somme, e chiedere altresi' l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell'Amministrazione resistente a disporre ed eseguire la ripetizione con le modalita' in concreto prescelte;

  3. - Che i ricorrenti affermano l'illegittimita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri impugnato nonche' l'illegittimita' della ripetizione delle somme, deducendo due motivi di ricorso di seguito sintetizzati: 1.Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979 n. 97, come modificati dalla legge 19 febbraio 1981 n. 27, dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, della legge 6 agosto 1984 n. 425 e degli articoli 3, 36 e 104 della Costituzione - Violazione dell'art. 2033 codice civile - Difetto assoluto dei presupposti - Difetto di istruttoria - Ingiustizia manifesta - Disparita' di trattamento. Il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni in parola e' stabilito dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (come sostituiti dall'art. 2 della legge n. 27 del 1981), norme successivamente integrate dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998 n. 448. Le citate disposizioni prevedono che gli stipendi dei magistrati «sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi...

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