Ordinanza del 22 novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Invitto Consiglia contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri Ordinamento giudiziario - Indennita' giudiziaria - Disciplina antecedente alle modifiche di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311/200...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3547/1993 proposto da Invito Consiglia, rappresentata e difesa da Noemi Carnevale, con domicilio in Lecce, via Oberdan n. 107, presso Noemi Carnevale;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri; Avvocatura generale dello Stato; Direzione provinciale del Tesoro di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Lecce, via Rubichi n. 23, presso sede Avvocatura distrettuale, per l'annullamento, previa tutela cautelare:

del provvedimento di cui alla nota dell'avvocatura generale dello Stato n. 16616 del 13 agosto 1993;

del provvedimento di recupero della direzione provinciale del tesoro di Lecce n. 11651 del 15 ottobre 1993.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Relatore il dott. Massimiliano Balibriani.

Uditi per le parti l'avv. Carnevale e l'avv. Dello Stato Libertini.

F a t t o e d i r i t t o

La ricorrente e' avvocato dello Stato, in servizio presso l'Avvocatura distreltuale di Lecce.

Con atto del 13 agosto 1993, l'Avvocatura generale dello Stato ha invitato la Direzione provinciale del tesoro di Lecce a recuperare nei confronti della ricorrente gli importi corrispondenti all'indennita' di cui all'articolo 2 della legge n. 425 del 1984, per i periodi in cui la medesima ha fruito di congedo straordinario per maternita' (dal 25 dicembre 1992 al 1° giugno 1993, ai sensi dell'articolo 4, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 1071, n. 1204).

Con successivo provvedimento del 15 ottobre 1993, la Direzione provinciale del tesoro di Lecce ha effettivamente disposto il recupero ditali somme, mediante ritenute mensili di lire 331.549, ritenendo di vantare un credito di lire 6.299.446 nei confronti della ricorrente.

Quest'ultima lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi generali concernenti la ripetizione di emolumenti non dovuti, dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria e l'inesistenza dei presupposti, la mancanza di motivazione.

Denuncia inoltre la violazione dell'articolo 4, lettera a), b) e c) della legge 30 dicembre 1071, n. 1204, dell'articolo 2 della legge n. 425 del 1984, dell'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, in relazione all'articolo 21 del d.P.R. n. 44 del 1990.

Insiste, infine, sull'illegittimita' costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, in riferimento agli articoli 3, 37 e 97 della Costituzione; illegittimita' che ritiene ancora piu' evidente con l'approvazione dell'articolo 21 del d.P.R. n. 44 del 1990, che ha prodotto nell'ordinamento l'irragionevole risultato di consentire al solo personale di cancelleria di godere dell'indennita' giudiziaria anche nel periodo di astensione per maternita'.

L'Avvocatura generale ritiene, tra l'altro, la questione di costituzionalita' manifestamente infondata, poiche' identica a quella gia' decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 238 del 1990.

La sopravvenienza di una norma regolamentare, quale l'articolo 21 del d.P.R. n. 44 del 1990, non potrebbe del resto rendere nuova la questione (che l'avvocatura medesima ritiene fondata sugli stessi parametri di quella gia' decisa dalla Corte), non potendo un regolamento avere rilevanza nel giudizio di valutazione della legittimita' di norme primarie.

Ritiene l'avvocatura erariale, infine, che l'indennita' giudiziaria del personale delle carriere di magistratura avrebbe comunque natura diversa da quella estesa al personale di cancelleria.

Per il personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie, che godrebbero tra l'altro di una retribuzione inferiore, l'indennita' si avvicinerebbe piu' ad una voce normale della retribuzione stessa, non essendo strettamente correlata e consequenziale alla particolarita' della funzione concretamente esercitata, come avviene invece per i magistrati.

Nella camera di consiglio del 13 giugno 2007, la causa e' passata in decisione.

  1. - Sulla rilevanza della questione di costituzionalita' nel caso di specie. La questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude la corresponsione - durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 - della speciale indennita' dallo stesso istituita, e' rilevante nella causa sottoposta a questo tribunale, atteso che da una statuizione sulla fondatezza di tale questione deriverebbe direttamente un modifica...

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