Sentenza nº 570 da Constitutional Court (Italy), 22 Dicembre 1989
Relatore | Francesco Greco |
Data di Resoluzione | 22 Dicembre 1989 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.570
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Pagani Luigi e Caruso Palmina ed altro, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Considerato in diritto
-
- La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fissa in lire 900.000 (novecentomila) il limite di capitale investito per la individuazione del piccolo imprenditore, in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto, per effetto della svalutazione monetaria, detta somma e divenuta un indice insignificante della realtà operativa ed organizzativa, ed ha fatto venir meno la soglia della distinzione tra l'imprenditore soggetto a fallimento, il piccolo imprenditore e l'insolvente civile, che non sono ad esso sottoposti.
Conseguentemente, due realtà diverse, secondo la previsione degli artt. 2083 e 2221 del codice civile, sono disciplinate in modo identico, venendo cosi meno quella distinzione soggettiva, organizzativa e dimensionale nella quale era stata ravvisata la legittimità del diverso trattamento mentre sono soggette a fallimento anche quelle attività che, per condizioni soggettive e dimensionali, sono qualificabili insolvenze civili.
2.1 - La questione é fondata.
L'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare statuisce che sono piccoli...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
Giurisprudenza di legittimità
...che il dissesto può produrre nell'economia generale; ciò in linea con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 570 del 1989, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 1 della l. fall., nella parte in cui prevedeva come connotazione distintiva del ......
-
Sentenza nº 198 da Constitutional Court (Italy), 01 Luglio 2009
...Con esso, infatti, sarebbero state sostanzialmente disattese le indicazioni date dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 570 del 1989, la quale aveva evidenziato l'esigenza di un discrimine oggettivo tra imprenditore suscettibile di fallire ed imprenditore non soggetto a tale A......
-
N. 198 SENTENZA 24 giugno 2009 - 1 luglio 2009
...l'interesse a evitare inutili dichiarazioni di fallimento e', per le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 570 del 1989, un interesse A conferma della irragionevolezza della disposizione che, in questa materia, disciplina l'onere probatorio, il rimettente ritie......
-
Giurisprudenza di merito
...che il dissesto può produrre nell'economia generale; ciò in linea con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 570 del 1989, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 1 della legge fall., nella parte in cui prevedeva come connotazione distintiva d......
-
Sentenza nº 198 da Constitutional Court (Italy), 01 Luglio 2009
...Con esso, infatti, sarebbero state sostanzialmente disattese le indicazioni date dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 570 del 1989, la quale aveva evidenziato l'esigenza di un discrimine oggettivo tra imprenditore suscettibile di fallire ed imprenditore non soggetto a tale A......
-
Ordinanza Nº 17375 della Corte Suprema di Cassazione, 20-08-2020
...di Cassazione - copia non ufficiale Nel primo motivo, viene dedotta l'applicabilità dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 570 del 1989 al fine di revocare la dichiarazione di fallimento. La censura è manifestamente infondata. Il principio secondo cui «L'esiguo patr......
-
Sentenza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 06 Febbraio 1991
...le dimensioni dell'impresa non superano certi limiti. Si fa specifico richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 94 del 1970 e 570 del 1989. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza dei Presidente dei Consiglio dei min......
-
Giurisprudenza di legittimità
...che il dissesto può produrre nell'economia generale; ciò in linea con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 570 del 1989, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 1 della l. fall., nella parte in cui prevedeva come connotazione distintiva del ......
-
Giurisprudenza di merito
...che il dissesto può produrre nell'economia generale; ciò in linea con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 570 del 1989, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 1 della legge fall., nella parte in cui prevedeva come connotazione distintiva d......