Sentenza nº 570 da Constitutional Court (Italy), 22 Dicembre 1989

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione22 Dicembre 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.570

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Pagani Luigi e Caruso Palmina ed altro, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Considerato in diritto

  1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fissa in lire 900.000 (novecentomila) il limite di capitale investito per la individuazione del piccolo imprenditore, in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto, per effetto della svalutazione monetaria, detta somma e divenuta un indice insignificante della realtà operativa ed organizzativa, ed ha fatto venir meno la soglia della distinzione tra l'imprenditore soggetto a fallimento, il piccolo imprenditore e l'insolvente civile, che non sono ad esso sottoposti.

    Conseguentemente, due realtà diverse, secondo la previsione degli artt. 2083 e 2221 del codice civile, sono disciplinate in modo identico, venendo cosi meno quella distinzione soggettiva, organizzativa e dimensionale nella quale era stata ravvisata la legittimità del diverso trattamento mentre sono soggette a fallimento anche quelle attività che, per condizioni soggettive e dimensionali, sono qualificabili insolvenze civili.

    2.1 - La questione é fondata.

    L'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare statuisce che sono piccoli...

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