Sentenza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 06 Febbraio 1991

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione06 Febbraio 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.54

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal Tribunale di Savona nel procedimento su istanze di fallimento proposte da Ottoboni Monica ed altri contro la Ditta Fratelli Fontana, iscritta al n.504 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

  1. - Ottoboni Monica ed altri hanno chiesto al Tribunale di Savona di dichiarare il fallimento della Ditta Fratelli Fontana. Con ordinanza del 15 Maggio 1990 (R.0. n 504 del 1990) il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui, dopo avere escluso dalla procedura fallimentare i piccoli imprenditori, dispone che "in nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali".

    Il giudice remittente, premesso che nella fattispecie si tratta di una piccola società di fatto, il cui capitale si compone delle scorte consistenti in confezioni e delle attrezzature indispensabili per la vendita, e che il locale in cui si esercita l'attività commerciale é condotto in locazione, ha rilevato che la interpretazione letterale della disposizione de qua, secondo cui la esclusione dal fallimento riguarda solo i Piccoli imprenditori individuali e non anche le piccole imprese sociali, importa violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti, applicandola alle società di persone, per le quali vige la regola della illimitata responsabilità patrimoniale dei soci, si crea una disparità di trattamento fra il piccolo imprenditore individuale, non soggetto al...

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