Sentenza nº 85 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 1988

Date26 Gennaio 1988
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.85

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale della legge 23 aprile 1981, n. 154, recante: , promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Sardegna, notificato il 27 maggio 1981, depositato in cancelleria il 5 giugno (successivo) ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 198l.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'avv. Sergio Laporta dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l. -La questione di legittimit‡ costituzionale, sollevata in via principale dal Presidente della regione Sardegna va dichiarata inammissibile, stante l'erroneit‡ del presupposto da cui essa muove, consistente nella ritenuta applicabilit‡ anche alle elezioni dei consiglieri regionali sardi dei casi di ineleggibilit‡ ed incompatibilit‡ disciplinati dalla legge statale 23 aprile 1981 n. 154.

  1. - Invero, il rapporto tra lo statuto regionale sardo e la citata legge n. 154 del 1981 si configura nella parte che interessa, non soltanto in termini di sovraordinazione della norma costituzionale rispetto a quella ordinaria, ma anche quale rapporto fra legge speciale e legge ordinaria: la disciplina dei casi suddetti trova cioÈ la sua speciale regolamentazione nello statuto regionale e nelle relative norme di attuazione, con la conseguenza che la disciplina dei medesimi casi, dettata in via generale con legge dello Stato, non puÚ configurarsi, per tale ragione, come automaticamente derogatoria o integrativa di quella speciale. CiÚ dicasi non solo con riferimento ai casi di ineleggibilit‡ di cui all'art. 1 della legge n. 154 del 1981, ma altresÏ con particolare riguardo a quelli di...

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