Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Ricorso della Regione Sardegna in relazione ad una sentenza della Corte di cassazione - Eccepita inammissibilita' del ricorso per tardivita' - Reiezione. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39. Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Ricorso d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, I sezione civile, del 24 luglio 2006, n. 16889, mediante la quale veniva dichiarata la decadenza di Andrea Mario Biancareddu dalla carica di consigliere della Regione Sardegna, notificato il 5 e il 25 ottobre 2006, depositato in cancelleria l'11 e il 31 ottobre 2006 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti tra enti 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del consiglio dei ministri e della Corte di cassazione;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e per la Corte di cassazione.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2006 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 11 ottobre, la Regione autonoma della Sardegna ha impugnato la sentenza della Corte di cassazione, I sezione civile, n. 16889 dell'11-24 luglio 2006, notificata il 7 agosto 2006, chiedendo a questa Corte di "dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte di cassazione, dichiarare la decadenza di un consigliere regionale della Regione autonoma della Sardegna perche' versante in situazione di pretesa incompatibilita' ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 154, e, conseguentemente e per l'effetto, annullare, previa sospensione, la sentenza della Corte di cassazione, Sez. I civ., 11-24 luglio 2006, n. 16889, con la quale e' stata dichiarata la decadenza dell'On. Andrea Mario Biancareddu dalla carica di consigliere regionale della Regione Sardegna".

    1.1. - La ricorrente rammenta che il Consiglio regionale della Sardegna, con deliberazione del 14 luglio 2004, aveva provveduto ad insediare nella carica di consigliere regionale il predetto Biancareddu e che avverso tale deliberazione aveva proposto ricorso un'elettrice, deducendo l'ineleggibilita' e/o l'incompatibilita' dello stesso alla carica di consigliere regionale, ai sensi degli artt. 2, primo comma, numero 11, e 3, primo comma, numero 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), "in quanto alla data del giorno fissato per il deposito delle candidature rivestiva la carica di Presidente e legale rappresentante del Consorzio per la Zona Industriale di interesse regionale di Tempio Pausania, ente dipendente della Regione o quantomeno sottoposto alla sua vigilanza". Con sentenza dell'8 - 17 marzo 2005, il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto, nel merito, "che la causa di ineleggibilita' non ricorresse perche' non applicabile alle elezioni del Consiglio Regionale della Regione Sardegna la legge n. 154 del 1981"; tale sentenza era stata confermata da quella di secondo grado, emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 17 giugno - 1° luglio 2005. A seguito di impugnazione della sentenza d'appello, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16889 dell'11-24 luglio 2006, in accoglimento del ricorso principale (proposto dal primo dei non eletti, il cui intervento nel giudizio era stato reputato ammissibile dal giudice d'appello), aveva dichiarato "la decadenza del Biancareddu dalla carica di consigliere regionale della Regione Sardegna, poiche' presidente di un ente vigilato dalla Regione, e in quanto tale in situazione di incompatibilita' giusta la legge n. 154 del 1981".

    1.2. - Ad avviso della ricorrente Regione Sardegna, sarebbero gravemente lesive delle proprie attribuzioni costituzionali, unitamente alle "statuizioni di cui in dispositivo", le seguenti affermazioni contenute nella impugnata sentenza della Corte di cassazione:

    1. la normativa vigente prevedrebbe la "attuale applicabilita', in via sussidiaria, della disciplina delle ineleggibilita' e incompatibilita' di cui alla legge 154 del 1981 nel territorio della Sardegna";

    2. dovrebbe escludersi "che l'unico caso di ineleggibilita' [...] e i tre (ora quattro) casi di incompatibilita' [...] previsti nel primo comma dell'art. 17 dello Statuto di autonomia esauriscano [...] la disciplina della materia";

    3. cio', anche "alla luce dello stesso art. 17 che, al suo comma terzo, espressamente demandava alla legge dello Stato di stabilire gli altri casi di ineleggibilita' e di incompatibilita";

    4. non varrebbe, in contrario, l'intervenuta abrogazione di tale disposizione da parte dell'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano), giacche' detta abrogazione sarebbe stata stabilita "non per rendere esaustiva la previsione del primo comma dell'articolo in esame, ma solo per sostituire la legge regionale a quella statale, quale fonte di integrazione dei casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le cariche di consigliere regionale [...]";

    5. ne conseguirebbe che "sussisteva [...] e sussiste tuttora, il dovere per il legislatore di rango subordinato (prima lo Stato ed ora la Regione) di legiferare in guisa da creare un completo assetto del regime di incompatibilita' ed ineleggibilita' per le cariche elettive nella Regione Sardegna", poiche' "nel difetto di un tale regime si determinerebbe [...] una situazione di vuoto legislativo per non essere all'evidenza l'unico caso di ineleggibilita' ed i pochi casi di incompatibilita' statutariamente previsti suscettibili di soddisfare le primarie esigenze di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), di eguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) e del possesso di determinati requisiti per l'accesso alle cariche elettive";

    6. appunto "in coerenza e in funzione di tale esigenza costituzionale di completezza del regime di disciplina dell'accesso alle cariche elettive" andrebbe "letto l'art. 57 dello Statuto della Sardegna";

    7. ne' la legislazione statale applicabile sarebbe solo quella che facesse esplicito riferimento alla Regione Sardegna, atteso che tale requisito sarebbe "del tutto estraneo alla lettera e allo spirito della suddetta norma statutaria [e cioe', dello stesso art. 57]. La quale, nel prevedere l'applicazione delle leggi dello Stato, la subordina alla sola condizione temporale della non ancora intervenuta approvazione di legge regionale regolatrice della materia";

    8. anche la "logica storica" deporrebbe in questo senso, atteso che lo Statuto speciale della Regione Sardegna, risalendo al 1948, non avrebbe potuto rinviare a leggi statali precedenti che gia' si riferissero alla Regione Sardegna;

    9. al contrario, "lo specifico "riferimento alla Sardegna" appartiene alla logica e alla struttura della legge statale cui era espressamente riservata, dall'ora abrogato terzo comma dell'art. 17 dello Statuto, l'indicazione degli altri casi di ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di consigliere della Regione stessa. Ed e' invece estraneo, quel riferimento, al meccanismo di cui al successivo art. 57, che - come gia' puntualizzato dalla sentenza n. 12806/2004 di questa Corte - "fa tuttora rinvio alla legge statale". E la cui applicazione - alla stregua del "rapporto di gerarchia", e di specialita', che esiste tra la fonte (di rango costituzionale) richiamante e la fonte (ordinaria) richiamata - resta esclusa non in assenza di specifico riferimento alla Sardegna ma in presenza di una disciplina statuale che converga su medesimo oggetto o profilo gia' regolato dallo Statuto";

    10. non varrebbe opporre la sentenza n. 85 del 1988 della Corte costituzionale, la quale non avrebbe presupposto "la inapplicabilita' in radice della citata legge n. 154 alle elezioni dei consiglieri regionali sardi - ma (come ben chiarito al punto 2 del "considerato in diritto") - e' solo limitatamente alla "parte che interessa[va]" in quel giudizio, e cioe' con riguardo (anche) in quel caso alla specifica incompatibilita' della carica di consigliere regionale con quella di Sindaco, che essa ha escluso l'applicabilita', nella Sardegna, della specifica disposizione statuale [id est dell'art. 4 della legge n. 154] disciplinante (sia pur con diversa ampiezza ostativa) il "medesimo caso" di incompatibilita' gia' statutariamente regolato";

    11. nemmeno varrebbe invocare la legge costituzionale n. 2 del 2001, atteso che l'art. 3, comma 3, di tale legge non rinvierebbe alla legge statale solo per quanto concerne il procedimento elettorale, bensi' per l'intera disciplina della elezione dei consigli regionali, nella quale sarebbero compresi "anche gli aspetti dell'ineleggibilita' alla carica e della compatibilita' di questa con altri uffici".

      1.3. - Nel ricorso si sostiene che, proprio in forza di tali argomentazioni, dalle quali e' conseguita la statuizione di decadenza del Biancareddu dalla carica di consigliere regionale, la Corte di cassazione avrebbe "gravemente leso le attribuzioni costituzionali della ricorrente Regione autonoma della Sardegna" per una serie di motivi, che verrebbero a concretare la violazione degli artt. 15, 17 e 57 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e 3, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), anche in riferimento agli artt. 101, 102, 111 e 113 della...

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