Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 ottobre 2006 (della Regione autonoma della Sardegna) Elezioni - Regione Sardegna - Incompatibilita' e decadenza di consiglieri regionali - Sentenza resa dalla Corte di cassazione in ordine alla decadenza di consigliere regionale per incompatibilita' ai sensi della legge statale 23 apr...

Conflitto tra enti depositato l'11 ottobre 2006 della Regione autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente dott. Renato Soru, giusta deliberazione della Giunta regionale del 30 settembre 2006 n. 41/3 rappresentata e difesa, in virtu' di procura a margine del presente atto, dal prof. avv. Massimo Luciani del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per regolamento di competenza sul conflitto di attribuzione avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione I civile, n. 16889 dell' 11-24 luglio 2006, notificata in data 7 agosto 2006, mediante la quale veniva dichiarata la decadenza di Andrea Mario Biancareddu dalla carica di consigliere della Regione Sardegna.

  1. - Il presente conflitto trae origine da una controversia relativa alla pretesa ineleggibilita' e/o incompatibilita' alla carica di consigliere regionale della Regione Sardegna dell'on. Andrea Mario Biancareddu, in quanto presidente e legale rappresentante di un ente in ipotesi qualificabile come vigilato dalla regione (un consorzio per area di sviluppo industriale). Su tale controversia si sono pronunciati, nell'ordine, il Tribunale di Cagliari, Sez. civ., con sent. 8 marzo-17 marzo 2005, n. 621/05; la Corte di appello di Cagliari, Sez. 2 civ., con sent. 17 giugno-10 luglio 2005, n. 230/2005; la Corte di cassazione, con la sentenza di cui in epigrafe (Sez. I civ., 11- 24 luglio 2006, n. 16889).

    I fatti di causa relativi al giudizio di primo grado sono stati puntualmente descritti dalla riferita pronuncia di appello, che pertanto e' qui opportuno, in tale parte, riportare:

    L'elettrice Prima Bernardi propose ricorso al Tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 570/1960 e succ. mod. avverso la deliberazione in data 14 luglio 2004 con la quale il Consiglio regionale della Sardegna aveva provveduto ad insediare nella carica di consigliere regionale il dott. Andrea Mario Biancareddu, in relazione alle elezioni del XIII consiglio regionale.

    Dedusse che quest'ultimo era ineleggibile e incompatibile alla carica di consigliere regionale ai sensi degli artt. 2 n. 11 e 3 n. 1 della legge n. 154/1981 in guanto alla data del giorno fissato per il deposito delle candidature rivestiva la carica di presidente e legale rappresentante del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Tempio Pausania, ente dipendente della Regione o quanto meno sottoposto alla sua vigilanza.

    Fissata con decreto presidenziale l'udienza per la discussione del ricorso, nelle more Prima Bernardi dichiaro' di rinunciare alla domanda relativa alla sostenuta incompatibilita' del Biancareddu con la carica di consigliere regionale, tenendo ferma la domanda relativa alla dedotta ineleggibilita' del medesimo.

    Il Biancareddu resistette al ricorso chiedendone il rigetto.

    Prima che avesse inizio la discussione, in udienze successive a quella indicata nel decreto presidenziale, intervennero nel giudizio Renato Lai, primo dei non eletti nella lista cui apparteneva il Biancaraddu, il consiglio regionale della Sardegna e l'elettore Luca Spano chiedendo che venisse dichiarata l'ineleggibilita' o la incompatibilita' del Biancareddu alla carica di consigliere regionale per i motivi indicati nel ricorso della sig.ra Bernardi.

    Il Procuratore della Repubblica di Cagliari concluse per il rigetto dei ricorso.

    Con sentenza n. 621/05, letta in udienza l'8 marzo 2005, il tribunale dichiaro' inammissibile perche' tardivamente proposto l'intervento del Lai, del Consiglio regionale della Sardegna e dello Spano, nel merito rigetto' il ricorso relativo alla dedotta causa di ineleggibilita' del Biancareddu, compenso' infine le spese tra le parti.

    Ritenne il tribunale che l'intervento, ai sensidell'art. 268 c.p.c., sarebbe dovuto avvenire alla udienza fissata nel decreto presidenziale per la discussione del ricorso, identificandosi tale udienza con quella in cui dovevano precisarsi le conclusioni.

    Ritenne nel merito che la causa di ineleggibilita' non ricorresse perche' non applicabile alle elezioni del Consiglio regionale della Regione Sardegna la legge n. 154/1981.

    Compenso' le spese per la novita' delle questioni trattate e per la natura pubblicista degli interessi coinvolti nel giudizio".

    Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza sopramenzionata, definiva il giudizio emettendo il seguente dispositivo: "dichiara inammissibili gli interventi di Vittorio Renato Lai, Luca Spano e del Consiglio regionale della Regione Sardegna, rigetta il ricorso proposto da Prima Bernardi e dichiarainteramente compensate tra le parti le spese pocessuali".

  2. - Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari proponeva appello il Lai, chiedendo l'accoglimento dell'appello e, conseguentemente, la declaratoria della decadenza dalla carica di consigliere regionale del Biancareddu e la sua sostituzione con il primo dei non eletti nell'ambito della lista Libertas-UDC per la circoscrizione elettorale di Olbia-Tempio. Resistevano il Biancareddu e il Consiglio regionale della Sardegna.

    La Corte di appello di Cagliari definiva il giudizio emettendo il seguente dispositivo:

    "1) dichiara ammissibile l'intervento in primo grado di Vittorio Renato Lai;

    2) dichiara inammissibile per carenza di interesse, l'intervento in primo grado del Consiglio regionale della Sardegna;

    3) dichiara inammissibili le conclusioni assunte dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari;

    4) rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 primo comma c.p.c. da Vittorio Renato Lai nei confronti del Consiglio Regionale della Sardegna;

    5) rigetta la domanda di accertamento della incompatibilita' di Andrea Mario Biancareddu alla carica di consigliere regionale e di pronuncia di decadenza dalla stessa;

    6) conferma nel resto la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 621/2005;

    7) dichiara compensate le spese tra le parti del giudizio".

  3. - Avverso la pronuncia della Corte di Appello di Cagliari proponeva ricorso per cassazione il Lai. Il Biancareddu e il Consiglio regionale della Sardegna - proponevano due distinti controricorsi e ricorsi incidentali, ai quali il Lai resisteva con separati controricorsi.

    Le questioni poste alla Corte di cassazione erano, secondo la ricostruzione fattane nella stessa pronuncia qui censurata, che occorre in tale parte riportare, le seguenti:

    "I) se abbia errato la Corte territoriale nel ritenere ammissibile l'intervento del Lai, pur effettuato solo successivamente all'udienza fissata nel decreto presidenziale in calce al ricorso introduttivo Bernardi (1 mezzo del ricorso incidentale Biancareddu);

    II) se abbiano, altresi', errato quei giudici nel ritenere, per converso, inammissibile l'intervento (ancorche' a loro avviso tempestivo) del Consiglio regionale, per il diverso profilo di insussistenza di un suo interesse a ricorrere (motivo unico del ricorso incidentale della Regione Sardegna);

    II-bis) se la questione sub-II non debba ritenersi preclusa per effetto del giudicato formatosi, nei confronti della Regione, sul punto della tardivita' del suo intervento, quale dichiarata dal tribunale e da essa non appellata (controricorso Lai);

    III) se potesse il Lai, nel suo intervento, reintrodurre la domanda, per declaratoria di incompatibilita', abbandonata dalla originaria ricorrente (2 mezzo del ricorso incidentale Biancareddu);

    IV) se, nell'escludere l'applicabilita' nel territorio della Regione Sardegna, della legge statale n. 154/1981, la Corte cagliaritana non abbia, erroneamente interpretato e falsamente applicato sia l'art. 3 della legge cost. n. 2 del 2001, sia l'art. 57 dello Statuto di autonomia, e se l'esegesi di dette norme, da essa presupposta, non si ponga in contrasto con il precetto dell'art. 51 della Costituzione (motivi da 1 a 3 del ricorso principale Lai);

    V) se non abbia errato la Corte territoriale nel ritenere che, in virtu' del meccanismo di cui all'art. 57 dello Statuto, sia applicabile, in materia di disciplina dei casi di ineleggibilita' ed incompatibilita' per la elezione a consigliere regionale, la legge statale speciale, di cui al d.P.R. n. 1462/1948 contenente, a differenza della legge n. 154/1981, specifici riferimenti alla Sardegna [ancorche' abbia poi escluso che detta legge contenga previsioni corrispondenti alle cause di ineleggibilita' c/o incompatibilita' dedotte dal Lai], (motivi terzo e quarto del ricorso incidentale, Biancareddu);

    VI) se, in ipotesi di ritenuta applicabilita' nella fattispecie della legge statale n. 154/1981, nel merito, le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', ivi previste, non siano comunque irriferibili al Presidente di un Consorzio per area industriale (come quello, appunto, presieduto dal Biancareddu), in ragione dell'inesitenza di un rapporto di dipendenza di detti consorzi rispetto alla Regione (controricorso Biancareddu), ovvero se non sia all'uopo sufficiente, quanto meno ai fini della incompatibilita', un rapporto di vigilanza in senso lato che si traduca, come nella specie, in un controllo della Regione idoneo ad incidere sulprocesso formativo della volonta' del consorzio, ad esempio concorrendo alla nomina dei suoi rappresentanti (4 motivo del ricorso Lai);

    VII) se, ai fini della tempestivita' delle dimissioni idonee ad evitare la decadenza per incompatibilita', il termine di dieci giorni dalla ricevuta notifica del ricorso, all'uopo stabilito dall'art. 7 della legge n. 154/1981 cit., non si "cristallizzi", comunque, una volta decorso, per cui sia irrilevante la successiva rinunzia, anche prima del decimo giorno, da parte della ricorrente, alla domanda di declaratoria di incompatibilita' (4 motivo del ricorso Lai); ovvero se la riferita norma non debba ritenersi abrogata o, in subordine, debba interpretarsi nel senso che la rinuncia al ricorso nel termine suddetto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT