Sentenza nº 123 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 1988

RelatoreUgo Spagnoli
Data di Resoluzione02 Febbraio 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.123

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), a seguito della sentenza n. 92 del 1981 della Corte Costituzionale, degli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), degli artt. 30 bis e 30 ter della legge 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28.2.1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) e dell'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336 relativamente all'estensione dei benefici al trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti), promossi con ordinanze emesse il 22 aprile 1982 dal Tribunale di Brescia, il 18 maggio 1977 dal Pretore di Venezia, il 16 agosto 1984 dal Pretore di Siena, il 9 luglio 1984 dal Pretore di Piacenza, il 2 ottobre 1984 dal Pretore di Pisa (n. 5 ordinanze), il 22 novembre 1984 dal Pretore di Roma, il 16 maggio 1985 dal Pretore di Trieste, l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Firenze, il 19 giugno 1985 dal Tribunale di Modena, il 24 luglio 1985 dal Pretore di Brescia, il 15 giugno 1985 dal Pretore di Lucca (n. 2 ordinanze), il 21 maggio 1985 dal Pretore di Roma, il 27 giugno 1985 dal Pretore di Pisa, l'1 ottobre 1985 dal Pretore di Genova, il 22 ottobre 1985 dal Pretore di Pistoia, il 17 gennaio 1986 dal Pretore di Oristano, il 17 maggio 1985 dal Pretore di l'Aquila (n. 4 ordinanze), il 21 febbraio 1986 dal Pretore di Parma, il 21 febbraio 1986 dal Pretore di Oristano, il 27 giugno 1986 dal Pretore di Ancona, l'8 luglio 1982 dal Tribunale di Brescia, il 23 luglio 1986 dal Pretore di Pisa, il 22 marzo 1985 dal Tribunale di Verona, il 30 ottobre 1986 dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili -, il 9 gennaio 1987 dal Pretore di Cosenza, il 30 ottobre 1986 dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - (n. 15 ordinanze) e il 13 febbraio 1987 dal Tribunale di Torino, iscritte rispettivamente al n. 774 del registro ordinanze 1982, ai nn. 1024, 1164, 1188, 1263, 1264, 1265, 1266 e 1267 del registro ordinanze 1984, ai nn. 55, 480, 702, 703, 706, 781, 782, 817 e 891 del registro ordinanze 1985, ai nn. 18, 60, 133, 204, 205, 206, 207, 284, 426, 662, 761, 773 e 805 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 33, 76, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 256 e 289 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983, nn. 32 bis, 53 bis, 59 bis, 44 bis, 137 bis, e 293 bis dell'anno 1985, nn. 11, 10, 20, 23, 22, 25, 30, 28, 35, 43, 56 e 60, prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 1, 4, 12, 14, 20, 21, 28 e 31, prima serie speciale dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione dell'A.C.A.P., del Consorzio di bonifica ), del Consorzio di Bonificazione Parmigiana Moglia, del Consorzio Speciale di Bonifica Arneo, del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, del Consorzio di Bonifica ed irrigazione delle Valli dell'Alento e del Destra Pescara, del Consorzio di Bonifica Apulo Lucano, del Consorzio della Grande Bonificazione Ferrarese, del Consorzio di Bonifica dell'Agro Romano, della Cassa di Risparmio di Volterra e della Cassa di Risparmio di S. Miniato, dell'A.CO.TRA.L., dell'A.T.A.F., del C.L.A.P., del Banco di Sardegna, della Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila, dell'Azienda Consorziale Trasporti Parma - TEP, della Cassa di Risparmio di Rimini, della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, di Zanotti Remo e Medici Dante e dell'I.N.P.S., nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

uditi gli Avvocati Luciano Petronio e Walter Prosperetti per l'A.C.A.P., Giovanni Compagno per il Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi, il Consorzio di Bonificazione Parmigiana Moglia, il Consorzio Speciale di Bonifica Arneo, il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, il Consorzio di Bonifica ed irrigazione delle Valli dell'Alento e del Destra Pescara, il Consorzio di Bonifica Apulo Lucano, il Consorzio della Grande Bonificazione Ferrarese, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Romano, Giuseppe Pera e Alessandro Pace per le Casse di Risparmio di Volterra e S. Miniato, Walter Prosperetti e Maria Adelaide Venchi per l'A.C.O.T.R.A.L., Nicola Pinto per l'A.T.A.F., Alberto Mario Saba per il Banco di Sardegna, Lucio Moscarini per la Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila, Luciano Petronio per l'Azienda Consorziale Trasporti Parma - TEP, Lucio Moscarini per le Casse di Risparmio di Rimini e della Provincia di Chieti, Franco Agostini per Zanotti Remo e Medici Dante, Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e gli Avvocati dello Stato Paolo D'Amico e Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l. - I giudizi promossi dalle ordinanze in epigrafe hanno ad oggetto questioni identiche, analoghe o connesse relative a diversi aspetti della legislazione premiale a favore degli ex combattenti e assimilati: pertanto possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

  1. - Numerose autorità remittenti pongono innanzi tutto il quesito se l'art. 30-bis della l. 26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55), sia costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost..

    Tale disposizione - adottata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824 pronunziata con sent. n. 92 del 1981 - nel dettare, derivati dalla legge n. 336 del 1970, un comma aggiuntivo a tale art. 6, stabilisce che gli enti e le aziende datori di lavoro debbano far fronte agli oneri finanziari relativi ai benefici combattentistici riconosciuti ai propri dipendenti dagli enti ed aziende medesimi.

    Come specificato in narrativa, i giudici a quibus lamentano in sostanza che il duplice riferimento ai fondi provenienti dai trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e alle risorse derivanti dalle attività proprie dei datori di lavoro, sarebbe del tutto indeterminato, generico ed ipotetico, e perciò non idoneo a soddisfare il precetto costituzionale invocato, cosi come inteso sinora dalla giurisprudenza di questa Corte. Nella medesima censura il Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985) coinvolge pure gli artt. 1, 2, 3, primo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
2 temas prácticos
  • Sentenza nº 103 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1995
    • Italia
    • 31. Dezember 1995
    ...in corso, afferma l'Avvocatura (richiamando le precedenti decisioni della Corte costituzionale n. 185 del 1981, n. 62 del 1982 e n. 123 del 1988) che rientra nella discrezionalità del legislatore la facoltà di provvedere alla eliminazione del contenzioso, con compensazione delle spese, allo......
  • Sentenza nº 376 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 2004
    • Italia
    • 6. Dezember 2004
    ...la resistente, per confutare i rilievi del ricorrente circa la retroattivit‡ della legge censurata, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 1988, secondo la quale ´il legislatore puÚ conferire efficacia retroattiva alle sue disposizioni, salvo che non superi i limiti deri......
2 sentencias
  • Sentenza nº 103 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1995
    • Italia
    • 31. Dezember 1995
    ...in corso, afferma l'Avvocatura (richiamando le precedenti decisioni della Corte costituzionale n. 185 del 1981, n. 62 del 1982 e n. 123 del 1988) che rientra nella discrezionalità del legislatore la facoltà di provvedere alla eliminazione del contenzioso, con compensazione delle spese, allo......
  • Sentenza nº 376 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 2004
    • Italia
    • 6. Dezember 2004
    ...la resistente, per confutare i rilievi del ricorrente circa la retroattivit‡ della legge censurata, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 1988, secondo la quale ´il legislatore puÚ conferire efficacia retroattiva alle sue disposizioni, salvo che non superi i limiti deri......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT