Sentenza nº 207 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 1985

RelatoreAldo Corasaniti
Data di Resoluzione15 Luglio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 207

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 ("Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive") promosso con ricorso del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, notificato il 4 gennaio 1984, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi gli avvocati Roland Riz e Umberto Coronas, per la Regione ricorrente e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 4 gennaio 1985 e depositato l'11 gennaio 1985 (n. 2 R.Ric. 1985), la Provincia Autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, contenente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive, nel suo complesso e specificamente dell'art. 1, comma primo, dell'art. 2, commi primo e secondo, e dell'art. 4, per violazione dell'art. 3, comma terzo, e dell'art. 8, nn. 4, 18 e 19, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e degli artt. 7, 8 e 10 delle relative norme di attuazione, dettate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691.

Ha premesso la ricorrente di essere competente, in forza dello Statuto speciale, in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi (art. 8, n. 4), nonché in materia di comunicazioni (art. 8, n. 18) e di assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali (art. 8, n. 19).

La precisazione di tale competenza é avvenuta con le norme di attuazione approvate con d.P.R. n. 691/1973, che, all'art. 7, attribuiscono alla Provincia, in materia di manifestazioni artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, le funzioni amministrative, già esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, di cui agli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428 e consistenti nella determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche ed educative dei programmi di radiodiffusioni e nella vigilanza sulla loro attuazione.

Le suddette norme, all'art. 8, stabiliscono inoltre che le funzioni di vigilanza tecnica sugli impianti di cui all'art. 2 del d.l. C.P.S. n. 428/1947, siano svolte, per la sede RAI di Bolzano, da una apposita Commissione.

L'art. 10 delle medesime norme di attuazione autorizza ancora la Provincia di Bolzano a realizzare e gestire una rete idonea a consentire la ricezione dei programmi esteri provenienti dall'area culturale tedesca e ladina, prevedendo che il piano di detta rete sia concordato con l'amministrazione statale e disciplinando le modalità di utilizzazione dei collegamenti della rete nazionale e di acquisizione degli impianti privati, la vigilanza sull'esercizio, la responsabilità e gli accordi con gli organismi esteri.

Ciò premesso, ha dedotto la ricorrente che il d.l. n. 807/1984 viola la sfera di competenza costituzionalmente garantita della Provincia, in quanto, omettendo di fare salve le suddette attribuzioni (come invece prevedeva la legge 14 aprile 1975, n. 103, all'art. 48), stabilisce:

  1. nell'art. 1, comma primo, che "la diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed é riservata allo Stato", così violando la competenza provinciale;

  2. nell'art. 2, che l'attività radiotelevisiva si svolge in base ad un piano nazionale di assegnazione delle frequenze, così cancellando le particolari competenze attribuite alla Provincia;

  3. nell'art. 4, che le emittenti private debbono comunicare, a pena di disattivazione, al Ministero delle poste, notizie atte ad identificarle, in tal modo escludendo la Provincia dall'attività di pianificazione nell'assegnazione delle frequenze, di determinazione dei bacini di utenza, di vigilanza e sanzione delle inadempienze e degli abusi da parte dell'emittenza privata.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, in quanto nessuna lesione delle norme costituzionali indicate dalla ricorrente é prodotta dal decreto-legge impugnato.

    Ha osservato il resistente:

  4. che la riserva allo Stato della diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio (art. 1, comma primo) riprende un principio più volte affermato della Corte costituzionale (sentenze nn. 225 e 226 del 1974, n. 202 del 1976 e n. 237 del 1984), e ripete sostanzialmente il disposto dell'art. 1 della l. n. 103 del 1975, sicché non innova l'ordinamento precedente; detta riserva, inoltre, non incide sulla competenza della Provincia di Bolzano prevista dall'art. 8, n. 4, dello Statuto, che riguarda soltanto le manifestazioni culturali ed artistiche locali; né sul contenuto dell'art. 10 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 691/1973, che riguarda la ricezione nel territorio...

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