Sentenza nº 175 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 1971

RelatoreCostantino Mortati
Data di Resoluzione14 Luglio 1971
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 175

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 596 del codice penale, 152, 591 e 592 del codice di procedura penale, nonché della legge di delegazione 21 maggio 1970, n. 282, e del relativo d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e di indulto), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 maggio 1970 dal pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Ferrati Aldo ed altro, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970;

2) ordinanza emessa il 27 maggio 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Buttafava Vittorio ed altri, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;

3) ordinanze emesse il 29 luglio 1970 dal pretore di Padova e il 26 giugno 1970 dal tribunale di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Mengato Paolo e di Bizzi Ives ed altro, iscritte ai nn. 254 e 271 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;

4) ordinanze emesse il 25 giugno 1970 dal tribunale di Milano e il 27 maggio 1970 dal pretore di Civitanova Marche nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Zanetti Gualtiero e di Perticarà Vincenzo, iscritte ai nn. 282 e 286 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970;

5) ordinanza emessa il 23 luglio 1970 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Lombardi Enzo, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;

6) ordinanze emesse il 16 giugno 1970 dal pretore di Roma e il 30 luglio 1970 dal pretore di Modena nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Cavicchioli Luigi e di Conte Salvatore, iscritte ai nn. 337 e 342 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970;

7) ordinanza emessa il 15 ottobre 1970 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Parco Ada e Saracco Cesare, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970;

8) ordinanze emesse il 3 ottobre 1970 dal tribunale di Velletri e il 1 giugno 1970 dal tribunale di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Atzeni Antonio, di Allegri Renzo ed altro e di Caviglione Giacomo, iscritte ai nn. 360, 362 e 363 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 30 dicembre 1970;

9) ordinanza emessa il 25 giugno 1970 dal pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Mosso Anna, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971;

10) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Guidoni Giovanni ed altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971;

11) ordinanza emessa il 27 giugno 1970 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Sette Nicola, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971;

12) ordinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Malucelli Dario, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Greco Elena, Ergas Moris, Parco Ada, Saracco Cesare, Mancini Giacomo - parte civile nel procedimento penale a carico di Buttafava Vittorio ed altri - e società Pezziol - parte civile nel procedimento penale a carico di Mosso Anna;

udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Renzo Provinciali, per Greco Elena, l'avv. Augusto Addamiano, per Moris Ergas, l'avv. Luigi De Luca, per la società Pezziol, ed i sostituti avvocati generali dello Stato Franco Casamassima e Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento penale contro Ferrati Aldo e Tollardo Bortolo, imputati di omissione di referto, compreso, tanto per i riferimenti temporali quanto per quelli obiettivi e subiettivi, nell'ambito di operatività dell'amnistia concessa col decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, il pretore di Chieri, con ordinanza in data 26 maggio 1970, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto stesso e dell'art. 5 della legge di delegazione 21 maggio 1970, n. 282, in riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione.

    Nel provvedimento egli osserva che, seppure l'art. 79 della Costituzione esplicitamente legittima la decorrenza degli effetti dell'amnistia da una data determinata dal legislatore e la conseguente deroga al principio di eguaglianza, tale deroga sembra riguardare soltanto le amnistie ricollegate a situazioni eccezionali (quali quelle determinate dallo stato di guerra, da gravi conflitti sociali, da crisi economiche, da calamità naturali) e non anche le amnistie "celebrative" applicabili ad una generalità di reati. Di conseguenza, con riferimento alle disposizioni impugnate, mentre deve ritenersi legittima l'amnistia "particolare e sindacale" di cui all'art. 1, appare invece incostituzionale l'amnistia "generale" di cui all'art. 5, la quale determina una ingiustificata disparità di trattamento fra i responsabili dei reati commessi prima o dopo il 6 aprile 1970.

    Il vincolo della rilevanza impone al pretore di limitare la sua denuncia all'art. 5 suddetto, ma egli esplicitamente invita la Corte costituzionale ad estendere l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale alle altre norme della legge di delegazione e del decreto presidenziale in tema di amnistia generale e di indulto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

    Avanti la Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, che nel suo atto d'intervento ha concluso per l'infondatezza della questione.

    A sostegno del suo assunto l'Avvocatura sottolinea - richiamandosi anche alla sentenza di questa Corte n. 171 del 1963 - come il fatto che un reato sia stato commesso in un momento anziché in un altro é già un elemento differenziale che può giustificare, ai fini del rispetto dell'art. 3 della Costituzione, l'applicabilità all'uno e non all'altro del provvedimento di clemenza.

    L'interpretazione dell'art. 79, Cost., proposta dal pretore, secondo la quale l'amnistia sarebbe riservata a circostanze eccezionali con esclusione di ogni funzione meramente celebrativa, sarebbe inoltre inaccettabile poiché si fonderebbe esclusivamente su valutazioni di carattere politico sottratte a qualunque sindacato della Corte.

  2. - Nel corso del procedimento penale per diffamazione a mezzo della stampa contro Buttafava Vittorio e altri il tribunale di Milano, con ordinanza 27 maggio 1970, dopo avere respinto l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal patrono della parte civile Greco, dell'art. 5, lettera d, del d.P.R. n. 282 del 1970 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui discrimina i querelanti per diffamazione a seconda che abbiano effettuato la concessione della facoltà di prova prima o dopo l'intervento del decreto di amnistia, nella considerazione che ogni concessione di amnistia importa di necessità distinzioni di ordine temporale fra i fatti che ne sono oggetto, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità dell'art. 596, primo comma, del codice penale, in relazione all'art. 21 Cost., nonché del citato art. 5 per violazione dell'art. 3, perché opera un'ingiustificata diversità di trattamento secondo che vi sia stata o non la formale domanda del querelante, di cui all'art. 596, n. 3, del codice penale. E dal momento che il diritto di provare la verità dei fatti trova la sua base nella garanzia costituzionale del diritto di cronaca e non nella richiesta della parte offesa, osserva in ordine alla rilevanza della questione sollevata, come tutte le imputazioni ad esso sottoposte riguardano articoli giornalistici che potrebbero eventualmente ritenersi esercizio del diritto di cronaca e che per alcuni di essi sia stata ab initio concessa facoltà di prova, mentre per altri essa sia stata concessa tardivamente.

    Nel procedimento avanti la Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione, e si sono costituiti il signor Moris Ergas, col patrocinio degli avvocati Addamiano, Promontorio e Sarno, il quale ha concluso per l'inammissibilità della questione e, in subordine, per la sua infondatezza; ed altresì la signora Elena Greco in De Lollis, col patrocinio degli avv. prof. Pisapia, Provinciali e Vassalli, la quale ha concluso invece per l'incostituzionalità della norma impugnata o in subordine, per la pronuncia di una sentenza interpretativa di rigetto; ed infine l'on. Giacomo Mancini, col patrocinio degli avvocati Gullo e Striano, il quale si é...

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