Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 9 gennaio 2018, n. 285

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
LEGITTIMITÀ
primo giudice in ordine alla attribuibilità degli eventi a
tale fattore eccezionale ed imprevedibile che aveva de-
terminato il fenomeno del c.d. “acqua planning” idoneo
ad interrompere il collegamento causale tra la condotta
dell’Alfano e gli eventi. Il tessuto argomentativo posto a
fondamento della sentenza impugnata si presenta pertan-
to del tutto congruo e scevro da vizi logici, conforme al
consolidato principio per cui le cause sopravvenute idonee
ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle
che innescano un percorso causale completamente auto-
nomo da quello determinato dall’agente, bensì anche quei
fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del
tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente
(tra le altre sez. IV, sentenza n. 42502 del 25 settembre
2009, Begnardi, Rv. 245460; sez. IV, n. 43168 del 21 giugno
2013, Frediani, Rv. 258085).
4. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere re-
spinto in quanto infondato.
5. Come sopra rilevato, i giudici del merito hanno esclu-
so che fossero ravvisabili prof‌ili di colpa nella condotta
dell’imputato ma hanno altresì escluso la sussistenza del
nesso di causalità pronunciando sentenza di assoluzione
con la formula “il fatto non sussiste” che, appunto, esclude
la esistenza stessa del fatto, prima ancora della sua riferi-
bilità psicologica al preteso autore.
6. Quanto alla scelta della formula assolutoria, occorre
rammentare che alla luce degli insegnamenti offerti dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 1971, esiste
una gerarchia delle formule di proscioglimento, da deter-
minare in considerazione dell’interesse dell’imputato a
venire assolto con l’impiego di quella fra esse che risulti
produttiva degli effetti per lui meno pregiudizievoli. Per
quanto di interesse, la giurisprudenza costituzionale ha
anche specif‌icato la sostanziale diversità esistente tra le
formule “perchè il fatto non sussiste” e “perchè l’impu-
tato non l’ha commesso” (che indicano, rispettivamen-
te, l’insussistenza materiale del fatto storico e la totale
estraneità dell’imputato) e la formula “perchè il fatto non
costituisce reato”, la quale invece si caratterizza perchè
riconosce la sussistenza della materialità del fatto stori-
co e la sua riferibilità all’imputato, ma nega la punibili-
tà per la mancanza dell’elemento soggettivo oppure per
la presenza di una causa di esclusione dell’antigiuridici-
tà o anche (secondo la norma all’epoca vigente) di una
causa di esclusione della punibilità. La Corte, quindi, ha
riconosciuto che soltanto le prime due formule hanno un
contenuto ampiamente liberatorio ed escludono ogni pre-
giudizio (attuale o potenziale) per il prosciolto, mentre
nel caso di formula “perchè il fatto non costituisce rea-
to” non può negarsi il diritto dell’imputato di impugnare
per ottenere una formula più favorevole, che escluda la
sussistenza materiale del fatto storico o la sua riferibilità
all’imputato stesso (nello stesso senso sez. un. 40049 del
29 maggio 2008, Guerra, Rv. 240815). Alla luce di quan-
to esposto deve ritenersi del tutto corretta la formula di
proscioglimento adottata dai giudici del merito in quanto
maggiormente favorevole per l’imputato.
7. Nel caso di specie poi, essendosi accertato nel giu-
dizio il difetto del nesso di causalità, deve anche ritenersi
l’insussistenza dell’interesse ad impugnare della parte ci-
vile posto che l’art. 652 c.p.p. stabilisce che la sentenza
di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato
ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata bensì
solo in quanto contenga, in termini categorici, un effet-
tivo e positivo accertamento dell’insussistenza del fatto,
dell’impossibilità di attribuirlo all’imputato o della sussi-
stenza delle cause di giustif‌icazione dell’adempimento di
un dovere o dell’esercizio di una facoltà legittima (circo-
stanze, queste ultime, che escludono l’illiceità, non solo
penale, del fatto, e conseguentemente l’ingiustizia del
danno). Come precisato, pertanto, nella richiamata pro-
nuncia delle sezioni unite “Guerra”, la formula utilizzata
è di per sé non decisiva perchè, al di là di essa, l’effetto di
giudicato è collegato al concreto effettivo accertamento
dell’esistenza di una di queste ipotesi, costituendo ius re-
ceptum nella giurisprudenza delle sezioni civili della Cor-
te di cassazione che, al f‌ine di stabilire l’incidenza del giu-
dicato penale nel giudizio di danno, il giudice civile non
può limitarsi alla rilevazione della formula utilizzata, ma
deve tenere conto anche della motivazione della sentenza
penale per individuare la effettiva ragione dell’assoluzione
dell’imputato, eventualmente anche prescindendo dalla
formula contenuta nel dispositivo, ove tecnicamente non
corretta (sez. lav., n. 4775 del 9 marzo 2004, Rv. 570909;
sez. III, n. 4622 del 20 maggio 1987, Rv. 453292; sez. I, n.
5523 del 12 novembre 1985, Rv. 442726; sez. III, n. 47 del
11 gennaio 1969, Rv. 337873).
8. Ne discende che, nel caso di specie il ricorrente, del
tutto incongruamente ha invocato gli effetti della senten-
za impugnata in un eventuale giudizio civile di danno, non
potendo avere rilievo, ai f‌ini dell’esercizio dell’azione civi-
le, la circostanza che l’imputato non sia stato assolto con
la formula “perchè il fatto non costituisce reato” in quanto
la sentenza, contenendo l’accertamento della insussisten-
za del fatto, produrrebbe comunque l’effetto di giudicato
nel giudizio civile.
9. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 9 GENNAIO 2018, N. 285
PRES. PETITTI – EST. D’ASCOLA – RIC. SISTILLI (AVV. GIULIANI) C. COMUNE DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI
Strade y Cartelli pubblicitari y Autorizzazione y
Istituto del silenzio-assenso y Operatività y Esclu-
sione.
. In relazione alla richiesta di autorizzazione all’instal-
lazione di impianti pubblicitari su strada comunale, è
esclusa l’operatività dell’istituto del silenzio-assenso
(Nella fattispecie è stato disapplicato il regolamento
comunale che consentiva l’applicabilità del silenzio-

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