Corte di Cassazione Penale sez. IV, 12 gennaio 2018, n. 1229 (ud. 26 ottobre 2017)

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Rivista penale 2/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 12 GENNAIO 2018, N. 1229
(UD. 26 OTTOBRE 2017)
PRES. ROMIS – EST. COSTANTINI – P.M. STABILE (CONF.) – RIC. CARDINALE
Responsabilità da sinistri stradali y Nesso di
causalità y Causa sopravvenuta y Eccezionale ed
imprevedibile allagamento della sede stradale y
Investimento di pedoni y Morte e lesioni colpose y
Interruzione del nesso causale tra la condotta e gli
eventi y Sussistenza.
. In tema di omicidio e lesioni colpose da incidente stra-
dale, il fattore eccezionale ed imprevedibile dell’alla-
gamento della sede stradale, determinante il fenomeno
del c.d. “acqua planing”, è idoneo, quale causa soprav-
venuta, ad interrompere il collegamento causale tra la
condotta dell’agente e gli eventi lesivi. (Nella specie, la
S.C. ha escluso la responsabilità di un conducente per
la morte e le lesioni provocate dall’investimento di due
automobilisti scesi dalle proprie autovetture in conse-
guenza di un precedente sinistro) (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 41; nuovo c.s., art. 141) (1)
(1) Secondo il consolidato orientamento della S.C. le cause soprav-
venute idonee a escludere il rapporto di causalità sono sia quelle
che innescano un percorso causale completamente autonomo rispet-
to a quello determinato dall’agente, sia quelle che, pur inserite in
un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva)
dell’agente, si connotino per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, sì
da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l’agente. In
tal senso, v. Cass. pen, sez. IV, 22 ottobre 2013, n. 43168, in questa
Rivista 2014, 957 e Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 2009, n. 42502,
ivi 2010, 806.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 27 gennaio 2016, la Corte d’appello
di Napoli ha confermato la sentenza di assoluzione per in-
sussistenza del fatto pronunciata in primo grado nei con-
fronti di Alfano Carmine in relazione al reato di cui all’art.
590 c.p. al medesimo contestato per avere cagionato, con
violazione delle norme sulla circolazione stradale, lesioni
personali a Cardinale Pierpaolo.
2. Secondo la concorde ricostruzione delle pronunce di
merito, il sinistro si era verif‌icato in quanto, il Cardinale,
percorrendo a bordo della propria autovettura, Opel Corsa
tg. CH604SE, la strada statale 162, perdeva il controllo del
veicolo a causa della scarsa visibilità e degli allagamen-
ti provocati dalle forti piogge intervenute nel corso della
giornata, e tamponava la Fiat Panda, tg. BZ556LF, condot-
ta da Mele Salvatore. A seguito dell’impatto, la Opel Corsa
si disponeva trasversalmente sulla carreggiata invadendo
anche parte della corsia di emergenza. Sopraggiungeva
nel frattempo la Lancia Lybra, tg. CL 266 FR, condotta da
Alfano Carmine che investiva sia il Cardinale che il Mele,
nel frattempo scesi dalle rispettive autovetture, cagionan-
do lesioni personali gravi al primo e il decesso del secondo.
3. A seguito dell’accaduto veniva contestato a Cardina-
le Pierpaolo e Alfano Carmine il reato di omicidio colposo
ai danni di Mele Salvatore e, al solo Alfano, anche il reato
di lesioni colpose ai danni di Cardinale Pierpaolo.
4. Il giudice di primo grado, pur ritenendo accertato
che la morte di Mele Salvatore e le lesioni riportate da
Cardinale Pierpaolo erano sicuramente riconducibili ai
traumi causati dalla collisione con la Lancia Lybra con-
dotta dall’Alfano e al successivo impatto delle vittime con
il suolo, nondimeno aveva evidenziato che le risultanze
acquisite non avevano consentito di accertare con suff‌i-
ciente certezza la velocità tenuta dai veicoli condotti dagli
imputati nelle fasi immediatamente precedenti al sinistro
ed aveva, conseguentemente, escluso che potesse dirsi
provato che i due imputati avessero violato alcuna delle
regole precauzionali imposte dall’art. 141 Cod. strada, né
che avessero concorso alla causazione dell’incidente mor-
tale con lesioni per lo stesso coimputato Cardinale. Il pri-
mo giudice riteneva, dunque, che il sinistro fosse, invero,
causalmente riconducibile, in via esclusiva, alla presenza
sulla sede stradale dell’enorme pozzanghera che aveva oc-
cupato sia la corsia di sorpasso sia parte della corsia di
emergenza ed era tale da costituire un ostacolo del tutto
imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il
nesso causale tra le condotte poste in essere dagli imputa-
ti e gli eventi lesivi.
5. La Corte territoriale, investita dell’appello proposto
da Cardinale Pierpaolo, ha confermato la sentenza impu-
gnata condividendone la motivazione e le conclusioni rag-
giunte alla stregua del materiale probatorio acquisito. Ha,
inoltre, respinto il secondo motivo di gravame con il quale
si chiedeva la sostituzione della formula assolutoria adot-
tata con quella “perchè il fatto non costituisce reato”, rile-
vando che le risultanze processuali avevano evidenziato un
difetto del nesso di causalità tra condotta ed l’evento e rite-
nendo, pertanto, adeguata e corretta la formula assolutoria
dell’insussistenza del fatto pronunciata in primo grado.
6. Cardinale Pierpaolo propone ricorso per cassazione,
a mezzo del difensore di f‌iducia, censurando la sentenza
impugnata per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606
lett. e) c.p.p. in quanto la Corte si sarebbe limitata ad una
sintesi acritica delle motivazioni sviluppate dal primo
giudice in relazione ai principi che regolano il concorso di

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