Sentenza nº 71 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 1962

Data di Resoluzione26 Giugno 1962
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 71

ANNO 1962

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI. Giudici.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso dal Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige con ricorso notificato il 6 aprile 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 successivo ed iscritto al n. 5 del Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione tra la Provincia di Bolzano e lo Stato, sorto a seguito di provvedimenti con i quali lo Stato ha concesso contributi a due cooperative edilizie costituite in Merano e in Lagundo.

Udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 1962 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

uditi l'avvocato Giuseppe Guarino, per il ricorrente, e il sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Graziano, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso per conflitto di attribuzione notificato il 6 aprile 1962 al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici, la Regione Trentino-Alto Adige ha impugnato i provvedimenti coi quali lo Stato ha concesso contributi a due cooperative edilizie in Provincia di Bolzano, costituite, la prima - composta di ex internati e prigionieri di guerra - in Merano, e la seconda - denominata "Labor" - in Lagundo, nonché tutti gli atti delle rispettive procedure. Le concessioni sarebbero avvenute in violazione del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, contenente norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige in materia di edilizia popolare ed economica, e sarebbero lesive delle competenze costituzionali della Provincia di Bolzano. Infatti, in primo luogo, esse violerebbero l'art. 4 del citato D.P.R., essendo mancata la necessaria intesa preliminare con la Provincia in ordine alla determinazione della quota annuale stanziata a carico del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di case popolari nell'ambito della Provincia. Inoltre, violerebbero l'art. 3, giacché, attribuendo questo alle Provincie di Trento e Bolzano la generalità delle potestà amministrative già statali in materia di edilizia popolare ed economica, la concessione dei fondi alle due cooperative sarebbe stata di competenza della Provincia di Bolzano e non dello Stato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dei lavori pubblici, costituitisi in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 27 aprile 1962, precisano che, dei due finanziamenti statali - che la Regione ha dovuto impugnare senza conoscerne il testo, in quanto il Ministero dei lavori pubblici ha rifiutato di rilasciargliene copia -, il primo, relativo alla cooperativa di Merano, é stato concesso ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 715 (e cioé utilizzando il "fondo per l'incremento edilizio" previsto da tale legge), e non - come erroneamente ha ritenuto la Regione - ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, in base alla quale é stata finanziata, invece, la cooperativa di Lagundo. Orbene, siccome l'art. 3 delle norme di attuazione, approvate col D.P.R. n. 28 del 1959, invocato dalla Regione, ha conservato espressamente alla competenza statale le attribuzioni relative all'impiego del "fondo per l'incremento edilizio" di cui alla legge n. 715 del 1950, e il fondo stesso é iscritto, in base all'art. 1 di quest'ultima legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e non in quello del Ministero dei lavori pubblici, le doglianze relative al finanziamento della cooperativa di Merano sarebbero infondate, sia alla stregua dell'art. 3, che alla stregua dell'art. 4 delle citate norme di attuazione.

Quanto al finanziamento della cooperativa di Lagundo, l'Avvocatura dello Stato, mentre nelle deduzioni aveva chiesto che la Corte ritornasse sulla propria giurisprudenza (sent. n. 53 del 1960), favorevole alla tesi regionale, successivamente, con una memoria depositata il 24 maggio 1962, ha reso noto che il relativo provvedimento ministeriale é stato annullato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 aprile 1962, n. 6919, Div. XVI bis, proprio sul presupposto del mancato espletamento della procedura prevista dall'art. 4 del D.P.R. n. 28 del 1959. In conseguenza, l'Avvocatura ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo che sul punto venga dichiarata cessata la materia del contendere.

Nella stessa memoria l'Avvocatura insiste, invece, in ordine al finanziamento della cooperativa di Merano, nelle precedenti conclusioni, e, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, osserva che lo Stato ha il diritto di continuare a operare con proprie leggi e propri mezzi nel settore della edilizia popolare ed economica nel Trentino-Alto Adige, in tutti quei campi in cui non sia avvenuto un trasferimento di attribuzioni alla Regione o alle Provincie, campi tra i...

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