DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1959, n. 28 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di "case popolari"

Coming into Force01 Marzo 1959
End of Effective Date10 Settembre 1974
Published date14 Febbraio 1959
Enactment Date26 Gennaio 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/02/14/059U0028/CONSOLIDATED/19740827
Official Gazette PublicationGU n.38 del 14-02-1959
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11, n. 11, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art 1.

Nella materia "case popolari" di cui all'art. 11, n. 11, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, restano alla competenza legislativa dello Stato i settori concernenti:

1) la concessione di mutui da parte di enti od istituti non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti, nonche' i rapporti degli enti e istituti stessi con gli enti mutuatari e con gli assegnatari di alloggi costruiti con mutui concessi dalla Cassa medesima;

2) le agevolazioni tributarie per la costruzione di case economiche e popolari, salva la competenza regionale per i tributi di cui all'art. 65 dello Statuto;

3) le agevolazioni per la costruzione e l'assegnazione di case agli invalidi ed ai mutilati di guerra, ai profughi e alle categorie assimilate;

4) le agevolazioni per la costruzione di case popolari ed economiche nelle localita' colpite da gravi calamita' naturali;

5) il finanziamento, la costruzione, l'assegnazione e la gestione delle case dell'I.N.C.I.S. (Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato) e di altre case costruite per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato;

6) l'ordinamento e il funzionamento degli enti ed istituti che hanno per fine la costruzione e la gestione di case economiche e popolari e che svolgono la loro attivita' anche al di fuori del territorio della Regione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381

Art 2.

Resta altresi' riservata alla competenza legislativa delle Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori di cui alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni.

L'attivita' dell'INA-Casa per le province di Trento e di Bolzano e' regolata come segue:

La Commissione provinciale incaricata di formare la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e' costituita ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, ed e' nominata dalla Giunta provinciale.

Per la provincia di Bolzano dovranno essere costituite piu' Commissioni la cui composizione dovra' adeguarsi proporzionalmente alla consistenza dei gruppi linguistici dei Comuni nei quali dovranno essere disposte le assegnazioni.

La Gestione INA-Casa e il Comitato di attuazione danno notizia alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano entro quindici giorni delle decisioni adottate nell'esercizio dei poteri ad essi attribuiti dagli articoli 22, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, e dagli articoli 6 e 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, in materia di assegnazione di alloggi per le province di Trento e di Bolzano.

La facolta' prevista dal primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, e' attribuita oltre che alla Gestione INA-Casa alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, in relazione alle graduatorie definitive emanate dalle Commissioni provinciali operanti nelle Province stesse.

Alle sedute di approvazione del piano annuale di ripartizione territoriale delle costruzioni eseguibili, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed interessanti le province di Trento e di Bolzano, il Comitato di attuazione del piano INA-Casa invitera' a partecipare con voto deliberante i presidenti delle rispettive Giunte provinciali.

Fermi restando i criteri di cui all'art. 10, quarto comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, il Comitato di attuazione del piano INA-Casa provvedera' a determinare i programmi di costruzioni per i Comuni della provincia di Bolzano, in modo che la disponibilita' degli alloggi da costruire nel complesso della Provincia ed in ciascun Comune sia ripartita fra i lavoratori dei due gruppi linguistici in proporzione della entita' dei contributi versati...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT