LEGGE 28 febbraio 1949, n. 43 - Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori

Coming into Force08 Marzo 1949
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/03/07/049U0043/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date28 Febbraio 1949
Published date07 Marzo 1949
Official Gazette PublicationGU n.54 del 07-03-1949
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.

Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il piano di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione.

Il Comitato e' costituito:

1) dal presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, e sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale;

3) da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda; due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, da tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5, designati dalle rispettive associazioni sindacali, su richiesta del Ministro per il lavoro o la, previdenza sociale, che dovra' tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative e da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria;

4) dal direttore generale dell'istituto nazionale delle assicurazioni. Per ognuno dei componenti del Comitato e' nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici; durano in carica, sette anni e possono essere sostituiti.

Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. In caso di parita' di voti prevale il voto dei presidente.

Art 2.

Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge e' costituita presso l'istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalita' giuridica e denominata Gestione I.N.A.-Casa.

Spetta alla Gestione I.N.A.- Casa dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonche' il rilascio di procure generali o speciali.

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I.N.A.-Casa si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

La gestione I.N.A.- Casa e' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, e' presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre al Ministro per il tesoro insieme con la relazione del Comitato e del Collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

Il bilancio e' presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Art 2.

Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge e' costituita presso l'istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalita' giuridica e denominata Gestione I.N.A.-Casa.

Spetta alla Gestione I.N.A.- Casa dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonche' il rilascio di procure generali o speciali.

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I.N.A.-Casa si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

La gestione I.N.A.- Casa e' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, e' presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre al Ministro per il tesoro insieme con la relazione del Comitato e del Collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

Il bilancio e' presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato. 3

Art 3.

Alla gestione I.N.A.- Casa e' preposto un Consiglio direttivo formato:

1) dal direttore generale dell'istituto nazionale delle assicurazioni;

2) da tre rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali delle categorie interessate su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che dovra' tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse;

3) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

4) da un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, su proposta dell'Ordine stesso;

5) da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della gestione I.N.A.-Casa.

Art 3.

Alla gestione I.N.A.- Casa e' preposto un Consiglio direttivo formato:

1) dal direttore generale dell'istituto nazionale delle assicurazioni;

2) da tre rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali delle categorie interessate su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che dovra' tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse;

3) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

4) da un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, su proposta dell'Ordine stesso;

5) da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria.

I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della gestione I.N.A.-Casa.

Art 4.

Per la gestione I.N.A.- Casa e' istituito un Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per il tesoro e composto:

1) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 40, che lo presiede;

2) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5°;

3) da quattro rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento; hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo di cui all'art. 3; attestano la veridicita' di bilanci e ne riferiscono annualmente.

Art 4.

Per la gestione I.N.A.- Casa e' istituito un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per il tesoro e composto:

1) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 40, che lo presiede;

2) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5°;

3) da quattro rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento; hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo di cui all'art. 3; attestano la veridicita' di bilanci e ne riferiscono annualmente.

Art 5.

Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione...

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