Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Agricoltura - Delega al governo per la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste - Principi e criteri direttivi - Estensione della concertazione permanente fra Stato e Regioni all'esame dei progetti regionali ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2, lettere b), i), l), m), n), r), s), v), z), aa), bb), cc) e dd), 5 e 6, e dell'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della medesima legge n. 38 del 2003, degli artt. 13, comma 4, 14, comma 6, 17, comma 1, 18, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", degli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, comma 1, 16, 17, 18, 19 e 20, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), e degli artt. 1, 2, 3, 4, 9 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima), promossi con n. 4 ricorsi della Regione Toscana (n. 46 del 2003 e nn. 61, 86, e 87 del 2004) e un ricorso della Provincia autonoma di Trento (n. 48 del 2003) notificati il 13 maggio 2003, il 16 giugno e il 20 agosto 2004, depositati in cancelleria il 16 e il 21 maggio 2003, il 23 giugno e il 26 agosto 2004 ed iscritti a nn. 46 e 48 del registro ricorsi 2003 ed ai nn. 61, 86 e 87 del registro ricorsi 2004;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 4 aprile 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia di Trento e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso n. 46 del 2003, la Regione Toscana ha proposto questione di legittimita' costituzionale in via principale - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, commi 2, lettere b), i), l), m), n), r), s), v), z), aa), bb), cc) e dd), 5 e 6, e dell'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura).

    1.1. - Deduce la Regione Toscana, innanzitutto, l'illegittimita' costituzionale - ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. - dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 38 del 2003, norma che, tra i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato dovra' attenersi nell'esercizio della delega conferitagli per l'ammodernamento, tra gli altri, del settore agricolo, stabilisce la necessita' di dare vita ad una concertazione permanente tra Stato e Regioni che investa "anche l'esame dei progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica del progetto regionale al Ministero competente". La norma impugnata, inoltre, dispone che il Governo, "qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato", non solo "liberi" le Regioni "da ogni ulteriore onere", ma provveda tanto a curare la presentazione del progetto, quanto a seguire "il procedimento di approvazione del medesimo presso gli organismi comunitari".

    Osserva la ricorrente che il descritto sistema "si risolve in un controllo sulla singola azione della Regione, che non trova alcun supporto costituzionale", in tal senso non potendosi invocare il disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, donde l'ipotizzata violazione "delle attribuzioni regionali in materia di agricoltura", e quindi la violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

    In via di subordine, la ricorrente ipotizza l'illegittimita' costituzionale almeno "del secondo periodo della lettera b) in esame", il quale segnatamente stabilisce "che in caso di riscontro positivo da parte del Ministro, debba essere il Governo - che in modo ambiguo e non richiesto "libera" le Regioni da ogni onere - a curare la presentazione del progetto e a seguire il procedimento di approvazione del medesimo presso gli organismi comunitari". Tale specifica previsione comporta, difatti, la "totale estromissione delle Regioni dalla fase di negoziazione con la Commissione europea in merito ai progetti regionali" ed e', quindi, vieppiu' "lesiva delle attribuzioni regionali in materia di agricoltura", specie in considerazione del fatto "che alle Regioni spetta l'attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, Cost.".

    Una censura comune e', invece, quella che investe le altre lettere - i), l), m), n), r), s), v), z), aa), bb), cc) e dd) - del medesimo comma 2 dell'art. 1, in quanto e' sempre il parametro di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. ad essere evocato in relazione a ciascuna di tali disposizioni, atteso che le stesse investirebbero materie - quelle dell'agricoltura e della pesca - oggetto di potesta' legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi della norma costituzionale de qua.

    Difatti, la previsione secondo cui gli emanandi decreti legislativi interverranno "per favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca", previsione enunciata dalla lettera i) del predetto art. 1, comma 2, configura un "intervento di sostegno alle imprese" che operano in ambiti materiali di competenza esclusiva regionale. Analogamente, le previsioni di cui alle lettere l) ed m) - secondo le quali i futuri interventi del legislatore delegato dovranno essere diretti, da un lato, a favorire l'inserimento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata, nonche', dall'altro, a rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa - realizzerebbero, del pari, una violazione della competenza regionale esclusiva in materia di agricoltura.

    Quanto, poi, alla previsione di cui alla lettera n), del predetto art. 1, comma 2, la quale prescrive la necessita' di ridefinire "gli strumenti relativi alla tracciabilita', all'etichettatura, e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei mangimi", essa violerebbe anche i commi terzo e quinto dell'art. 117 Cost.

    Infatti, pur a volere ritenere che la etichettatura dei prodotti debba "rispondere a regole eguali, per la tutela del consumatore", siffatto argomento in nessun caso "puo' spostare la competenza regionale", giacche', assume la ricorrente, "la disciplina delle informazioni che i produttori danno ai consumatori e' riservata alla Unione europea per garantire il mercato unico europeo". Ne consegue, pertanto, che "la competenza delle Regioni si ripropone in quanto ad esse spetta l'attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza", ex art. 117, quinto comma, della Costituzione. Infine, ammesso che il titolo idoneo a giustificare l'intervento legislativo statale in esame possa ravvisarsi nella "tutela della salute", si dovrebbe rilevare - sempre secondo la Regione Toscana - che in tale materia lo Stato "deve limitarsi a dettare principi", cio' che non si verifica, invece, nel caso di specie.

    E' nuovamente il quarto comma dell'art. 117 Cost. ad essere evocato, viceversa, quale parametro in relazione alle censure che hanno investito le lettere r) ed s) dell'impugnato art. 1, comma 2.

    La prima di tali disposizioni, difatti, prevede che siano individuati "strumenti di coordinamento, indirizzo ed organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare", la seconda prescrive interventi per "favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per valorizzare sul mercato i loro prodotti"; entrambe risultano adottate dallo Stato in assenza di "titolo legittimante", tale non potendosi considerare "il riferimento ad un interesse unitario nazionale", sicche' ledono la competenza regionale in materia di agricoltura.

    Infine, le altre censure - quelle che investono le lettere v), z), aa), bb), cc) e dd) - aventi ad oggetto l'art. 1, comma 2, censure proposte sempre ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., si fondano sull'assunto che le disposizioni de quibus, tutte concernenti la materia della pesca e dell'acquacoltura, violino, per l'ampiezza della delega conferita al legislatore delegato, l'esclusiva competenza regionale sussistente in tali materie, in quanto l'intervento statale dovrebbe "limitarsi agli aspetti attinenti alla tutela dell'ecosistema".

    Quanto, poi, alle censure che concernono i commi 5 e 6 del medesimo art. 1 della legge n. 38 del 2003, deve osservarsi come sia il parametro di cui all'art. 117, sesto comma, della Costituzione quello evocato dalla Regione Toscana nel censurare il primo di tali commi.

    Prevedendo, difatti, "l'emanazione di regolamenti per l'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3", l'impugnata disposizione viola la norma costituzionale suddetta, che consente l'esercizio della potesta' regolamentare dello Stato "solo con riferimento alle fattispecie rientranti nella competenza legislativa esclusiva" dello stesso, evenienza non ipotizzabile - per le ragioni gia' indicate - nel caso in esame.

    Il sesto comma dell'art. 1 si pone, invece, "in contrasto con l'impianto sostanziale...

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