Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 febbraio 2006 (della regione siciliana) Porti e aeroporti civili - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Modifica della precedente disciplina - Determinazione dei diritti aeroportuali, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti ministeriali...

Ricorso della Regione Siciliana, nella persona del suo presidente pro tempore on.le Salvatore Cuffaro, autorizzato a costituirsi in giudizio innanzi codesta ecc.ma Corte con deliberazione della giunta regionale (deliberazione n. 6 del 9 gennaio 2006), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Francesco Castaldi e dall'avv. prof. Giovanni Pitruzzella, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi, e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Fatto

Con d.l. 17 ottobre 2005, n. 211, il legislatore statale prevedeva l'introduzione di «Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale».

Il suddetto decreto non era successivamente convertito in legge entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua pubblicazione e, tuttavia, gli artt. 7, comma 1, lett. a) e b), 8, commi 1 e 2, e 10, comma 2, dello stesso erano testualmente riprodotti negli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-duodecies, recepiti dal seguente d.l. 30 settembre 2005, n. 203, il quale, invece, era convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, rubricata appunto «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre urgenti in materia tributaria e finanziaria» (allegato alla finanziaria 2006).

In particolare, l'art. 11-nonies, rubricato «Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali», al comma 1 prevede - quale modificazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresi' fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali.

La variazione e' determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», precisando che «la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato vengono determinati tenendo conto: a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attivita' commerciali, offerti sul sedime aeroportuale; b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate».

Nello stesso articolo il legislatore statale stabilisce poi che «e' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta».

Ai commi 1 e 2 del successivo art. 11-decies, rubricato «Competitivita' del sistema aeroportuale» e' sancito infine come «al fine di incrementare la competitivita' e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'art. 11-nonies del presente decreto [...] Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324...

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