D.L. 31 marzo 2014, n. 52

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6/2014 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla
seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» è inserita la se-
guente: «e»;
c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo
regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private
autorizzate ai sensi dell’articolo 116»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando l’interessato ritenga di attuare il programma
presso strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 e
specif‌icamente per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, let-
tera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi
struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere
in condizioni di accoglierlo.».
28 bis. Al comma 1 dell’articolo 123 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
pendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modif‌icazioni, le parole: «alle
tabelle I e II, sezioni A, B e C,” sono sostituite dalle seguenti:
“alla tabella I e alla tabella dei medicinali».
29. All’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non pos-
sono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti
o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 e del-
le sostanze non inserite nella Farmacopea uff‌iciale, fatto salvo
l’uso dei medicinali oppioidi prescrivibili.».
30. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inserite
le tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14 del citato testo
unico, come modif‌icati dai commi 2 e 3 del presente articolo,
nonchè l’allegato III bis, riportati nell’allegato A al presente de-
creto.
(1) Soppresso dalla legge di conversione.
2. (Eff‌icacia degli atti amministrativi adottati ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ri-
prendono a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino
alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
ottobre 1990, n. 309, e successive modif‌icazioni.
1 bis. Nei decreti applicativi del testo unico di cui al decreto
dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n.
49, f‌ino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte co-
stituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ogni richiamo alla tabella
II è da intendersi riferito alla tabella dei medicinali, di cui all’al-
legato A al presente decreto.
CAPO II
IMPIEGO DEI MEDICINALI
4. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale
della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
(Si omettono le tabelle)
II
D.L. 31 marzo 2014, n. 52. Disposizioni urgenti in materia di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 76 del 1 aprile 2014).
1. (Modif‌iche all’articolo 3 ter del decreto legge 22 dicembre
2011, n. 211, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 17 feb-
braio 2012, n. 9). 1. Al comma 4 dell’articolo 3 ter del decreto
legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti mo-
dif‌icazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono sostitui-
te dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente l’ap-
plicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un
ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti
elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è
idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua peri-
colosità sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorve-
glianza quando interviene ai sensi dell’articolo 679 del codice di
2. Al f‌ine di monitorare il rispetto del termine di cui all’arti-
colo 3 ter, comma 4, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9,
come modif‌icato dal comma 1 del presente decreto, le regioni
comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia
e al comitato paritetico interistituzionale di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale n. 126 del 30
maggio 2008, entro l’ultimo giorno del semestre successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realiz-
zazione e riconversione delle strutture di cui all’articolo 3 ter,
comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonchè tutte
le iniziative assunte per garantire il completamento del proces-
so di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando
dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realiz-
zazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte
per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da
non garantirne il completamento entro il successivo semestre il
Governo provvede in via sostitutiva a norma dell’articolo 3 ter,
comma 9, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1,
pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni di euro per
il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 3 ter, comma 7, del decreto
legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte
al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero
della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro dell’economia
e delle f‌inanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio.
2. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

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