Sentenza nº 427 da C.G.A.R. Sicilia, 14 Luglio 2014

Data di Resoluzione14 Luglio 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA, sede di PALERMO, sez. I, n. 00937/2002, resa tra le parti, concernente restituzione somme indebitamente percepite.

sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2002, proposto da:

Alfonso Saieva, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Giambruno, Ettore Leto, con domicilio eletto presso Ettore Leto in Palermo, via Serradifalco, n. 58;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, rappresentato e difeso dall'avv. Santi Magazzù, con domicilio eletto presso Santi Magazzù in Palermo, via Mario Rutelli, n. 38;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Gabriele Carlotti e uditi per le parti gli avvocati V. Giambruno e L. Mangione, su delega di S. Magazzù;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. ? Il dottor Alfonso Saieva impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Sicilia, sede di Palermo, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'odierno appellante onde ottenere l'annullamento della deliberazione n. 704, adottata in data 30 dicembre 1998, dal Commissario Straordinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ?A. Mirri? (d'ora in poi: IZS o Istituto), nonché del provvedimento ingiuntivo alla restituzione della somma di lire 87.642.163, contenuto nella lettera dello stesso Commissario, prot. n. 000093, del 7 gennaio 1999, di comunicazione e notifica della anzidetta deliberazione.

  2. ? Si è costituito, per resistere all'impugnazione, l'IZS, che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, ha eccepito altresì l'inammissibilità dell'impugnazione, chiedendone comunque il rigetto.

  3. ? All'udienza pubblica del 17 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

  4. ? Ai fini del decidere giova ricostruire succintamente i fatti sui quali si è innestata la controversia.

  5. - Con la lettera del 7 gennaio 1999, prot. n. 000093, il Commissario Straordinario dell'IZS notificò al dottor Saieva la deliberazione n. 704/1998, assegnando all'appellante il termine di trenta giorni per restituire la somma di lire 87.642.163, mediante assegno circolare non trasferibile intestato all'Istituto. Siffatto ordine di restituzione di somme riscosse dal dottor Saieva, dal 1983 al 1994 in qualità di Segreterio Generale dell'IZS, fu giustificato con l'esigenza di recuperare una ?indebita erogazione?, fatta a suo tempo dall'IZS, ?per l'errata applicazione degli artt. 43 e 44 del D.P.R. n. 348/83, e artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 270/87 e art. 46 del D.P.R. n. 384/90?.

    Occorre, a tal riguardo, precisare che l'IZS fu riordinato con la L. 23 giugno 1970, n. 503, quale Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e fu sottoposto, insieme ad altri analoghi organismi, alla vigilanza del Ministro della Sanità. Con la successiva L. n. 745 del 23 dicembre 1975 le funzioni amministrative esercitate dal predetto Ministero furono trasferite alle Regioni, pur riservandosi al Governo nazionale il compito di adottare direttive. La Regione siciliana omise di legiferare in materia fino al novembre 1993 (ossia fino all'art. 37 della L.R. n. 30/1993); in precedenza, però, giusta l'art. 1 della L. 7 marzo 1985, n. 97, era stato disposto che ?Il personale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di cui alla legge 23 giugno 1970 n. 503, come modificata dalla legge 23 dicembre 1975 n. 745? entrasse a far parte del comparto sanitario. Poi la Giunta di Governo della Regione siciliana, con la deliberazione n. 361 dell?11 novembre 1987, approvò la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Istituto n. 155 del 13 ottobre 1987, con la quale fu confermata la spettanza, al Direttore e al Segretario Generale dell'IZS - entrambi collocati con lo stesso atto nell'XI livello retributivo e funzionale - a decorrere dal 1° gennaio 1983, delle due indennità di partecipazione, rispettivamente, all'Ufficio di Direzione e Coordinamento, rispettivamente previste dagli artt. 43 e 44 del D.P.R. n. 348/1983 (e mantenute dagli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 270/1987), applicabili anche al personale degli Istituti Zooprofilattici mercé l'art. 1 del D.P.R. 8 luglio 1986, n...

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