Sentenza nº 6 da Constitutional Court (Italy), 23 Gennaio 2014

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione23 Gennaio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 6

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Luigi MAZZELLA Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto nel giudizio vertente tra M.A. e l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Grosseto con ordinanza del 29 luglio 2010 iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto in fatto

  1. – La Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con ordinanza del 21 giugno 2010, depositata in data 21 luglio 2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2012,), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui, derogando al solo art. 43 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), non consente – nel caso di acquisti di beni immobili avvenuti in sede di espropriazione forzata di cui all’art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 – di determinare la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta secondo quanto previsto dall’art. 52, commi 4 e 5, del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986, denunciando la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    Riferisce il giudice a quo che il sig. M.A. si era reso aggiudicatario, all’esito di una procedura esecutiva immobiliare, di un immobile destinato ad uso residenziale, posto in Comune di Castiglione della Pescaia; in occasione della registrazione del decreto del giudice dell’esecuzione questi aveva chiesto all’Agenzia delle entrate di Grosseto di poter usufruire delle agevolazioni per la “prima casa di abitazione” previste dall’art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, il quale prevede che «In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento».

    Nondimeno, il decreto di trasferimento del Tribunale di Grosseto era stato assoggettato ad imposizione dall’Agenzia delle entrate accordando le agevolazioni previste per la “prima casa di abitazione”, ma senza tenere conto della dichiarazione del sig. M.A. di volersi avvalere della disciplina prevista dall’art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 e, quindi, applicando l’imposta sul prezzo di aggiudicazione, come previsto dall’art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, corrispondente ad un valore superiore a quello che sarebbe stato determinato secondo quanto previsto dall’art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986.

    Il sig. M. A. pagava l’imposta nella misura liquidata dall’Agenzia delle entrate ed in seguito proponeva istanza per ottenere il rimborso della maggior imposta versata, ricevendone tuttavia il diniego. Osservava difatti l’Agenzia delle entrate di Grosseto che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ai beni immobili acquisiti in seguito ad asta giudiziaria doveva trovare applicazione l’art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986 e non invece l’art. 43 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986; non ricorrevano, quindi – secondo l’amministrazione finanziaria – le condizioni per fare applicazione dell’art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, il quale – si sosteneva – deroga all’art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, ma non al successivo art. 44: il quale, a sua volta, con specifico riguardo alla vendita di beni mobili ed immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto, stabilisce che la base imponibile sia determinata con riferimento al prezzo di aggiudicazione e non con riguardo al valore.

    Contro tale diniego il sig. M. A. ricorreva alla suddetta Commissione tributaria, chiedendo che gli fosse riconosciuta l’applicazione dell’art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, e sollecitando il giudice tributario a sollevare questione di legittimità costituzionale.

    La Commissione tributaria provinciale di Grosseto, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ne evidenzia la rilevanza nel giudizio a quo, in quanto l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1, comma 497, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità anche in caso di trasferimento ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986, che concerne il caso del ricorrente, determinerebbe un esito favorevole del ricorso.

    Il giudice rimettente ritiene che la questione sia altresì non manifestamente infondata, in quanto se in un atto di aggiudicazione all’esito di una procedura prevista dal richiamato art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986, siano presenti i requisiti elencati nell’art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 – ovvero che la cessione avvenga in favore di persone fisiche, non nell’esercizio di attività imprenditoriali, artistiche o professionali, ed abbia ad oggetto immobili destinati ad uso abitativo – non si comprenderebbero le ragioni per non consentire – come invece previsto per i trasferimenti di immobili considerati dal precedente art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 – che l’aggiudicatario possa avanzare la richiesta di assoggettare l’atto traslativo (nel caso di specie il decreto di trasferimento del bene del giudice dell’esecuzione) alla disciplina di determinazione della base imponibile stabilita dall’art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986.

    Osserva in proposito la Commissione tributaria provinciale di Grosseto che la disciplina sospettata di incostituzionalità discriminerebbe irragionevolmente il trasferimento di immobili destinati ad uso abitativo avvenuti in seguito a procedure esecutive rispetto al trasferimento di immobili, aventi caratteristiche analoghe, avvenuti per effetto di un atto pubblico stipulato davanti ad un notaio. A tal riguardo, secondo il giudice a quo, l’unico aspetto nel quale i due sistemi di trasferimento differirebbero...

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