DECRETO 12 ottobre 2017 - Modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017. (17A07086)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto l'art. 1, comma 508, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che, al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114;

Visto l'art. 1, comma 508, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante la «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» ed, in particolare, gli articoli da 69 a 75-bis nei quali sono indicate le quote dei tributi erariali spettanti alla regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente le «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale»;

Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», ed, in particolare, l'art. 49 nel quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica...

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