Sentenza nº 265 da Constitutional Court (Italy), 13 Novembre 2013

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione13 Novembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 265

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – sezioni riunite, nel procedimento vertente tra Insinga Antonio ed altri e l’Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana, con ordinanza del 17 aprile 2012, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 17 aprile 2012 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezioni riunite ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione ed all’art. 14, lettera q), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana). In via subordinata, le medesime disposizioni sono state censurate per violazione dell’art. 3 Cost. e «per mancato rispetto dei limiti costituiti dalle riforme economico-sociali, nonché dai principi generali dell’ordinamento» espressi dal combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché, in ulteriore subordine, per contrasto con gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, espressivo di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Il rimettente riferisce che alcuni dipendenti dell’assessorato ai beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana, aventi la qualifica di assistente tecnico bibliotecario, il 9 luglio 1996 hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione per ottenere l’annullamento della nota del 31 maggio 1996 con cui l’Assessore aveva disatteso la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti di lavoro da essi vantati, tardivamente soddisfatti, costituiti dall’indennità “video” relativa agli anni 1990-1994, percepita nel luglio del 1995; dalla medesima indennità relativa all’anno 1995, dall’indennità di turnazione per i mesi di novembre e dicembre del 1995 e dal F.E.S. per i mesi di ottobre-dicembre del 1995, percepiti nel marzo del 1996; dall’indennità di turnazione relativa ai mesi di settembre ed ottobre del 1995 e dalle indennità “video”, di turnazione e per il lavoro straordinario relative al mese di gennaio 1996, percepite nel maggio dello stesso anno a seguito di diffida all’amministrazione. Il giudice a quo, in particolare, riferisce che i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 30, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988, secondo il quale la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sarebbero dovuti anche per il ritardato pagamento delle somme da erogarsi ai sensi della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell’amministrazione regionale) – tra cui rientrerebbero le indennità in considerazione – e non solo dello stipendio o della pensione, come sostenuto dalla Regione.

    Ritenuta l’ammissibilità del ricorso straordinario – non vi osterebbe l’art. 7, comma 8, dell’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), secondo cui «il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa», inapplicabile ratione temporis – e chiamato a rendere il parere sullo stesso, il rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988, affermando di essere a ciò abilitato dall’art. 13, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), come modificato dall’art. 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

    1.1.– Il giudice a quo rileva che l’art. 30 della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988, dopo aver previsto al comma 1 che: «Al personale dell’Amministrazione regionale in servizio o a riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione, sono dovuti gli interessi nella misura legale nonché la...

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