n. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2020 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione terza civile Composta dai signori magistrati: dott. Franco De Stefano - presidente;

dott.ssa Lina Rubino - consigliere;

dott. Marco Rossetti - consigliere;

dott. Augusto Tatangelo - consigliere relatore;

dott. Cosimo D'Arrigo - consigliere;

ha pronunciato la seguente Ordinanza interlocutoria Sul ricorso iscritto al n. 4471 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da: Azienda agricola Emilia Fodera' S.n.c. (codice fiscale: 03106760824), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Cesare Fodera';

Fodera' Cesare (codice fiscale: FDR CSR 41E11 G273W), rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati Dario Greco (codice fiscale: GRC DRA 71D29 G273R) e Serena Lombardo (codice fiscale: LMB SRN 72S64 G273W);

Ricorrenti nei confronti di Dobank S.p.A. (codice fiscale: 00390840239), quale rappresentante di Unicredit S.p.A. (codice fiscale: 00348170101), in persona del rappresentante per procura Gabriella Salluzzo rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato Filippo Coleine (codice fiscale: CLN FPP 69E07 H501Z);

Controricorrente nonche' Fodera' Paolo (codice fiscale: FDR PLA 54P30 G273O);

Intimato per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 97/2017, pubblicata in data 24 gennaio 2017;

Udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 maggio 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo;

Uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l'avvocato Dario Greco, per le parti ricorrenti. Fatti di causa L'Azienda agricola Emilia Fodera' S.n.c., nonche' Cesare e Paolo Fodera', hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1 del codice di procedura civile, avverso il precetto di pagamento dell'importo di euro 350.182,85, oltre interessi, loro intimato in data 23 giugno 2006 dal Banco di Sicilia S.p.A., sulla base di un contratto di mutuo per il consolidamento di passivita' agrarie stipulato in data 23 giugno 1995, da restituirsi in sette annualita' posticipate, con scadenza dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 2004. L'opposizione e' stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Palermo, che ha dichiarato l'inefficacia del precetto per le somme eccedenti l'importo di euro 310.653,29. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, ha dichiarato l'inefficacia del precetto per le somme eccedenti l'importo di euro 278.563,00, oltre «interessi convenzionali se nei limiti del tasso soglia, ovvero al tasso soglia dal 23 giugno 2006 al soddisfo». Ricorrono l'Azienda agricola Emilia Fodera' S.n.c. e Cesare Fodera', sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso Dobank S.p.A., in rappresentanza della societa' creditrice Unicredit S.p.A. (che ha incorporato per fusione il Banco di Sicilia S.p.A.). Non ha svolto attivita' difensiva nella presente sede l'intimato Paolo Fodera'. E' stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Motivi 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione,ex art. 360, n. 3 del codice di procedura civile, dell'art. 12 delle preleggi, dell'art. 20, comma 11 della legge Regionale Siciliana n. 19/2005, dell'art. 19 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, n. 6». 1.1. I ricorrenti avevano in primo luogo dedotto, a fondamento dell'opposizione al precetto, che i crediti oggetto dell'intimazione non erano esigibili, in quanto le rate del mutuo agrario loro concesso dal Banco di Sicilia, avendo scadenza anteriore al 31 dicembre 2005, erano state prorogate di diciotto mesi (e quindi a data successiva a quella del prospettato inizio dell'esecuzione), sulla base dell'art. 20, comma 11, della legge della Regione siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, il quale (facendo seguito ad una serie di provvedimenti legislativi precedenti di analogo tenore, emanati a partire dal 1999) prevede testualmente quanto segue: «La durata minima delle operazioni di credito agrario attivate da imprese agricole singole e/o associate, e' pari a mesi diciotto. Al fine di agevolare la ripresa delle aziende agricole siciliane singole e/o associate, colpite dalla grave crisi di mercato nel corso del 2004 e del 2005, gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passivita' di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005, nonche' per le aziende agrumicole, ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006, purche' contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento della scadenza della passivita'». Non e' in discussione l'applicabilita' all'azienda opponente (che ha sede in Sicilia, a Palermo) della disposizione che prevede la proroga, con riguardo alla tipologia del contratto di mutuo oggetto di controversia ed alla localizzazione del rapporto, ne' la sua operativita' sotto il profilo temporale, dal momento che effettivamente le date di scadenza delle rate di mutuo oggetto dell'intimazione rientrano tra quelle per cui la legge regionale dispone la proroga. La corte di appello ha in effetti respinto l'indicato motivo di opposizione affermando che la proroga invocata dagli opponenti non era automatica ma avrebbe potuto operare esclusivamente in caso di accordo volontario delle parti del contratto di mutuo in tal senso (accordo che nella specie non risulterebbe mai intervenuto). Ha ritenuto che questa fosse la corretta interpretazione, costituzionalmente orientata, della disposizione della legge regionale, anche per averla sostenuta la stessa Regione Sicilia nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, che aveva disposto una delle precedenti proroghe di analogo tenore e contenuto (giudizio peraltro definito con ordinanza dichiarativa della manifesta inammissibilita' della questione: Corte costituzionale...

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