Sentenza nº 257 da Constitutional Court (Italy), 22 Novembre 2012

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione22 Novembre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 257

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 64, comma 2, e 67, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Modena nel procedimento vertente tra G.G. e l’INPS, con ordinanza del 27 settembre 2011, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 27 settembre 2011 (r.o. n. 98 del 2012) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 64, comma 2, e 67, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione «nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici autonome e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che abbiano adottato un minore, prevedono l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi».

    1.1.— Il rimettente espone che, con ricorso depositato nel giudizio principale, la ricorrente G.G., lavoratrice autonoma, iscritta alla gestione separata – premesso che aveva ottenuto l’affidamento preadottivo del minore K.A., nato il 15 ottobre 2000, con decorrenza 8 aprile 2008, data di ingresso del bambino in Italia, e che aveva ottenuto dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale (d’ora in avanti, INPS), a seguito di domanda presentata in data 11 giugno 2008, l’indennità di maternità nella misura di euro 6.415,71, pari a tre mensilità, calcolate sul reddito dichiarato nel periodo di riferimento – ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di maternità per adozione internazionale pari a cinque mensilità e la condanna dell’INPS al pagamento delle residue due mensilità, oltre interessi legali.

    Il giudice a quo riporta, preliminarmente, il contenuto degli artt. 66, 67, 68 del d.lgs. n. 151 del 2001, concernenti l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, in caso di gravidanza e in caso di adozione o affidamento.

    In particolare, ai sensi del citato art. 66: «1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell’articolo 68».

    L’art. 68, comma 2, stabilisce: «Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1».

    L’art. 67, concernente le modalità di erogazione dell’indennità, al comma 2, dispone: «In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto all’articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all’articolo 27».

    Il rimettente precisa che, con successivi interventi legislativi, è stata estesa alle lavoratrici iscritte alla gestione separata la tutela relativa alla maternità, già prevista per le lavoratrici dipendenti.

    In proposito, richiama l’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), che ha elevato il contributo alla gestione separata dovuto dalle persone non iscritte ad altre forme obbligatorie, tra l’altro, «per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera».

    Con l’art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), il legislatore ha, poi, stabilito che «La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l’estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente».

    Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 (recte: 4) aprile 2002, si è stabilito che «a decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa».

    In caso di adozione o affidamento la suddetta indennità è corrisposta per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso, nella famiglia della lavoratrice, del bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età.

    In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modificazioni, l’indennità di cui all’art. 1 spetta, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest’ultimo, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età.

    Il rimettente riporta, poi, con riferimento alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, il dettato dell’art. 64 del d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e dall’art. 1, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nei termini seguenti: «1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui...

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