Sentenza nº 159 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 2008

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione20 Maggio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 159

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††† FLICK†††††††††††††††††††††††††† Giudice†††††

- Francesco†††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††† †††††††† ì

- Franco††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Luigi†††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††† †††††† ì

- Gaetano††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Sabino †††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Maria Rita ††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giuseppe†††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Paolo Maria†††††††† NAPOLITANO†††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 1, commi 721 e 722 da 725 a 730 e da 733 a 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano notificati il 23 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1∞ e il 15 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 10 e 12 del registro ricorsi 2007.

†††††††† Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††† udito nellíudienza pubblica dellí11 marzo 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

†††††††† uditi gli avvocati Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo, Massimo Salvatorelli e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1. ñ Con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 1∞ marzo (iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2007), la Regione Veneto ha promosso, tra le altre, questione di legittimit‡ costituzionale, dellíart. 1, commi 721, 722 e 730 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione.

†††††††† 1.1. ñ Líart. 1, comma 721, stabilisce che ´ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dellíammontare dei compensi e delle indennit‡ dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societ‡ partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzativeª. Il successivo comma 722, qualifica il comma 721 come ´principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilit‡ e crescita dellíUnione europeaª.

†††††††† La ricorrente, invece, ascrive il censurato comma 721 alla materia ´organizzazione amministrativa della Regioneª, di competenza residuale. Pertanto, a suo avviso, risulterebbe ´paleseª la violazione dellíart. 117, quarto comma, della Costituzione, ´e, conseguentemente, degli artt. 118 e 119 della Costituzione, concernenti rispettivamente líautonomia amministrativa e finanziaria della Regioneª.

†††††††† 1.2. ñ Avendo lo stesso legislatore statale qualificato la disposizione di cui al comma 721 quale ´principio fondamentaleª in materia di ´coordinamento della finanza pubblicaª, la Regione ricorrente denuncia, in via subordinata, la violazione dellíart. 117, terzo comma, della Costituzione. Essendo intervenute in un ‡mbito materiale di competenza concorrente, le disposizioni oggetto di doglianza non si sarebbero limitate a porre princÏpi fondamentali, bensÏ avrebbero fissato una disciplina normativa di dettaglio ´fortemente invasiva dellíautonomia (legislativa, amministrativa e finanziaria) regionaleª.

†††††††† Le stesse disposizioni, inoltre, violerebbero líart. 119 della Costituzione, il quale ´impedisce allo Stato di individuare le singole voci di spesa da limitare, pur se in vista del rispetto dei vincoli comunitari di politica economica e monetariaª.

†††††††† 1.3. ñ Il comma 730 dello stesso art. 1 dispone che ´le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai princÏpi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle societ‡ da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette societ‡. Líobbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblicaª.

†††††††† Per la ricorrente, i richiamati commi da 725 a 729 fisserebbero ´limiti puntualiª sia al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sia al compenso degli stessi e del relativo presidente, nelle societ‡ a totale partecipazione di Comuni o Province, nelle societ‡ a totale partecipazione pubblica di una pluralit‡ di enti locali, nelle societ‡ a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati.

†††††††† Dal canto loro, i commi 731 e 732 modificano rispettivamente líart. 82 e líart. 234 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullíordinamento degli enti locali), e cioË due disposizioni che non avrebbero alcun riferimento con gli oggetti di cui al comma 730.

†††††††† Analogamente dovrebbe concludersi per i commi da 733 a 735. Il comma 735 stabilisce che le disposizioni precedenti non si applicano alle societ‡ quotate in borsa. Inoltre, per il comma 734, non puÚ essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societ‡ a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Infine, il comma 735 prevede che gli incarichi di amministratore delle societ‡ di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici ed i relativi compensi siano pubblicati nellíalbo e nel sito informatico dei soci pubblici. La pubblicit‡ Ë soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dellíobbligo di pubblicazione e la mancata comunicazione da parte degli amministratori societari dei loro incarichi e compensi o indennit‡ sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la societ‡.

†††††††† Il denunciato comma 730, dunque, ´palesementeª violerebbe líart. 117, quarto comma, della Costituzione, essendo intervenuto nella materia, di competenza residuale, delle ´societ‡ partecipate dalle Regioniª, e, ´conseguentementeª, contrasterebbe anche con gli artt. 118 e 119 della Costituzione.

†††††††† Anche accedendosi, in via subordinata, alla autoqualificazione della prescrizione come ´principio di coordinamento della finanza pubblicaª, ne discenderebbe comunque líinosservanza del dettato costituzionale e, precisamente, dellíart. 117, terzo comma, della Costituzione, non essendosi il legislatore statale limitato ad enunciare norme di principio.

†††††††† CosÏ inquadrato, inoltre, il comma 730 violerebbe altresÏ líart. 119 della Costituzione, avendo identificato singole voci di spesa. ´Da quanto da ultimo dettoª conseguirebbe ´de planoª la violazione anche dellíart. 118 della Costituzione.

†††††††† 2. ñ Con atto depositato il 15 marzo 2007 si Ë costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato.

†††††††† La difesa erariale contesta, innanzitutto, líinquadramento materiale formulato nel ricorso, trattandosi al contrario di disposizioni riconducibili alla materia, di competenza concorrente, del ´coordinamento della finanza pubblicaª.

†††††††† Per il resistente, pertanto, non sussisterebbe la lamentata violazione dellíart. 117, terzo comma, della Costituzione, trattandosi di mere norme di principio. In questo ‡mbito materiale, il legislatore statale Ë legittimato ad imporre vincoli agli enti locali, allorchÈ questi siano resi necessari da ´ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, comprensivi, dunque, della c.d. ìfinanza pubblica allargataî, a loro volta condizionati dagli obblighi comunitariª (viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2005).

†††††††† In coerenza con la giurisprudenza costituzionale, il comma 721 non avrebbe fatto altro che indicare un obiettivo di contenimento della spesa pubblica secondo criteri volti, in particolare, a ridurre il numero ed i compensi dei componenti degli organi rappresentativi. Le denunciate disposizioni avrebbero, infatti, espressamente rimesso alle stesse Regioni la necessaria attivit‡ normativa e amministrativa per la concreta gestione della spesa.

†††††††† Quanto al comma 730, líAvvocatura dello Stato ribadisce, in via preliminare, che tale norma si collocherebbe nella materia concorrente della ´armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributarioª. Il legislatore statale si sarebbe, dunque, limitato a enunciare princÏpi e criteri direttivi di coordinamento della finanza pubblica, ´princÏpi destinati alle Regioni quali limiti allíesercizio della potest‡ legislativa da esse in concreto esercitataª.

†††††††† 3. ñ Con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 5 marzo (iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2007), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra le altre, questione di legittimit‡ costituzionale, dellíart. 1, commi da 725 a 730 e da 733 a 735, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 116, 117, commi secondo, lettere g) e l)...

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