n. 64 SENTENZA 10 febbraio - 24 marzo 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 18 agosto 2014, depositato in cancelleria il 22 agosto 2014 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 18 agosto 2014 e depositato il successivo 22 agosto (reg. ric. n. 63 del 2014), la Regione Veneto ha impugnato, tra l'altro, l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonche' al «principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120» Cost. 1.1.- La disposizione impugnata ha modificato l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Essa ha previsto, in primo luogo, alla lettera a), che «al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono sostituite con le parole "1° luglio 2014"». A seguito di tale modificazione, il comma 4 dell'art. 3 del d.l. n. 95 del 2012 stabilisce che «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione e' consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

  1. permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove gia' definiti, nonche' di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti». In secondo luogo, la norma impugnata ha disposto, alla lettera b), che «il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresi' alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione."». La ricorrente sottolinea come tale disposizione abbia esteso alle Regioni l'applicazione, oltre che del citato comma 4, anche del comma 6 del d.l. n. 95 del 2012, secondo cui «Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti». 1.2.- Tanto premesso, la Regione Veneto passa a esporre le proprie censure. 1.2.1.- La ricorrente afferma, anzitutto, che l'impugnato comma 4 dell'art. 24 del d.l. n. 66 del 2014, imponendo alle Regioni, «senza intesa», una misura permanente e dettagliata di riduzione di una specifica voce di spesa, costituisce «una disposizione puntuale», priva della natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, e contrasta, percio', con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. La stessa Regione aggiunge che «Al riguardo si rimanda pienamente alle motivazioni, che si ripropongono interamente, sviluppate ai punti precedenti riguardo alla violazione degli art. 117, III comma, 119 Cost. (ivi compresa anche la violazione dei commi III e IV per l'effetto perequativo implicito e distorto che le disposizioni impugnate producono) e del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione». Tale rinvio deve intendersi riferito alle motivazioni sviluppate nei tre precedenti punti del ricorso regionale, con i quali, alle pagine da 2 a 19 dello stesso, la Regione Veneto ha denunciato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 8, commi 4, 6 e 10, e 46, commi 6 e 7 (punto 1), 14, commi 1, 2 e 4-ter (punto 2), e 15 (punto 3), del d.l. n. 66 del 2014. 1.2.2.- La Regione ricorrente asserisce poi che la disposizione impugnata, «imponendo una generalizzata ed irragionevole riduzione dei canoni di locazione a prescindere dalla loro congruita'», violerebbe anche gli artt. 3 e 97 Cost. Tale violazione ridonderebbe in una lesione delle competenze costituzionalmente garantite alla Regione e, in particolare, dell'autonomia finanziaria ed organizzativa della stessa, atteso che «le Regioni sono comunque tenute a garantire [...] risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri irragionevoli stabiliti dalla disposizione impugnata». 2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate. Nelle proprie deduzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri si e' limitato, peraltro, ad una generale illustrazione, da un lato, dell'art. 119 Cost. e della sua attuazione da parte del legislatore ordinario, dall'altro, dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni e Province ad autonomia speciale. 3.- In data 10 novembre 2015, la Regione Veneto ha depositato una memoria illustrativa con la quale, nel rinnovare la domanda di accoglimento del ricorso, ha chiesto, altresi', alla Corte costituzionale, di dichiarare l'inammissibilita' della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri. 3.1.- A fondamento di tale ultima richiesta, la Regione ricorrente evidenzia che l'atto mediante il quale il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito in giudizio, ancorche' nell'epigrafe indichi esattamente il ricorso regionale e le disposizioni con esso impugnate, contiene una motivazione non pertinente all'oggetto del ricorso, nella quale le norme impugnate non sono mai citate e non viene spesa alcuna argomentazione a difesa della legittimita' costituzionale delle stesse. Secondo la ricorrente, qualora la costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri fosse ritenuta ammissibile, il proprio diritto di difesa sarebbe leso, atteso che essa non ha avuto la possibilita' di replicare alle argomentazioni svolte nell'atto di costituzione, in quanto le stesse non sono pertinenti al giudizio. 3.2.- Nel merito, la ricorrente precisa ulteriormente le ragioni per le quali la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. In primo luogo, essa conterrebbe non principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma una misura puntuale e dettagliata, quale la riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione, «peraltro in assenza di intesa» (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 148 del 2012, n. 232 del...

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