Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 2008

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione13 Febbraio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del 21 settembre 2005 (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) emessa dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, nonché dell’atto del 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI) del Presidente della medesima Commissione, onorevole Carlo Taormina, promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma notificato il 10 marzo 2006, depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al n. 37 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi il dott. Franco Ionta per la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. - La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha promosso, con ricorso depositato pressa la cancelleria della Corte il 5 ottobre 2005, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

    1.1.- La ricorrente premette di aver appreso da organi di stampa «dell’arrivo in Italia della vettura Toyota a bordo della quale, presumibilmente, furono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il 20 marzo 1994», e di aver pertanto avviato – nel settembre del 2005 – uno scambio di corrispondenza con la citata Commissione parlamentare, segnalando «l’opportunità dello svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici» sul predetto veicolo, necessari a ciascuna delle due autorità per l’espletamento dell’attività di indagine di rispettiva competenza.

    Deduce, tuttavia, la ricorrente che il Presidente della predetta Commissione – dopo aver informato la Procura che l’organo parlamentare in questione aveva «preso in carico, previo sequestro, l’autovettura», disponendo «anche a norma dell’art. 360 c.p.p.» «accertamenti tecnici», taluni dei quali «di natura irripetibile» – comunicava, con nota (prot. n. 2005/0001389/SG-CIV) pervenuta alla stessa Procura il 21 settembre 2005, di non potere «aderire alla richiesta» formulata, «significando che, tra l’altro, l’atto deliberativo di istituzione della Commissione», dal medesimo presieduta, «impone accertamenti non solo sul fatto e sui responsabili, ma anche sulle carenze istituzionali, comprese quelle attribuibili ai molteplici passaggi giudiziari che hanno interessato la vicenda».

    Per l'annullamento di tale nota – e dell’atto, adottato dal Presidente della citata Commissione parlamentare in data 17 settembre 2005 (prot. n. 3490/ALPI), con il quale è stato conferito «incarico peritale» al dott. Alfredo Luzi, «volto allo svolgimento di accertamenti tecnici, anche di natura irripetibile, sulla vettura in questione» – la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha proposto il presente conflitto di attribuzione, svolgendo le seguenti considerazioni.

    1.2.- La ricorrente evidenzia, innanzitutto, come la possibilità di configurare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato postuli – ex art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – che esso insorga «tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono».

    Tra detti organi sono stati inclusi – prosegue la ricorrente – tanto i «singoli giudici, in considerazione segnatamente del carattere “diffuso” che contrassegna il potere giudiziario», quanto gli «organi requirenti», relativamente «all’attribuzione, costituzionalmente individuata, dell’esercizio dell'azione penale» (vengono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 150 del 1981 e n. 231 del 1975, nonché l’ordinanza n. 132 del 1981).

    Egualmente indubbia – secondo la Procura ricorrente – è la legittimazione passiva della Commissione parlamentare di inchiesta, avendo precisato la Corte, «fin dal 1975», che «a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, nell’espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò e definitivamente la volontà ai sensi del primo comma dell’art. 37» della legge n. 87 del 1953 (sono richiamate la sentenza n. 231 del 1975 e le ordinanze n. 229 e n. 228 del 1975).

    Alla stregua, quindi, delle considerazioni che precedono «è possibile concludere» – si legge ancora nel ricorso – che la Procura di Roma e la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin «sono soggetti legittimati, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, ad essere parti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato».

    1.3.- «Quanto ai requisiti di ordine oggettivo», prosegue la ricorrente, deve rilevarsi come la Corte costituzionale abbia «da tempo superato la restrittiva nozione di conflitto di attribuzione come vindicatio potestatis, riconoscendo l’ammissibilità del cosiddetto “conflitto per interferenza” o “conflitto da menomazione”» (sono richiamate le sentenze n. 126 del 1994, n. 473 del 1992, n. 204 del 1991 e n. 731 del 1988), ipotizzabile «quando un organo, pur non rivendicando a sé la competenza a compiere un determinato atto, denuncia che un atto oppure un comportamento omissivo di un altro organo abbiano menomato la sua competenza o ne abbiano impedito l’esercizio».

    Orbene, siffatta evenienza – nella prospettiva della ricorrente – sussisterebbe proprio nel caso di specie, in quanto, se è innegabile che la Commissione parlamentare ha «il potere di compiere atti di indagine» (ex art. 82, secondo comma, della Costituzione), la decisione dalla stessa assunta «di procedere autonomamente ad accertamenti sul veicolo», con esclusione della possibilità di analogo intervento dell’autorità giudiziaria, «provoca un pregiudizio alla Procura perché le impedisce di esercitare le funzioni che le attribuisce la Costituzione», e segnatamente di orientare quell’indagine tecnica in modo da poter «raccogliere tutti gli elementi necessari ai fini delle proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale», con palese violazione del principio della obbligatorietà della stessa, «sancito dall’art. 112 della Costituzione», oltre che di quelli «di indipendenza ed autonomia della magistratura» (ex artt. 101, 104 e 107 Cost.).

    Risulta, in particolare, preclusa la possibilità «di sottoporre a sequestro l'autovettura a bordo della quale viaggiavano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin», e con essa quella «di effettuare rilevamenti ed accertamenti sul veicolo stesso ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti, attività queste tutte essenziali nell'ambito del procedimento penale in oggetto e la cui mancata effettuazione ha determinato una vera e propria paralisi» del procedimento medesimo.

    In tal modo, oltretutto, si contravviene a quella «opportunità di un effettivo coordinamento tra la Commissione e le strutture giudiziarie» presa in considerazione «all’atto dell'istituzione della stessa Commissione con Deliberazione della Camera dei Deputati del 31 luglio 2003 (art. 6, comma 3) nonché nel regolamento interno approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio 2004 (art. 22, comma 1)».

    1.4.- Su tali basi, pertanto, la suindicata Procura ha proposto il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin...

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